Ordinanza n. 255/2001
Questione dichiarata infondata · depositata il 17/07/2001 · relatore Fernando Santosuosso
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 2legge 222/1984
- art. 1legge 335/1995
usata come parametro
citata
- art. 9d.lgs. 61/2000
- art. 1d.lgs. 503/1992
- art. 5legge 726/1984
- art. 5d.lgs. 61/2000
- art. 11d.lgs. 61/2000
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale del combinato disposto
degli articoli 2, terzo comma, della legge 12 giugno 1984, n. 222
(Revisione della disciplina della invalidità pensionabile), 5,
undicesimo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726 (Misure
urgenti a sostegno ed incremento dei livelli occupazionali),
convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 1984, n. 863,
nonché 1, commi 15 e 17, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma
del sistema pensionistico obbligatorio e complementare), promosso con
ordinanza emessa il 27 settembre 1999 dal tribunale di Bologna nel
procedimento civile vertente tra P.P.M. contro INPS, iscritta al
n. 705 del registro ordinanze 1999 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica, 1ª serie speciale, n. 52, dell'anno 1999.
Visti gli atti di costituzione di P.P.M. e dell'INPS;
Udito nell'udienza pubblica dell'8 maggio 2001 il giudice
relatore Fernando Santosuosso;
Udito l'avv. Carlo De Angelis per l'INPS.
Ritenuto che, nel corso di una controversia previdenziale
promossa contro l'Istituto nazionale della previdenza sociale, il
tribunale di Bologna ha sollevato questione di legittimità
costituzionale, in riferimento agli articoli 3 e 38 della
Costituzione, degli articoli 2, terzo comma, della legge 12 giugno
1984, n. 222 (Revisione della disciplina della invalidità
pensionabile), 5, undicesimo comma, del decreto-legge 30 ottobre
1984, n. 726 (Misure urgenti a sostegno ed incremento dei livelli
occupazionali), convertito, con modificazioni, nella legge
18 dicembre 1984, n. 863, nonché 1, commi 15 e 17, della legge
8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio
e complementare);
che nel giudizio a quo P.P.M. ha proposto ricorso contro
l'INPS, in data 14 aprile 1998, facendo presente di aver inoltrato
domanda amministrativa, in data 21 novembre 1995, per il
riconoscimento della pensione di inabilità e che, a seguito del
rigetto della domanda, egli aveva trasformato il proprio contratto di
lavoro, a decorrere dal 1° settembre 1996, da tempo pieno a tempo
parziale;
che successivamente l'ente previdenziale aveva riconosciuto
il suo diritto alla pensione di inabilità, liquidandola a partire
dal 1° marzo 1997, ma calcolando l'ammontare della stessa sulla base
della ridotta retribuzione percepita negli ultimi mesi a causa della
menzionata adozione del modulo del part-time;
che, instauratosi il giudizio per la contestazione sulla
determinazione del quantum pensionistico, il tribunale precisa di
aver già emesso una sentenza non definitiva, in data 22 dicembre
1998, con la quale ha riconosciuto il diritto del ricorrente alla
pensione di inabilità a partire dal 1° dicembre 1995, con
corresponsione della stessa a decorrere dal 1° marzo 1997 (data
effettiva di cessazione del lavoro), contestualmente disponendo la
prosecuzione del giudizio per la determinazione dell'esatto ammontare
del trattamento pensionistico;
che il giudice a quo rileva come allo stato non sia possibile
procedere alla definizione del ricorso senza che venga prima decisa
la presente questione di legittimità costituzionale, perché il
sistema attuale non consente all'interessato, nel caso in esame, di
rinunciare in tutto o in parte al calcolo delle retribuzioni
percepite per il lavoro a tempo parziale prestato dal 1° settembre
1996 al 28 febbraio 1997, pur traducendosi tale rinuncia in una più
vantaggiosa determinazione della pensione;
che l'art. 2, terzo comma, della legge n. 222 del 1984
stabilisce che la pensione di inabilità venga calcolata assumendo
come base l'assegno di invalidità non integrato al minimo, ed
operando sul medesimo una maggiorazione pari alla differenza tra
l'assegno di invalidità e quello che sarebbe spettato al lavoratore
sulla base della retribuzione pensionabile, "considerata per il
calcolo dell'assegno medesimo con una anzianità contributiva
aumentata di un periodo pari a quello compreso tra la data di
decorrenza della pensione di inabilità e la data di compimento
dell'età pensionabile", ossia conteggiando a favore del soggetto
inabile una fittizia anzianità contributiva rapportata al periodo di
tempo che va dalla data di decorrenza della pensione a quella in cui
l'avente diritto raggiungerebbe l'età pensionabile;
che il sistema di calcolo di questa maggiorazione - da
interpretare alla luce delle modifiche introdotte dal decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e dall'art. 1, commi 15 e 17,
della legge 8 agosto 1995, n. 335 - comporta che, avendo il
ricorrente svolto il proprio lavoro, negli ultimi mesi, col modulo
del part-time, le ridotte retribuzioni da lui percepite in tale
periodo sono state conteggiate a fini pensionistici, determinando un
peggioramento del trattamento che l'INPS ha poi concesso; e tale
meccanismo è conforme al disposto dell'art. 5, undicesimo comma, del
decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, secondo cui, in caso di
trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a
tempo parziale, a fini pensionistici "si computa per intero
l'anzianità relativa ai periodi di lavoro a tempo pieno e
proporzionalmente all'orario effettivamente svolto l'anzianità
inerente ai periodi di lavoro a tempo parziale";
che la scelta del lavoratore di optare per il lavoro a tempo
parziale è stata dettata, invece, soltanto dalla necessità di
continuare a provvedere al proprio mantenimento nell'attesa che il
diritto a pensione venisse riconosciuto, mentre è evidente che essa
si è tradotta in un sostanziale depauperamento della pensione di
inabilità cui egli aveva diritto - come gli è stato riconosciuto -
fin dal momento di presentazione della domanda;
che è palese, perciò, la violazione dell'art. 3 della
Costituzione, per l'irragionevolezza del sistema delineato dalle
norme impugnate, le quali non contemplano le conseguenze di una
situazione come quella che si è verificata, e violano anche il
principio di adeguatezza della tutela previdenziale di cui
all'art. 38 della medesima Carta;
che il tribunale di Bologna, quindi, chiede che le norme
impugnate vengano dichiarate costituzionalmente illegittime "in
quanto non consentono che la pensione di inabilità del lavoratore
considerato totalmente inabile al lavoro, il quale aveva acquisito il
diritto alla pensione negata dall'INPS, e che aveva svolto lavoro a
tempo parziale, possa essere calcolata senza il computo proporzionato
al tempo parziale della maggiorazione della anzianità contributiva
fittizia e della retribuzione percepita in tale periodo";
che nel presente giudizio si è costituita la parte privata,
con memoria depositata fuori termine, sollecitando l'accoglimento
della prospettata questione;
che si è costituito in giudizio anche l'INPS, chiedendo che
la questione venga dichiarata non fondata.
Considerato che, successivamente alla proposizione della presente
questione di legittimità costituzionale, l'art. 5 del d.l. n. 726
del 1984 è stato abrogato dall'art. 11 del decreto legislativo
25 febbraio 2000, n. 61 (Attuazione della direttiva 97/1981/CE
relativa all'accordo-quadro sul lavoro a tempo parziale concluso
dall'UNICE, dal CEEP e dalla CES), nel cui art. 9, comma 4, è stata
contestualmente trasfusa, senza modifiche, la norma precedente,
impugnata in questa sede;
che, pertanto, sebbene collocata in una sede diversa, la
norma fatta oggetto delle censure da parte del giudice rimettente
continua a vivere nell'ordinamento, sicché il presente giudizio
incidentale di legittimità costituzionale deve essere deciso con
riferimento alla norma di cui al d.lgs. n. 61 del 2000, secondo la
costante giurisprudenza di questa Corte (v., fra le altre, le
sentenze n. 376 del 2000 e n. 454 del 1998);
che, nel caso in esame, il tribunale di Bologna ha già
riconosciuto, con sentenza non definitiva, la spettanza in favore del
ricorrente della pensione di inabilità a partire dal 1° dicembre
1995, mentre la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno
in rapporto a tempo parziale è avvenuta soltanto a decorrere dal
1° settembre 1996;
che, in considerazione della mancanza di contestazione in
ordine all'an del diritto alla pensione di inabilità, le vicende del
rapporto di lavoro intervenute in epoca successiva al riconoscimento
di tale diritto debbono ritenersi ininfluenti ai fini del computo
della retribuzione pensionabile, costituendo la prosecuzione del
rapporto di lavoro un profilo di mero fatto che non può riflettersi
sulla determinazione del quantum pensionistico spettante e, perciò,
non può costituire violazione degli invocati parametri
costituzionali;
che il giudice rimettente, al contrario, muove dall'erroneo
presupposto interpretativo secondo cui le norme impugnate dovrebbero
determinare la riduzione del trattamento pensionistico spettante
all'odierno ricorrente;
che la questione incidentale riguardante gli articoli 2,
terzo comma, della legge 12 giugno 1984, n. 222, e 5, undicesimo
comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, deve perciò
ritenersi manifestamente infondata, poiché i dubbi in essa
prospettati avrebbero potuto trovare diversa soluzione nell'esatto
inquadramento della concreta fattispecie all'esame del rimettente;
che per quanto riguarda, invece, il dubbio di legittimità
costituzionale relativo all'art. 1, commi 15 e 17, della legge
8 agosto 1995, n. 335, la questione è da ritenersi manifestamente
inammissibile perché tali norme, riguardando le sole pensioni
liquidate col sistema contributivo, non sono applicabili nel giudizio
a quo, in cui la pensione è stata liquidata al ricorrente
integralmente col sistema retributivo.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) Dichiara la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale degli articoli 2, terzo comma, della
legge 12 giugno 1984, n. 222 (Revisione della disciplina della
invalidità pensionabile), e 5, undicesimo comma, del decreto-legge
30 ottobre 1984, n. 726 (Misure urgenti a sostegno ed incremento dei
livelli occupazionali), convertito, con modificazioni, nella legge
18 dicembre 1984, n. 863, quest'ultimo comma ora trasfuso
nell'art. 9, comma 4, del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61
(Attuazione della direttiva n. 97/81/CE relativa all'accordo-quadro
sul lavoro a tempo parziale concluso dall'UNICE, dal CEEP e dalla
CES), sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 38 della
Costituzione, dal tribunale di Bologna con l'ordinanza di cui in
epigrafe;
2) Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 15 e 17, della legge
8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio
e complementare), sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 38
della Costituzione, dal tribunale di Bologna con l'ordinanza di cui
in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 5 luglio 2001.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Santosuosso
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 17 luglio 2001.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2001:255 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte