Corte costituzionale

Ordinanza n. 256/1991

Questione dichiarata infondata · depositata il 06/06/1991 · relatore Aldo Corasaniti

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 418, comma

primo, e 419, commi quinto e sesto, del codice di procedura penale,

promossi con le seguenti ordinanze: 1) ordinanza emessa il 14

dicembre 1990 dal Giudice per le indagini preliminari presso il

tribunale di Ancona nel procedimento penale a carico di Zamporlini

Ivano, iscritta al n. 168 del registro ordinanze 1991 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 12, prima serie speciale

dell'anno 1991; 2) ordinanza emessa il 14 dicembre 1990 dal Giudice

per le indagini preliminari presso il tribunale di Ancona nel

procedimento penale a carico di Banchetti Sauro, iscritta al n. 169

del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 12, prima serie speciale dell'anno 1991;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 22 maggio 1991 il Giudice

relatore Aldo Corasaniti;

RITENUTO

A) che il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale

di Ancona, al quale il pubblico ministero aveva inoltrato richiesta

di rinvio a giudizio di Banchetti Sauro ai sensi dell'art. 416 del

codice di procedura penale, ritenendo che nella fattispecie sarebbe

stato più opportuno, stante l'evidenza della prova, e previo

interrogatorio dell'imputato entro 90 giorni dall'iscrizione nel

registro della notizia di reato, il ricorso, da parte del pubblico

ministero, al giudizio immediato ex art. 453 del codice di procedura

penale, ha sollevato, con ordinanza emessa il 14 dicembre 1990 (R.O.

n. 169/1991), questione di legittimità costituzionale, in

riferimento agli artt. 2,3,97 e 101, secondo comma, della

Costituzione, degli artt. 418, primo comma, e 419, commi quinto e

sesto, del codice di procedura penale.

che, in particolare, il giudice a quo sottopone a censura: a)

l'art. 418, primo comma, in quanto rende obbligatoria l'udienza

preliminare, inibendo al Giudice per le indagini preliminari ogni

forma di controllo sulla scelta del rito da parte di autorità

giudiziaria non giudicante ma requirente, mentre al contrario l'art.

455 del codice di procedura penale consente allo stesso Giudice di

rigettare la richiesta di giudizio immediato avanzata dal pubblico

ministero; b) l'art. 419, commi quinto e sesto, in quanto subordinano

il rifiuto dell'udienza preliminare alla discrezionalità

dell'imputato;

che, ad avviso del giudice remittente, le suindicate

disposizioni contrastano con il principio di eguaglianza e

determinano, inoltre, una macroscopica anomalia, che si traduce in un

"intasamento qualitativo-quantitativo dell'udienza preliminare",

così ridotta a "meccanismo rituale obbligato, mero punto di

passaggio per un pressoché inevitabile rinvio a giudizio in sede

dibattimentale, cessando di essere il filtro selettore di deflazione

dibattimentale";

B) che analoghe questioni lo stesso Giudice per le indagini

preliminari ha sollevato con ordinanza emessa il 14 dicembre 1990,

nel procedimento penale a carico di Zamporlini Ivano (R.O. n.

168/1991), motivando con riferimento alle "specifiche causali di cui

alle allegate ordinanze";

che è intervenuto in entrambi gli incidenti il Presidente del

Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato,

chiedendo che le questioni siano dichiarate infondate.

CONSIDERATO

1) che quanto alle questioni sub B, poiché l'ordinanza è

motivata, in punto di non manifesta infondatezza e di rilevanza, per

relationem, mediante rinvio ad altri provvedimenti, esse vanno

dichiarate manifestamente inammissibili, secondo la costante

giurisprudenza di questa Corte (ordd. nn. 148, 466 e 521 del 1989);

2) che la questione concernente l'art. 419, quinto e sesto

comma, sollevata con l'ordinanza n. 169/1991, del pari va dichiarata

manifestamente inammissibile, per difetto di rilevanza, atteso che

non risulta dall'ordinanza che nel giudizio a quo l'imputato avesse

rinunciato all'udienza preliminare e richiesto il giudizio immediato;

3) che, circa la questione concernente l'art. 418, primo comma,

sollevata anch'essa con l'ordinanza n. 169/1991, la denuncia di

violazione dell'art. 2 della Costituzione non è sorretta da alcuna

motivazione;

che la denuncia di violazione del principio di eguaglianza (art.

3 della Costituzione) sembra essere posta, da un lato, fra la

mancanza di poteri del giudice rispetto alla richiesta del pubblico

ministero di rinvio a giudizio, previa udienza preliminare (come

previsto dall'impugnato art. 418, primo comma), e la mancanza di

poteri dello stesso giudice rispetto alla richiesta di giudizio

immediato da parte dell'imputato, previa rinuncia all'udienza

preliminare (art. 419, quinto e sesto comma), e, da altro lato, fra

la vincolatività della richiesta del pubblico ministero di rinvio a

giudizio, previa udienza preliminare (art. 418, primo comma), e la

sindacabilità, da parte del giudice, della richiesta del pubblico

ministero di giudizio immediato (art. 455);

che sotto entrambi i profili ora indicati l'ordinanza pone a

raffronto situazioni fra loro non comparabili;

che, invero, l'udienza preliminare, in quanto vaglio sulla

sostenibilità dell'accusa, è oggetto di una garanzia preordinata,

in coerenza con il modello accusatorio del processo, a favore

dell'imputato (la garanzia che non sia sottoposto ad accuse

insostenibili) sicché si giustifica che l'attuazione della garanzia

si ponga come regola e che, pertanto, la richiesta di rinvio a tale

udienza da parte del pubblico ministero non sia subordinata al

concorso di specifici requisiti, il cui avveramento sia sottoposto a

controllo del giudice (artt. 416 e 418, primo comma);

che, peraltro, della garanzia l'imputato, e solo esso, può

disporre rinunziandovi (e chiedendo il giudizio immediato), nella

quale ipotesi (art. 419, quinto e sesto comma) la mancata

sottoposizione della richiesta a specifici requisiti e la correlativa

mancanza di controlli da parte del giudice trova giustificazione

nella cennata disponibilità della garanzia e non dà luogo a

contraddittorietà alcuna con la disciplina dettata dagli artt. 416 e

418, primo comma, per la sopra indicata ipotesi;

che la richiesta di giudizio immediato da parte del pubblico

ministero (artt. 453, 454 e 455), che è l'esatto opposto della

richiesta dell'imputato ex art. 419, quinto e sesto comma,

presentandosi come postulazione di deroga alla garanzia (udienza

preliminare) preordinata a favore dell'imputato, ragionevolmente è

sottoposta al concorso di specifici presupposti (in primo luogo

l'evidenza della prova), anche qui senza contraddittorietà alcuna

con la disciplina della contrapposta ipotesi;

che, in ogni caso, la scelta del rito, di cui qui si tratta, è

rimessa, sempre in coerenza con il modello accusatorio del processo,

alle parti, cioè, a seconda dei casi, al pubblico ministero o

all'imputato, o ad entrambi e non anche al giudice, cui spetta il

controllo dei presupposti là dove e nei limiti in cui essi sono,

come indicato nelle varie ipotesi dianzi esaminate, richiesti,

laddove il potere del giudice di disporre il giudizio immediato in

ragione della ravvisata evidenza della prova importerebbe il

sostituirsi del giudice alle parti nella scelta stessa;

che le norme impugnate, e le ragioni cui esse si inspirano come

sopra individuate, non urtano contro l'art. 97 della Costituzione,

anche là dove non riescono a realizzare in concreto la deflazione

dei dibattimenti (in quanto il cennato precetto non impone ad ogni

costo tale deflazione, che d'altronde è fine solo eventuale e

indiretto dell'udienza preliminare), né tanto meno contro l'art.

101, secondo comma, della Costituzione, il quale non esclude

presupposti rimessi all'iniziativa delle parti del giudizio penale

né impone l'unicità del rito o la riserva al giudice della scelta

fra riti alternativi, scelta che rappresenta punto di equilibrio fra

azione del pubblico ministero e difesa dell'imputato (cfr. Relazione

al progetto preliminare, p. 104);

che, pertanto, la questione va dichiarata manifestamente

infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi:

1) dichiara manifestamente inammissibili le questioni di

legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 2, 3, 97 e

101, secondo comma, della Costituzione, degli artt. 418, primo comma,

e 419, quinto e sesto comma, del codice di procedura penale,

sollevate dal giudice delle indagini preliminari presso il Tribunale

di Ancona con l'ordinanza n. 168/1991;

2) dichiara manifestamente inammissibile la questione di

legittimità costituzionale, in riferimento ai suindicati parametri,

dell'art. 419, quinto e sesto comma, del codice di procedura penale,

sollevata dal medesimo giudice con l'ordinanza n. 169/1991;

3) dichiara manifestamente infondata la questione di

legittimità costituzionale, in riferimento ai suindicati parametri,

dell'art. 418, primo comma, del codice di procedura penale, sollevata

dal medesimo giudice con l'ordinanza n. 169/1991.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale,

Palazzo della Consulta il 22 maggio 1991.

Il Presidente: GALLO

Il redattore: CORASANITI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 6 giugno 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1991:256 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte