Ordinanza n. 256/1991
Questione dichiarata infondata · depositata il 06/06/1991 · relatore Aldo Corasaniti
Norme in gioco
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 418, comma
primo, e 419, commi quinto e sesto, del codice di procedura penale,
promossi con le seguenti ordinanze: 1) ordinanza emessa il 14
dicembre 1990 dal Giudice per le indagini preliminari presso il
tribunale di Ancona nel procedimento penale a carico di Zamporlini
Ivano, iscritta al n. 168 del registro ordinanze 1991 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 12, prima serie speciale
dell'anno 1991; 2) ordinanza emessa il 14 dicembre 1990 dal Giudice
per le indagini preliminari presso il tribunale di Ancona nel
procedimento penale a carico di Banchetti Sauro, iscritta al n. 169
del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 12, prima serie speciale dell'anno 1991;
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 22 maggio 1991 il Giudice
relatore Aldo Corasaniti;
RITENUTO
A) che il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale
di Ancona, al quale il pubblico ministero aveva inoltrato richiesta
di rinvio a giudizio di Banchetti Sauro ai sensi dell'art. 416 del
codice di procedura penale, ritenendo che nella fattispecie sarebbe
stato più opportuno, stante l'evidenza della prova, e previo
interrogatorio dell'imputato entro 90 giorni dall'iscrizione nel
registro della notizia di reato, il ricorso, da parte del pubblico
ministero, al giudizio immediato ex art. 453 del codice di procedura
penale, ha sollevato, con ordinanza emessa il 14 dicembre 1990 (R.O.
n. 169/1991), questione di legittimità costituzionale, in
riferimento agli artt. 2,3,97 e 101, secondo comma, della
Costituzione, degli artt. 418, primo comma, e 419, commi quinto e
sesto, del codice di procedura penale.
che, in particolare, il giudice a quo sottopone a censura: a)
l'art. 418, primo comma, in quanto rende obbligatoria l'udienza
preliminare, inibendo al Giudice per le indagini preliminari ogni
forma di controllo sulla scelta del rito da parte di autorità
giudiziaria non giudicante ma requirente, mentre al contrario l'art.
455 del codice di procedura penale consente allo stesso Giudice di
rigettare la richiesta di giudizio immediato avanzata dal pubblico
ministero; b) l'art. 419, commi quinto e sesto, in quanto subordinano
il rifiuto dell'udienza preliminare alla discrezionalità
dell'imputato;
che, ad avviso del giudice remittente, le suindicate
disposizioni contrastano con il principio di eguaglianza e
determinano, inoltre, una macroscopica anomalia, che si traduce in un
"intasamento qualitativo-quantitativo dell'udienza preliminare",
così ridotta a "meccanismo rituale obbligato, mero punto di
passaggio per un pressoché inevitabile rinvio a giudizio in sede
dibattimentale, cessando di essere il filtro selettore di deflazione
dibattimentale";
B) che analoghe questioni lo stesso Giudice per le indagini
preliminari ha sollevato con ordinanza emessa il 14 dicembre 1990,
nel procedimento penale a carico di Zamporlini Ivano (R.O. n.
168/1991), motivando con riferimento alle "specifiche causali di cui
alle allegate ordinanze";
che è intervenuto in entrambi gli incidenti il Presidente del
Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato,
chiedendo che le questioni siano dichiarate infondate.
CONSIDERATO
1) che quanto alle questioni sub B, poiché l'ordinanza è
motivata, in punto di non manifesta infondatezza e di rilevanza, per
relationem, mediante rinvio ad altri provvedimenti, esse vanno
dichiarate manifestamente inammissibili, secondo la costante
giurisprudenza di questa Corte (ordd. nn. 148, 466 e 521 del 1989);
2) che la questione concernente l'art. 419, quinto e sesto
comma, sollevata con l'ordinanza n. 169/1991, del pari va dichiarata
manifestamente inammissibile, per difetto di rilevanza, atteso che
non risulta dall'ordinanza che nel giudizio a quo l'imputato avesse
rinunciato all'udienza preliminare e richiesto il giudizio immediato;
3) che, circa la questione concernente l'art. 418, primo comma,
sollevata anch'essa con l'ordinanza n. 169/1991, la denuncia di
violazione dell'art. 2 della Costituzione non è sorretta da alcuna
motivazione;
che la denuncia di violazione del principio di eguaglianza (art.
3 della Costituzione) sembra essere posta, da un lato, fra la
mancanza di poteri del giudice rispetto alla richiesta del pubblico
ministero di rinvio a giudizio, previa udienza preliminare (come
previsto dall'impugnato art. 418, primo comma), e la mancanza di
poteri dello stesso giudice rispetto alla richiesta di giudizio
immediato da parte dell'imputato, previa rinuncia all'udienza
preliminare (art. 419, quinto e sesto comma), e, da altro lato, fra
la vincolatività della richiesta del pubblico ministero di rinvio a
giudizio, previa udienza preliminare (art. 418, primo comma), e la
sindacabilità, da parte del giudice, della richiesta del pubblico
ministero di giudizio immediato (art. 455);
che sotto entrambi i profili ora indicati l'ordinanza pone a
raffronto situazioni fra loro non comparabili;
che, invero, l'udienza preliminare, in quanto vaglio sulla
sostenibilità dell'accusa, è oggetto di una garanzia preordinata,
in coerenza con il modello accusatorio del processo, a favore
dell'imputato (la garanzia che non sia sottoposto ad accuse
insostenibili) sicché si giustifica che l'attuazione della garanzia
si ponga come regola e che, pertanto, la richiesta di rinvio a tale
udienza da parte del pubblico ministero non sia subordinata al
concorso di specifici requisiti, il cui avveramento sia sottoposto a
controllo del giudice (artt. 416 e 418, primo comma);
che, peraltro, della garanzia l'imputato, e solo esso, può
disporre rinunziandovi (e chiedendo il giudizio immediato), nella
quale ipotesi (art. 419, quinto e sesto comma) la mancata
sottoposizione della richiesta a specifici requisiti e la correlativa
mancanza di controlli da parte del giudice trova giustificazione
nella cennata disponibilità della garanzia e non dà luogo a
contraddittorietà alcuna con la disciplina dettata dagli artt. 416 e
418, primo comma, per la sopra indicata ipotesi;
che la richiesta di giudizio immediato da parte del pubblico
ministero (artt. 453, 454 e 455), che è l'esatto opposto della
richiesta dell'imputato ex art. 419, quinto e sesto comma,
presentandosi come postulazione di deroga alla garanzia (udienza
preliminare) preordinata a favore dell'imputato, ragionevolmente è
sottoposta al concorso di specifici presupposti (in primo luogo
l'evidenza della prova), anche qui senza contraddittorietà alcuna
con la disciplina della contrapposta ipotesi;
che, in ogni caso, la scelta del rito, di cui qui si tratta, è
rimessa, sempre in coerenza con il modello accusatorio del processo,
alle parti, cioè, a seconda dei casi, al pubblico ministero o
all'imputato, o ad entrambi e non anche al giudice, cui spetta il
controllo dei presupposti là dove e nei limiti in cui essi sono,
come indicato nelle varie ipotesi dianzi esaminate, richiesti,
laddove il potere del giudice di disporre il giudizio immediato in
ragione della ravvisata evidenza della prova importerebbe il
sostituirsi del giudice alle parti nella scelta stessa;
che le norme impugnate, e le ragioni cui esse si inspirano come
sopra individuate, non urtano contro l'art. 97 della Costituzione,
anche là dove non riescono a realizzare in concreto la deflazione
dei dibattimenti (in quanto il cennato precetto non impone ad ogni
costo tale deflazione, che d'altronde è fine solo eventuale e
indiretto dell'udienza preliminare), né tanto meno contro l'art.
101, secondo comma, della Costituzione, il quale non esclude
presupposti rimessi all'iniziativa delle parti del giudizio penale
né impone l'unicità del rito o la riserva al giudice della scelta
fra riti alternativi, scelta che rappresenta punto di equilibrio fra
azione del pubblico ministero e difesa dell'imputato (cfr. Relazione
al progetto preliminare, p. 104);
che, pertanto, la questione va dichiarata manifestamente
infondata.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi:
1) dichiara manifestamente inammissibili le questioni di
legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 2, 3, 97 e
101, secondo comma, della Costituzione, degli artt. 418, primo comma,
e 419, quinto e sesto comma, del codice di procedura penale,
sollevate dal giudice delle indagini preliminari presso il Tribunale
di Ancona con l'ordinanza n. 168/1991;
2) dichiara manifestamente inammissibile la questione di
legittimità costituzionale, in riferimento ai suindicati parametri,
dell'art. 419, quinto e sesto comma, del codice di procedura penale,
sollevata dal medesimo giudice con l'ordinanza n. 169/1991;
3) dichiara manifestamente infondata la questione di
legittimità costituzionale, in riferimento ai suindicati parametri,
dell'art. 418, primo comma, del codice di procedura penale, sollevata
dal medesimo giudice con l'ordinanza n. 169/1991.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale,
Palazzo della Consulta il 22 maggio 1991.
Il Presidente: GALLO
Il redattore: CORASANITI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 6 giugno 1991.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1991:256 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte