Ordinanza n. 256/1986
Questione dichiarata infondata · depositata il 28/11/1986 · relatore Francesco Paolo Casavola
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 2legge 1338/1962
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 2, secondo
comma, lett. a), della legge 12 agosto 1962, n. 1338 ("Disposizioni
per il miglioramento dei trattamenti di pensione dell'assicurazione
obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti"), promossi
con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 29 novembre 1985 dal Pretore di Siracusa nel
procedimento civile vertente tra Fazzino Franceschina e I.N.P.S.,
iscritta al n. 36 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 24/1 s.s. dell'anno 1986;
2) ordinanza emessa il 19 luglio 1985 dal Pretore di Messina nel
procedimento civile vertente tra Lembo Francesca e I.N.P.S., iscritta
al n. 171 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 26/1 s.s. dell'anno 1986;
3) ordinanza emessa il 20 maggio 1985 dal Pretore di L'Aquila nel
procedimento civile vertente tra Fraternali Ave e I.N.P.S., iscritta al
n. 203 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 28/1 s.s. dell'anno 1986;
4) ordinanza emessa il 25 ottobre 1985 dal Pretore di Firenze nel
procedimento civile vertente tra Viti Rolando e I.N.P.S., iscritta al
n. 332 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 34/1 s.s. dell'anno 1986.
Visti gli atti di costituzione di Fazzino Franceschina,
dell'I.N.P.S. e di Fraternali Ave;
udito nella camera di consiglio del 29 ottobre 1986 il Giudice
relatore Francesco Paolo Casavola.
Ritenuto che i Pretori di L'Aquila e di Siracusa, con ordinanze
rispettivamente del 20 maggio e del 29 novembre 1985, hanno denunciato
l'illegittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 38 della
Costituzione, dell'art. 2, comma secondo, lett. a) della legge 12
agosto 1962, n. 1338 (recante disposizioni per il miglioramento dei
trattamenti di pensione dell'assicurazione obbligatoria), nella parte
in cui esclude il diritto all'integrazione al minimo della pensione di
vecchiaia I.N.P.S. per chi sia già titolare di una pensione diretta a
carico del fondo di previdenza dell'I.N.A.I.L. o di quello previsto per
i dipendenti delle Camere di commercio, qualora per effetto del cumulo
il pensionato fruisca di un trattamento complessivo superiore al minimo
garantito;
che analoghe questioni sono state sollevate dal Pretore di Messina,
con ordinanza del 19 luglio 1985 (con riguardo alla non ammessa
integrazione al minimo della pensione di riversibilità I.N.P.S. nei
confronti di titolare di altra pensione di riversibilità a carico
dello Stato), e dal Pretore di Firenze, con ordinanza del 25 ottobre
1985 (con riguardo ad una supposta esclusione dell'integrazione al
minimo di pensione vecchiaia I.N.P.S. nei confronti di titolare di
pensione diretta a carico del sistema previdenziale svizzero);
che nei due giudizi introdotti con le ordinanze dei Pretori di
L'Aquila e di Siracusa si sono costituite le parti private Fraternali
Ave e Fazzino Franceschina, insistendo per la declaratoria di
illegittimità costituzionale della norma impugnata e richiamandosi
alle precedenti pronunce della Corte.
Considerato che i giudizi stessi vanno decisi congiuntamente;
che la norma impugnata è già stata dichiarata illegittima, sotto
ogni profilo, con precedente sentenza n. 314 del 3 dicembre 1985;
che, inoltre, la stessa questione sollevata dal Pretore di L'Aquila
ha formato oggetto, sotto identici profili di due precedenti ordinanze
di questa Corte nn. 93 e 206 del 1986;
che, infine, la questione proposta dal Pretore di Firenze è stata
già decisa con la sentenza n. 34 del 12 febbraio 1981, che ne ha
dichiarato l'infondatezza in quanto - alla luce della costante
giurisprudenza dei giudici ordinari - il lamentato divieto di cumulo
non riguarda comunque le forme di previdenza previste da ordinamenti
stranieri, ma soltanto quelle disposte dal sistema previdenziale
italiano.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87
e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla
Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità
costituzionale dell'art. 2, secondo comma, lett. a), della legge 12
agosto 1962, n. 1338, sollevate con le ordinanze dei Pretori di
L'Aquila, Siracusa e Messina indicate in epigrafe e già decise con la
sentenza n. 314 del 1985;
dichiara altresì manifestamente infondata la questione di
legittimità costituzionale sollevata, in ordine alla stessa norma, dal
Pretore di Firenze con ordinanza del 25 ottobre 1985, e già decisa con
la sentenza n. 34 del 1981, che ne ha dichiarato l'infondatezza.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 novembre 1986.
F.to: ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO
ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -
FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO - GIUSEPPE BORZELLINO -
FRANCESCO GRECO - RENATO DELL'ANDRO -
GABRIELE PESCATORE - UGO SPAGNOLI -
FRANCESCO PAOLO CASAVOLA - ANTONIO
BALDASSARRE - VINCENZO CAIANIELLO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1986:256 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte