Ordinanza n. 256/1997
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 18/07/1997 · relatore Piero Alberto Capotosti
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 36legge 287/1951
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 36, secondo
comma, della legge 10 aprile 1951, n. 287 (Riordinamento dei giudizi
di assise), promosso con ordinanza emessa il 13 giugno 1996 dal
pretore di Vallo della Lucaniasul ricorso proposto da Umberto Lavini
contro Ferrovie dello Stato S.p.a. ed altro, iscritta al n. 941 del
registro ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 40, prima serie speciale dell'anno 1996;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 21 maggio 1997 il giudice
relatore Piero Alberto Capotosti;
Ritenuto che il pretore di Vallo della Lucania, in funzione di
giudice del lavoro, nel giudizio instaurato da Umberto Lavini,
dipendente delle Ferrovie dello Stato S.p.a., nei confronti di detta
società ed integrato, a seguito di chiamata in causa iussu iudicis
nei confronti del Ministero di grazia e giustizia, con ordinanza del
13-26 giugno 1996, ha sollevato questione di legittimità
costituzionale dell'art. 36, secondo comma, della legge 10 aprile
1951 n. 287, nella parte in cui stabilisce che a coloro i quali
espletano la funzione di giudice popolare, e non hanno diritto alla
retribuzione per i giorni di assenza dal lavoro, spetta un'indennità
quantificata in un importo fisso, in riferimento agli artt. 3, primo
comma, 36, primo comma, e 51, primo comma, della Costituzione;
che il ricorrente nel procedimento civile a quo ha chiesto la
condanna della società convenuta al pagamento degli stipendi
relativi ai mesi di luglio, agosto e settembre 1993 - periodo durante
il quale si era assentato dal lavoro, perché aveva assunto l'ufficio
pubblico di giudice popolare presso la Corte d'assise di Salerno -
ovvero l'accertamento del diritto nei confronti del citato Ministero
alla liquidazione dell'indennità nella misura corrispondente alla
retribuzione non percepita;
che, ad avviso del giudice rimettente, la norma in esame, si pone
in contrasto con gli artt. 3, primo comma, e 36, primo comma, della
Costituzione, in quanto, non commisurando l'indennità alla
retribuzione di colui che è chiamato ad espletare la funzione
giudiziaria, viola il principio di eguaglianza ed il principio
secondo cui la retribuzione deve essere sufficiente ad assicurare
l'esistenza libera e dignitosa del lavoratore, influendo così
negativamente sul soddisfacimento delle esigenze primarie di vita sue
e della sua famiglia;
che la modalità di quantificazione dell'indennità, secondo il
giudice a quo, viola inoltre l'art. 3, primo comma, della
Costituzione, perché parifica irragionevolmente lavoratori che
godono di retribuzioni diverse e lede, altresì, l'art. 51, primo
comma, della Costituzione, in quanto determina condizioni di
diseguaglianza economica che ostacolano l'accesso all'ufficio
pubblico da parte di quelli di essi che non conservano il diritto
alla retribuzione e potrebbero essere indotti a rinunziarvi;
che le parti non si sono costituite nel giudizio innanzi a questa
Corte;
che il Presidente del Consiglio dei Ministri, intervenuto nel
giudizio con il patrocinio dell'Avvocatura generale dello Stato, ha
concluso per l'inammissibilità, o comunque, per la manifesta
infondatezza della questione;
Considerato che l'ordinanza di rimessione difetta di una puntuale e
chiara indicazione degli elementi di fatto imprescindibili al fine di
accertare ed affermare la rilevanza della questione di legittimità
costituzionale sollevata;
che, in particolare, l'ordinanza non precisa i criteri di
liquidazione dell'indennità con specifico riferimento alle diverse
voci stabilite dalla norma in esame;
che, inoltre, l'ordinanza non esplicita se nella sessione per la
quale il ricorrente è stato chiamato ad espletare la funzione
giurisdizionale siano stati o meno programmati i giorni d'udienza e
se, comunque, sussisteva l'eventuale possibilità della convocazione
anche per i giorni nei quali non erano state fissate udienze;
che il provvedimento neppure specifica se il predetto sia stato
informato di tali circostanze e, quindi, abbia avuto contezza dei
giorni in cui, eventualmente, non doveva garantire la reperibilità e
la disponibilità;
che, proprio in relazione alla reperibilità ed alla
disponibilità, l'ordinanza neppure chiarisce quali siano le mansioni
del ricorrente e le modalità di svolgimento del suo rapporto di
lavoro;
che siffatte indicazioni sono indispensabili per accertare se
l'assenza dal lavoro per l'intera durata della sessione sia stata
indefettibilmente determinata dalla nomina all'ufficio e se la
conseguente impossibilità di espletare la prestazione lavorativa,
con connessa perdita del diritto alla retribuzione, sia riconducibile
a detta nomina;
che il complesso di tali circostanze condiziona, altresì, il
giudizio di rilevanza, in quanto la disposizione censurata stabilisce
l'indennità liquidabile per i giorni di effettivo esercizio delle
funzioni, mentre l'indennità dovuta per quelli in cui il giudice
popolare è tenuto esclusivamente a garantire disponibilità e
reperibilità è diversamente disciplinata nel quantum dall'art. 36,
sesto comma, della legge n. 287 del 1951, non impugnato;
che, pertanto, è ulteriormente imprescindibile distinguere le
due fattispecie, allo scopo di accertare preliminarmente la stessa
effettiva esistenza di un decremento patrimoniale, nonché la sua
eventuale riconducibilità al criterio di computo previsto dalla
prima ovvero dalla seconda norma;
che la questione, in carenza dell'indicazione ed esplicitazione
dei suindicati elementi, va, dunque, dichiarata manifestamente
inammissibile per difetto di motivazione sulla rilevanza.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 36, secondo comma, della legge
10 aprile 1951, n. 287 (Riordinamento dei giudizi di assise)
sollevata in riferimento agli artt. 3, primo comma, 36, primo comma,
e 51, primo comma, della Costituzione, dal pretore di Vallo della
Lucania, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 18 luglio 1997.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Capotosti
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 18 luglio 1997.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1997:256 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte