Ordinanza n. 256/2000
Altra decisione · depositata il 06/07/2000 · relatore Guido Neppi Modona
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 554Codice di procedura penale
- art. 36Codice di procedura penale
- art. 171d.lgs. 51/1998
- art. 247legge 188/1998
- art. 1legge 188/1998
- art. 6r.d. 12/1941
- art. 7-terr.d. 12/1941
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 36, commi 1,
lettera g), e 3, del codice di procedura penale, promosso con
ordinanza emessa il 18 dicembre 1998 dal giudice per le indagini
preliminari presso la Pretura di Forlì nel procedimento penale a
carico di L. G. ed altri, iscritta al n. 508 del registro ordinanze
1999 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 40,
prima serie speciale, dell'anno 1999;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 7 giugno 2000 il giudice
relatore Guido Neppi Modona.
Ritenuto che il giudice per le indagini preliminari della Pretura
di Forlì ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 25 della
Costituzione, questione di legittimità costituzionale del combinato
disposto dell'art. 36, commi 1, lettera g), e 3, del codice di
procedura penale, in quanto, in caso di dichiarazione di astensione,
"consente la valutazione discrezionale del Presidente del Tribunale,
della Corte di appello o della Cassazione anche ai [rectius: nei]
casi di incompatibilità ex art. 34 c.p.p. di natura oggettiva che
non discenda, anche solo parzialmente, da valutazioni discrezionali
del contenuto degli atti emanati";
che il rimettente premette:
di avere rigettato la richiesta di archiviazione del
pubblico ministero nei confronti degli imputati e di avere disposto
la formulazione dell'imputazione a norma dell'art. 554 cod. proc.
pen., ai fini dell'esercizio dell'azione penale;
di essere stato quindi richiesto dal pubblico ministero di
emettere decreto penale di condanna nei confronti dei medesimi
imputati;
di avere presentato al Presidente del Tribunale
dichiarazione di astensione a norma del combinato disposto degli
artt. 36, comma 1, lettera g), e 34 cod. proc. pen., ravvisando la
situazione di incompatibilità affermata dalla Corte costituzionale
con sentenza n. 346 del 1997;
che il Presidente del Tribunale aveva respinto la
dichiarazione di astensione, rilevando che "l'incompatibilità si
determinerà in caso di opposizione";
che, ad avviso del giudice a quo la disciplina che consente
una valutazione discrezionale sulla dichiarazione di astensione anche
quando l'incompatibilità deriva da ragioni obiettive, quali il
compimento di atti del procedimento, si pone in contrasto con
l'art. 3 Cost., in quanto è palesemente irragionevole che all'organo
chiamato a decidere sulla astensione venga attribuito il potere di
disapplicare una norma di legge (nella specie, l'art. 34 cod. proc.
pen.);
che sarebbero, inoltre, violati l'art. 25 Cost., perché
subordinare anche in tali casi la decisione sulla dichiarazione di
astensione a valutazioni discrezionali, senza che siano previsti
mezzi di impugnazione avverso il decreto emesso ex art. 36, comma 3,
cod. proc. pen., crea un meccanismo che può distogliere l'imputato
dal suo giudice naturale, nonché l'art. 24 Cost., non avendo
l'imputato alcuna possibilità di fare rilevare la causa di
incompatibilità prima dell'emissione del decreto penale di condanna;
che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio
dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, che si è riportato integralmente all'atto di intervento
relativo al giudizio promosso con ordinanza iscritta al n. 253 del
r.o. del 1998, ritenuta analoga alla presente.
Considerato che, successivamente alla sentenza di questa Corte
n. 346 del 1997, che aveva già ritenuto essere causa di
incompatibilità la specifica identica situazione che ha indotto il
giudice a quo a presentare dichiarazione di astensione, l'art. 171
del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51 (Norme in materia di
istituzione del giudice unico di primo grado) - divenuto efficace ai
sensi dell'art. 247 (sostituito in parte qua dall'art. 1 della legge
16 giugno 1998, n. 188) a decorrere dal 2 giugno 1999, cioè in data
successiva all'ordinanza di rimessione - ha inserito nell'art. 34
cod. proc. pen. il comma 2-bis ove si prevede in via generale che non
può emettere decreto penale di condanna, né tenere l'udienza
preliminare, il giudice che nel medesimo procedimento ha esercitato
funzioni di giudice per le indagini preliminari;
che, inoltre, l'art. 6 del medesimo decreto - anch'esso
efficace a far data dal 2 giugno 1999 - ha sostituito il secondo
periodo del primo comma dell'art. 7-ter del regio decreto 30 gennaio
1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario), introducendo l'espressa
previsione che, con riferimento ai criteri tabellari per
l'assegnazione degli affari penali, il Consiglio superiore della
magistratura stabilisca la designazione di un giudice diverso per lo
svolgimento delle funzioni di giudice per le indagini preliminari e
dell'udienza preliminare;
che pertanto occorre restituire gli atti al rimettente
perché valuti se le sopravvenute modifiche legislative siano idonee
a sorreggere una nuova dichiarazione di astensione e se, di
conseguenza, la questione sia tuttora rilevante.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Ordina la restituzione degli atti al giudice per le indagini
preliminari della Pretura di Forlì.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 3 luglio 2000.
Il Presidente: Mirabelli
Il redattore: Neppi Modona
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 6 luglio 2000.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2000:256 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte