Ordinanza n. 255/1999
Altra decisione · depositata il 23/06/1999 · relatore Piero Alberto Capotosti
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 2d.lgs. 80/1992
usata come parametro
citata
- art. 4legge 223/1991
- art. 16legge 223/1991
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 4,
lettera c), del d.lgs. 27 gennaio 1992, n. 80 (Attuazione della
direttiva 80/1987/CEE in materia di tutela di lavoratori subordinati
in caso di insolvenza del datore di lavoro), promosso con ordinanza
emessa il 23 luglio 1997 dal tribunale di Firenze sul ricorso
proposto da G. Z. ed altre contro l'istituto nazionale per la
previdenza sociale (Inps), iscritta al n. 676 del registro ordinanze
1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 42,
prima serie speciale, dell'anno 1997.
Visti gli atti di costituzione di R. N. ed altre e dell'Inps,
nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nell'udienza pubblica dell'11 maggio 1999 il giudice relatore
Piero Alberto Capotosti;
Uditi gli avvocati Gabriella Del Rosso per R. N. ed altre e Antonio
Todaro per l'Inps.
Ritenuto che il tribunale di Firenze, sezione lavoro, nel corso di
un giudizio di appello avverso la sentenza di rigetto delle domande
proposte da alcune lavoratrici subordinate nei confronti
dell'istituto nazionale per la previdenza sociale (Inps), allo scopo
di ottenere il pagamento da parte del Fondo di garanzia di cui alla
legge 29 maggio 1982, n. 297 (Disciplina del trattamento di fine
rapporto e norme in materia pensionistica) delle retribuzioni
inerenti gli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro, con ordinanza
del 23 luglio 1997, ha sollevato questione di legittimità
costituzionale dell'art. 2, comma 4, lettera c), del d.lgs. 27
gennaio 1992, n. 80 (Attuazione della direttiva 80/1987/CEE in
materia di tutela di lavoratori subordinati in caso di insolvenza del
datore di lavoro), in riferimento agli artt. 3 e 38 della
Costituzione;
che nel giudizio principale è stato accertato che le ricorrenti,
nei tre mesi successivi alla risoluzione del rapporto di lavoro,
hanno percepito l'indennità di mobilità prevista dalla legge 23
luglio 1991, n. 223, e tale circostanza, secondo il tribunale,
sarebbe prevista dalla norma impugnata quale condizione ostativa
all'accoglimento delle domande;
che, ad avviso del rimettente, la disposizione, in parte qua
sarebbe conforme ai principi ed ai criteri direttivi stabiliti nella
legge delega 29 dicembre 1990, n. 428 e nella direttiva del Consiglio
80/1987/CEE, ma si porrebbe in contrasto con gli artt. 3 e 38 della
Costituzione, in quanto le due prestazioni da essa contemplate
tutelano beni diversi ed assolvono scopi pure diversi;
che, secondo il tribunale, il divieto di cumulo stabilito dalla
norma censurata realizzerebbe una irragionevole disparità di
trattamento rispetto sia ai lavoratori subordinati i quali, avendo
prestato la loro opera alle dipendenze di un datore di lavoro
solvibile, percepiscono la retribuzione e l'indennità di mobilità -
in caso di licenziamento collettivo - sia a quelli di essi che non ne
godono, in caso di licenziamento individuale; inoltre, la disparità
di trattamento sarebbe ulteriormente ravvisabile sia rispetto ai
lavoratori che non fruiscono dell'indennità in esame, ma "ottengono
altrove il reimpiego" e, in tal modo, beneficiano di una limitazione
del danno; sia, infine, rispetto ai lavoratori ai quali è attribuita
l'indennità di disoccupazione, dato che quest'ultima è
sostanzialmente assimilabile a quella di mobilità;
che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei
Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, il quale ha eccepito che la questione è irrilevante o
inammissibile, in quanto la Corte di giustizia delle comunità
europee, adita in via pregiudiziale, a norma dell'art. 177 del
Trattato CEE, dal pretore circondariale di Venezia, con sentenza del
10 luglio 1997, in causa n. 373/1995, ha deciso che gli artt. 4, n.
3, e 10 della direttiva 80/1987/CEE vanno interpretati nel senso che
uno Stato membro non può vietare il cumulo degli importi garantiti
dalla direttiva con l'indennità di mobilità prevista dagli artt. 4
e 16 della legge 23 luglio 1991, n. 223 e, conseguentemente, la norma
censurata non è più applicabile nel giudizio a quo;
che si è altresì costituito in giudizio l'Inps, il quale ha
eccepito l'inammissibilità per irrilevanza della questione sulla
scorta delle stesse argomentazioni svolte dall'interveniente;
che, infine, si sono costituite nel giudizio innanzi alla Corte
anche quattro delle cinque ricorrenti nel processo principale,
facendo proprie le argomentazioni del tribunale e chiedendo che la
norma sia dichiarata costituzionalmente illegittima.
Considerato che la Corte di giustizia delle comunità europee, con
la citata sentenza interpretativa 10 luglio 1997, ha statuito che
"gli artt. 4, n. 3, e 10 della direttiva 80/1987/CEE vanno
interpretati nel senso che uno Stato membro non può vietare il
cumulo degli importi garantiti dalla direttiva con una indennità,
quale l'indennità di mobilità prevista dagli artt. 4 e 16 della
legge 23 luglio 1991, n. 223, che è diretta a sovvenire ai bisogni
di un lavoratore licenziato durante i tre mesi successivi alla
cessazione del rapporto di lavoro";
che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, "la normativa
comunitaria (...) entra e permane in vigore nel nostro territorio
senza che i suoi effetti siano intaccati dalla legge ordinaria dello
Stato" e questo principio vale "anche per le statuizioni (...)
risultanti dalle sentenze interpretative della Corte di giustizia"
(sentenza n. 113 del 1985);
che per effetto della predetta sentenza interpretativa 10 luglio
1997 della Corte di giustizia è dunque entrata nell'ordinamento
interno la statuizione relativa all'inapplicabilità del divieto di
cumulo tra la indennità di mobilità prevista dagli artt. 4 e 16
della legge n. 223 del 1991 e quella disposta, in attuazione della
citata direttiva 80/1987/CEE, dalle norme censurate;
che ricadendo in questo modo la fattispecie in esame "sotto il
disposto del diritto comunitario destinato a ricevere immediata e
necessaria applicazione nell'ambito territoriale dello Stato"
(sentenza n. 113 del 1985), si impone la restituzione degli atti al
giudice a quo, affinché valuti se permanga la rilevanza della
sollevata questione di legittimità costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Ordina la restituzione degli atti al tribunale di Firenze, sezione
lavoro.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'11 giugno 1999.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Capotosti
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 23 giugno 1999.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1999:255 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte