Ordinanza n. 257/1988
Questione dichiarata infondata · depositata il 03/03/1988 · relatore Gabriele Pescatore
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 11legge 865/1971
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 11 della legge
22 ottobre 1971, n. 865 ("Programmi e coordinamento dell'edilizia
residenziale pubblica"), promosso con ordinanza emessa il 23 gennaio
1980 dal T.A.R. per l'Emilia-Romagna - sede di Bologna, iscritta al
n. 546 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 18 dell'anno 1983;
Visti gli atti di costituzione di Panigada Alma ed altri, del
Comune di Bologna, della Cooperativa Edificatrice Comprensoriale A.
Murri e della Regione Emilia-Romagna nonché l'atto di intervento del
Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella camera di consiglio del 13 gennaio 1988 il Giudice
relatore Gabriele Pescatore;
Ritenuto che con ordinanza in data 23 gennaio 1980 il T.A.R.
Emilia-Romagna ha sollevato, in riferimento all'art. 42, secondo e
terzo comma, della Costituzione, questione di legittimità
costituzionale dell'art. 11 della legge 22 ottobre 1971, n. 865,
nella parte in cui non prevede che l'autorità espropriante fissi il
termine per l'inizio e l'ultimazione dei lavori ai fini della
esecuzione delle opere previste nei piani di edilizia economica e
popolare;
Considerato che analoga questione è già stata dichiarata
infondata con sentenza 21 dicembre 1985, n. 355, sul rilievo che,
sebbene la legge n. 865 del 1971 taccia in ordine alla fissazione dei
termini per l'inizio e la ultimazione dei lavori, "la giurisprudenza
è del tutto costante e pacifica nel senso che la fissazione di tali
termini costituisce regola indefettibile per ogni e qualsiasi
procedimento espropriativo";
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 11 della legge 22 ottobre 1971, n. 865
("Programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica"),
sollevata, in riferimento all'art. 42, secondo e terzo comma, della
Costituzione, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 24 febbraio 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: PESCATORE
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 3 marzo 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:257 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte