Ordinanza n. 254/1999
Questione dichiarata infondata · depositata il 23/06/1999 · relatore Riccardo Chieppa
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 3legge 5/1992
- art. 4legge 5/1992
usata come parametro
- art. 3Costituzione
- art. 36Costituzione
- art. 97Costituzione
- art. 76Costituzione
- art. 1legge 216/1992
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 3 e 4 del
d.-l. 7 gennaio 1992, n. 5, (Autorizzazione di spesa per la
perequazione del trattamento economico dei sottufficiali dell'Arma
dei carabinieri in relazione alla sentenza della Corte costituzionale
n. 277 del 3-12 giugno 1991 e all'esecuzione di giudicati, nonché
perequazione dei trattamenti economici relativi al personale delle
corrispondenti categorie delle altre Forze di polizia), convertito,
con modificazioni, dall'art. 1 della legge 6 marzo 1992, n. 216,
promossi con ordinanze emesse il 18 febbraio 1997 dal tribunale
amministrativo regionale della Toscana il 4 giugno 1998 (n. 3
ordinanze) dal tribunale amministrativo regionale del Lazio
rispettivamente iscritte ai nn. 297, 781, 782 e 783 del registro
ordinanze 1998 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
nn. 18 e 43, prima serie speciale, dell'anno 1998.
Visti gli atti di costituzione di De Santis Paolo ed altri e di
Forria Gavino ed altri, nonché gli atti di intervento del Presidente
del Consiglio dei Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 28 aprile 1999 il giudice
relatore Riccardo Chieppa.
Ritenuto che il tribunale amministrativo regionale della Toscana,
nel corso del giudizio su di un ricorso collettivo proposto da alcuni
ispettori della Polizia di Stato avverso il provvedimento con il
quale il Ministero dell'interno aveva rigettato la loro richiesta di
vedersi attribuito un trattamento economico superiore a quello
attribuito al ruolo dei sovrintendenti, con ordinanza del 18 febbraio
1997, pervenuta alla Corte costituzionale il 9 aprile 1998 (r.o. n.
297 del 1998), ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 36 e 97
della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli
artt. 3 e 4 del d.-l. 7 gennaio 1992, n. 5 (Autorizzazione di spesa
per la perequazione del trattamento economico dei sottufficiali
dell'Arma dei carabinieri in relazione alla sentenza della Corte
costituzionale n. 277 del 3-12 giugno 1991 e all'esecuzione di
giudicati, nonché perequazione dei trattamenti economici relativi al
personale delle corrispondenti categorie delle altre Forze di
polizia), convertito, con modificazioni, in legge dall'art. 1 della
legge 6 marzo 1992, n. 216, nella parte in cui dette norme non
riconoscono agli appartenenti al ruolo degli ispettori il trattamento
economico corrispondente ad un livello stipendiale più elevato di
quello riconosciuto agli appartenenti al ruolo dei sovrintendenti;
che il collegio rimettente osserva, al riguardo, che l'intervento
del legislatore del 1992, reso necessario dalla sentenza della Corte
costituzionale n. 277 del 1991, avrebbe non solo condotto ad una
indebita equiparazione, peraltro solo economica, tra i sovrintendenti
e gli ispettori, ma, addirittura, stravolto gli equilibri esistenti,
determinando un ribaltamento delle rispettive posizioni, con la
previsione, a favore dei primi, della possibilità di conseguire un
trattamento economico anche migliore di quello spettante ai secondi;
che si rileva in proposito nella ordinanza che i sovrintendenti,
collocati in posizione sottordinata rispetto agli ispettori, e tenuti
a svolgere adempimenti di livello, spessore e responsabilità
inferiori a quelli assegnati a questi ultimi, sarebbero stati
retribuiti con stipendi pari, se non superiori, a quelli attribuiti
agli ispettori, ad essi gerarchicamente e funzionalmente
sovraordinati, ed in tal modo si sarebbe determinata una disparità
di trattamento non solo tra dipendenti appartenenti a ruoli collocati
in differenti livelli retributivo-funzionali, ma altresì tra
soggetti appartenenti allo stesso ruolo ed incaricati di espletare
identiche funzioni (censura, quest'ultima, che deve intendersi in
particolare riferita all'art. 4 del d.l. n. 5 del 1992, che
stabilisce che al personale del ruolo degli ispettori provenienti dal
ruolo dei sovrintendenti è attribuito il trattamento economico più
favorevole tra quello in godimento e quello spettante, a norma
dell'art. 3, nella qualifica di sovrintendente, rivestita prima della
nomina nel ruolo degli ispettori); donde la violazione dei principi
costituzionali di uguaglianza e ragionevolezza, nonché di quelli di
perequazione retributiva e di buon andamento ed imparzialità
dell'azione amministrativa;
che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei
Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, che ha concluso per la inammissibilità o la infondatezza
della questione;
che con tre ordinanze di identico contenuto, emesse in data 4
giugno 1998 (r.o. nn. 781, 782 e 783 del 1998), il tar del Lazio ha
sollevato la medesima questione, con riferimento agli stessi
parametri costituzionali, sottolineando, in particolare,
l'appiattimento tra i due ruoli in esame, operato con il d.-l.
censurato, il quale, senza porsi come modificativo dei principi
organizzatori che avevano costituito il motivo ispiratore della
riforma della pubblica sicurezza, ma essendo formalmente limitato
alla sola perequazione del trattamento economico dei sottufficiali
dell'Arma dei carabinieri in relazione alla sentenza della Corte
costituzionale n. 277 del 1991, avrebbe, però, sostanzialmente
proceduto ad una modifica di quei principi;
che anche nei giudizi introdotti con le ordinanze r.o. nn. 781,
782 e 783 del 1998, è intervenuto il Presidente del Consiglio dei
Ministri, con il patrocinio dell'Avvocatura generale dello Stato, che
ha concluso per la manifesta infondatezza della questione, per essere
stata la normativa censurata già esaminata dalla Corte
costituzionale, con la sentenza n. 63 del 1998, e ritenuta del tutto
ragionevole e conforme ai principi costituzionali invocati;
che nei giudizi di cui alle ordinanze r.o. nn. 782 e 783 del
1998, si sono, altresì, costituite alcune delle parti private,
chiedendo la declaratoria di illegittimità costituzionale;
che le medesime parti private, nella imminenza della data fissata
per la discussione della questione, hanno, poi, depositato una
memoria, nella quale ribadiscono le proprie tesi difensive (pur
figurando, per evidente errore materiale, nei rispettivi atti una
richiesta di decisione non conforme alle deduzioni svolte), ritenendo
sussistente una diversità tra la citata decisione n. 63, che ha
rigettato la questione di legittimità della normativa indicata nella
parte in cui attribuisce ai sovrintendenti della Polizia di Stato lo
stesso trattamento economico degli ispettori senza parificarne le
funzioni, rispetto alla impostazione data dal tar del Lazio, che
assume pacificamente che nei ruoli organici della Polizia vi è una
differenza tra la figura dell'ispettore e quella del sovrintendente,
con la conseguenza che le funzioni attribuite al secondo sono
sottordinate a quelle attribuite al primo, e censura l'appiattimento
tra i due ruoli operato dal d.-l. impugnato.
Considerato che questa Corte ha avuto occasione di precisare, con
la sentenza n. 63 del 1998, il contenuto dell'art. 3 del d.-l. 7
gennaio 1992, n. 5, convertito, con modificazioni, in legge dall'art.
1 della legge 6 marzo 1992, n. 216, e di affermarne la legittimità
costituzionale in riferimento all'art. 3 della Costituzione;
che con ordinanza di manifesta infondatezza n. 151 del 1999 sono
stati esaminati profili esattamente speculari riguardanti la
posizione del personale proveniente dal ruolo dei sovrintendenti
rispetto a chi rivestiva la qualifica di ispettore in riferimento
agli artt. 3, 36,76 e 97 della Costituzione sia pure riferiti alle
norme emanate in base alla delega contestata in questa sede;
che la previsione dell'art. 4 del d.-l. n. 5 del 1992, contenente
una clausola di garanzia di attribuzione del trattamento più
favorevole tra quello precedentemente in godimento e quello spettante
con la nuova attribuzione di livelli, non può essere interpretata
come indice di ribaltamento delle posizioni precedenti o di
disparità di trattamento: in realtà clausole del genere sono usuali
quando si procede con legge a nuovi inquadramenti e ad attribuzioni
di livello superiore, in relazione ai sistemi di calcolo delle
anzianità e dello stipendio derivanti dalla permanenza in una
determinata qualifica, in quanto ai livelli iniziali di qualifica
può anche corrispondere una retribuzione tabellare inferiore a
quella di chi abbia invece maturato incrementi per notevole
anzianità in qualifiche inferiori;
che, secondo quanto affermato da questa Corte, deve escludersi
che il cambiamento verso l'alto di un livello retributivo tabellare
di una categoria di personale debba, in ogni caso, comportare la
necessità di innalzare i livelli superiori, in modo da esigere
l'ulteriore avanzamento di un "gradino" di coloro che erano in
precedenza in posizione sovraordinata (sentenza n. 63 del 1998),
potendo i livelli retributivi essere modificati nel numero (in
riduzione o in aumento), così come può pervenirsi a riunificazioni
di trattamenti economici, ampliando l'ambito dei livelli, fermo il
limite della non palese arbitrarietà e della non manifesta
irragionevolezza (sentenza n. 63 del 1998; ordinanza n. 151 del
1999);
che il d.-l. n. 5 del 1992 e la legge di conversione n. 216 del
1992 hanno proceduto non solo a colmare il vuoto di comparazione ed
equiparazione per i sottufficiali dei Carabinieri (sentenza n. 277
del 1991), ma anche alla unificazione completa a decorrere dal 1
gennaio 1992 del trattamento economico (allineandolo sui livelli, VI,
VI-bis e VII) di tutti i sottufficiali dei Corpi di Polizia sia ad
ordinamento militare che civile, compresi quelli dei Corpi di Polizia
che erano stati mantenuti al fuori della pronuncia della Corte e
delle conseguenti decisioni dei giudici amministrativi (sentenza n.
63 del 1998; ordinanza n. 151 del 1999);
che il legislatore del 1992 con le norme denunciate ha operato
una compattazione verso l'alto (realizzata mediante un
reinquadramento in via transitoria delle posizioni degli allora
sovrintendenti e vicesovrintendenti), riallineate alla originaria
equiparazione tra sottufficiali, riducendo le discrasie e le
differenze ben più gravi che si sarebbero verificate nei confronti
degli stessi vicesovrintendenti rispetto alle altre forze di Polizia
(sentenza n. 63 del 1998; ordinanza n. 151 del 1999);
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza delle
questioni di legittimità costituzionale degli artt. 3 e 4 del d.-l.
7 gennaio 1992, n. 5 (Autorizzazione di spesa per la perequazione del
trattamento economico dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri in
relazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 277 del 3-12
giugno 1991 e all'esecuzione di giudicati, nonché perequazione dei
trattamenti economici relativi al personale delle corrispondenti
categorie delle altre Forze di Polizia), convertito, con
modificazioni, in legge dall'art. 1 della legge 6 marzo 1992, n. 216,
sollevate, in riferimento agli artt. 3, 36 e 97 della Costituzione,
dai Tribunali amministrativi regionali della Toscana e del Lazio con
le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'11 giugno 1999.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Chieppa
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 23 giugno 1999.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1999:254 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte