Ordinanza n. 255/1997
Altra decisione · depositata il 18/07/1997 · relatore Piero Alberto Capotosti
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 4legge 724/1994
usata come parametro
citata
- art. 1legge 662/1996
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 3,
della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione
della finanza pubblica), promossi con otto ordinanze emesse il 29
febbraio 1996 dal T.a.r. per la Puglia, sezione staccata di Lecce,
rispettivamente iscritte ai nn. 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855 e
856 del registro ordinanze 1996 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 37, prima serie speciale dell'anno 1996.
Visto l'atto di intervento della CIMO-ASMD - Coordinamento Italiano
Medici Ospedalieri - Associazione Sindacale Medici Dirigenti, nonché
gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 21 maggio 1997 il giudice
relatore Piero Alberto Capotosti;
Ritenuto che il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia,
sezione staccata di Lecce, è stato adito da medici dipendenti da
unità sanitarie locali ed altri enti pubblici ospedalieri per
l'accertamento del diritto a una retribuzione non decurtata a termini
dell'art. 4, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, il quale
stabilisce che la corresponsione dell'indennità di tempo pieno è
sospesa, limitatamente al 15 per cento del suo importo, per il
personale dipendente che esercita l'attività libero-professionale
all'esterno delle strutture sanitarie pubbliche;
che, nella fase cautelare del giudizio, il Tribunale ha dubitato
della legittimità costituzionale della norma impositiva della
diminuzione patrimoniale e, riservandosi l'adozione del provvedimento
interinale, ha ritenuto rilevante già a tal fine, ancor prima che
per la decisione di merito, la questione;
che, quindi, con otto ordinanze distinte ma di contenuto
sostanzialmente identico, emesse il 29 febbraio 1996, ha sollevato
questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 4,
comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di
razionalizzazione della finanza pubblica), in riferimento agli artt.
3 e 36 della Costituzione;
che, secondo il giudice a quo la norma denunciata viola l'art. 3
della Costituzione, in quanto introduce una ingiustificata disparità
di trattamento all'interno degli stessi medici ospedalieri in regime
di tempo pieno, nonostante rimanga identica la prestazione lavorativa
da essi resa nei confronti della struttura pubblica e non incisa
dallo svolgimento di attività libero-professionale fuori dell'orario
di lavoro;
che vulnerato sarebbe ancora il principio di cui all'art. 3 della
Costituzione, essendo riservato un trattamento economico deteriore ai
medici dipendenti a tempo pieno ma svolgenti extra moenia prestazioni
libero-professionali, dato che si attribuisce rilievo negativo alla
scelta di svolgere queste ultime fuori della struttura di
appartenenza, anziché al suo interno, anche quando indotta da
circostanze non risalenti alla volontà del singolo, quali il mancato
apprestamento intra moenia degli ambienti e delle dotazioni
necessari;
che indebitamente leso dalla norma impugnata risulterebbe anche
l'art. 36 della Costituzione, poiché l'attribuzione dell'indennità
di tempo pieno decurtata del 15 per cento darebbe luogo a una
retribuzione non più proporzionata alla quantità e qualità del
lavoro prestato;
che le parti principali non si sono costituite nel giudizio
dinanzi a questa Corte;
che è intervenuto, invece, il Presidente del Consiglio dei
Ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato,
chiedendo il rigetto della questione sull'assunto che la prevista
decurtazione non infrange i limiti costituzionali invocati dal
rimettente, bensì al contrario ristabilisce tanto la proporzione fra
prestazione lavorativa e retribuzione, quanto una condizione di
eguaglianza fra il personale medico praticante attività
libero-professionale extra moenia e il personale medico che questa
ulteriore attività non svolge affatto o svolge all'interno
dell'istituto di appartenenza;
Considerato che i diversi giudizi prospettano la risoluzione della
stessa questione e, pertanto, possono essere riuniti;
che, successivamente alla proposizione della questione di
legittimità costituzionale, è entrata in vigore la legge 23
dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza
pubblica), la quale all'art. 1, commi 7-15, contiene una rinnovata
disciplina giuridica ed economica della libera professione praticata
dai medici del Servizio sanitario nazionale, ed è stato altresì
emanato il d.-l. 20 giugno 1997, n. 175 che detta "Disposizioni
urgenti in materia di attività libero-professionale della dirigenza
del Servizio sanitario nazionale";
che sono stati pure emanati i decreti del Ministro della sanità
28 febbraio 1997 (in Gazzetta Ufficiale, serie generale, dell'8 marzo
1997, n. 56) recante "Attività libero-professionale e
incompatibilità del personale della dirigenza sanitaria del Servizio
sanitario nazionale" - peraltro sospeso in sede cautelare dal giudice
amministrativo - e 11 giugno 1997 (in Gazzetta Ufficiale, serie
generale, del 18 giugno 1997, n. 140) in tema di "Fissazione dei
termini per l'attivazione dell'attività libero-professionale
intramuraria", atti, questi, privi di forza di legge ma rilevanti per
l'adozione del presente provvedimento (cfr. ordinanza 22 giugno 1994,
n. 273);
che, ancora nelle more del presente giudizio, è stato
sottoscritto, in data 5 dicembre 1996, il contratto collettivo
nazionale di lavoro per l'area della dirigenza medica e veterinaria
del comparto "sanità", relativo al quadriennio di parte normativa
1994-1997 ed al biennio di parte economica 1994-1995 (in Supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale, serie generale, del 30 dicembre
1996, n. 304);
che i suddetti atti legislativi, amministrativi e negoziali sono
suscettibili di alterare il precedente assetto della materia de qua
e, quindi, il quadro complessivo nel quale si inscrivono i profili
delle questioni di legittimità costituzionale sollevate dal giudice
di merito;
che il mutamento del contesto normativo di riferimento impone un
nuovo esame, da parte del medesimo rimettente, dei termini della
deferita questione di legittimità costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, ordina la restituzione degli atti al Tribunale
amministrativo regionale per la Puglia, sezione staccata di Lecce.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 18 luglio 1997.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Capotosti
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 18 luglio 1997.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1997:255 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte