Ordinanza n. 256/1990
Altra decisione · depositata il 15/05/1990 · relatore Giovanni Conso
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 224, primo e
secondo comma, del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (Norme
di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura
penale), dell'art. 152 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773
(Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), e dell'art. 6 della
legge 16 febbraio 1987, n. 81 (Delega legislativa al Governo della
Repubblica per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale),
promosso con ordinanza emessa il 27 dicembre 1989 dal Pretore di
Bergamo nel procedimento penale a carico di Mourtada Ahmed ed altro,
iscritta al n. 84 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 10, prima serie speciale,
dell'anno 1990;
Udito nella camera di consiglio del 4 aprile 1990 il Giudice
relatore Giovanni Conso;
Ritenuto che il Pretore di Bergamo, con ordinanza del 27 dicembre
1989, ha sollevato, "in via principale", con riferimento all'art. 76
della Costituzione, questione di legittimità dell'art. 224, primo e
secondo comma, delle norme di attuazione, di coordinamento e
transitorie del codice di procedura penale del 1988 (testo approvato
con il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271), nella parte in
cui prevede "l'arresto dello straniero che contravvenga al foglio di
via obbligatorio ai sensi dell'art. 152 TULPS, e l'applicabilità
allo straniero, in caso di convalida dell'arresto, delle misure
cautelari personali", e, "in via subordinata", sempre con riferimento
all'art. 76 della Costituzione, questione di legittimità dell'art. 6
della legge 16 febbraio 1987, n. 81, nella parte in cui "non ha
determinato i principi e criteri direttivi ai quali doveva attenersi
il Governo delegato ad esercitare la relativa funzione legislativa";
Considerato che l'ordinanza è stata pronunciata nel corso di un
processo per violazione dell'art. 152 del testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza, approvato con il regio decreto 18 giugno 1931, n.
773;
che, dopo la pronuncia dell'ordinanza di rimessione, è stato
emanato il decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416 (Norme urgenti in
materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini
extracomunitari e di regolarizzazione dei cittadini extracomunitari
ed apolidi già presenti nel territorio dello Stato), convertito
nella legge 28 febbraio 1990, n. 39 (Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, recante
norme urgenti in materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno
dei cittadini extracomunitari e di regolarizzazione dei cittadini
extracomunitari ed apolidi, già presenti nel territorio dello Stato.
Disposizioni in materia di asilo), con modificazioni concernenti, fra
l'altro, l'art. 13, primo comma, che nel nuovo testo ha espressamente
abrogato l'art. 152 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza
approvato con il regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;
e che, pertanto, spetta al giudice a quo verificare se, alla
stregua della normativa sopravvenuta, le questioni sollevate siano
tuttora rilevanti.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Ordina la restituzione degli atti al Pretore di Bergamo.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 3 maggio 1990.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CONSO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 15 maggio 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1990:256 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte