Ordinanza n. 257/1986
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 28/11/1986 · relatore Francesco Paolo Casavola
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 10r.d. 653/1925
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 10 del r.d. 4
maggio 1925, n. 653 ("Regolamento sugli alunni, gli esami e le tasse
negli istituti medi di istruzione"), promosso con ordinanza emessa il
27 dicembre 1985 dal Pretore di Castiglione del Lago nel procedimento
civile vertente tra Pazzaglia Lanfranco ed altro ed il Ministero della
pubblica istruzione, iscritta al n. 134 del registro ordinanze 1986 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 22/1, Serie
speciale, dell'anno 1986.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri ;
udito nella camera di consiglio del 29 ottobre 1986 il Giudice
relatore Francesco Paolo Casavola.
Ritenuto che il Pretore di Castiglione del Lago, con ordinanza del
27 dicembre 1985, ha sollevato questione di legittimità
costituzionale, in relazione agli artt. 3, secondo comma e 34 della
Costituzione, dell'art. 10 del r.d. 4 maggio 1925, n. 653 (regolamento
degli istituti medi di istruzione), nella parte in cui, prevedendo la
divisione in "zone" degli istituti scolastici agli effetti delle
iscrizioni degli studenti, viene a comprimere "di fatto" la libera
determinazione dei genitori nella scelta della sede di scuola media cui
iscrivere i propri figli.
Considerato che l'atto normativo, di cui fa parte la norma
impugnata, non ha forza di legge - alla stregua della costante
giurisprudenza di questa Corte - trattandosi di un decreto che
contiene, come espressamente dichiarato nella premessa, un regolamento
di esecuzione, approvato in applicazione del r.d. 6 maggio 1923, n.
1054, dopo che il Consiglio dei ministri aveva udito il parere del
Consiglio di Stato;
che la questione proposta è pertanto manifestamente inammissibile.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87
e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla
Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 10 del r.d. 4 maggio 1925, n.
653, sollevata dal Pretore di Castiglione del Lago, in riferimento agli
artt. 3, secondo comma, e 34 della Costituzione, con l'ordinanza
indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 novembre 1986.
F.to: ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO
ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -
FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO - GIUSEPPE BORZELLINO -
FRANCESCO GRECO - RENATO DELL'ANDRO -
GABRIELE PESCATORE - UGO SPAGNOLI -
FRANCESCO PAOLO CASAVOLA - ANTONIO
BALDASSARRE - VINCENZO CAIANIELLO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1986:257 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte