Ordinanza n. 255/2000
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 03/07/2000 · relatore Piero Alberto Capotosti
Norme in gioco
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 18, commi
undicesimo, dodicesimo e tredicesimo, della legge della Regione Lazio
26 giugno 1987, n. 33 (Disciplina per l'assegnazione e la
determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia
residenziale pubblica), promosso con ordinanza emessa il 19 ottobre
1999 dal Tribunale di Latina nel procedimento civile vertente tra A.
D. S. e il comune di Terracina, iscritta al n. 9 del registro
ordinanze 2000 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 6, prima serie speciale, dell'anno 2000;
Udito nella camera di consiglio dell'8 giugno 2000 il giudice
relatore Piero Alberto Capotosti;
Ritenuto che il Tribunale di Latina, I sezione, ha sollevato, con
ordinanza del 19 ottobre 1999, questione di legittimità
costituzionale dell'art. 18, commi undicesimo, dodicesimo e
tredicesimo, della legge della Regione Lazio 26 giugno 1987, n. 33
(Disciplina per l'assegnazione e la determinazione dei canoni di
locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica), in
riferimento all'art. 108 della Costituzione;
che il giudice a quo dubita della legittimità costituzionale
dell'art. 18 della legge della Regione Lazio n. 33 del 1987 nella
parte in cui esso stabilisce che contro il provvedimento del sindaco
di decadenza dall'assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale
pubblica l'interessato può proporre ricorso al pretore entro il
termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione del
provvedimento stesso attribuendo altresì al pretore la facoltà di
sospendere l'esecuzione del provvedimento con decreto in calce al
ricorso;
che, ad avviso del rimettente, la disposizione impugnata si
porrebbe in contrasto con l'art. 108 della Costituzione, in quanto
quest'ultima norma riserva la disciplina della giurisdizione e del
processo alla competenza del legislatore statale;
che nel giudizio non si sono costituite le parti del processo
principale e non è intervenuto il Presidente della Giunta della
Regione Lazio.
Considerato che questa Corte, con sentenza n. 86 del 1999, non
considerata dal giudice a quo benché sia stata pronunciata in data
anteriore all'ordinanza di rimessione, ha già dichiarato
costituzionalmente illegittimo l'art. 18, commi undicesimo,
dodicesimo e tredicesimo della legge della Regione Lazio 26 giugno
1987, n. 33, in quanto esso si poneva in contrasto con gli artt. 108
e 117 della Costituzione, dato che il legislatore regionale non può
statuire in ordine ai rimedi giurisdizionali, ovvero ai poteri o alle
facoltà dell'Autorità giudiziaria, né può disciplinare la materia
della giurisdizione e del processo;
che la questione proposta, in quanto ha ad oggetto una norma
che è stata già dichiarata costituzionalmente illegittima, è
manifestamente inammissibile.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 18, commi undicesimo,
dodicesimo e tredicesimo, della legge della Regione Lazio 26 giugno
1987, n. 33 (Disciplina per l'assegnazione e la determinazione dei
canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica),
sollevata, in riferimento all'art. 108 della Costituzione, dal
Tribunale di Latina, I sezione, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 22 giugno 2000.
Il Presidente: Mirabelli
Il redattore: Capotosti
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 3 luglio 2000.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2000:255 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte