Art. 152

(Facolta' delle parti nel caso di perizia disposta nel dibattimento) 1. Quando il giudice ha disposto la citazione del perito a norma dell'articolo 508 comma 1 del codice, le parti hanno facolta' di presentare al dibattimento, anche senza citazione, i propri consulenti tecnici a norma dell'articolo 225 del codice.

Testo vigente dal 5 agosto 1989, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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