Corte costituzionale

Ordinanza n. 258/1988

Questione dichiarata infondata · depositata il 03/03/1988 · relatore Gabriele Pescatore

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 92 del d.P.R.

10 gennaio 1957, n. 3 ("Testo unico delle disposizioni concernenti lo

statuto degli impiegati civili dello Stato"), promosso con ordinanza

emessa il 5 giugno 1980 dal T.A.R. per il Veneto, iscritta al n. 767

del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 81 dell'anno 1983;

Visti l'atto di costituzione del Ministro delle Poste e

Telecomunicazioni nonché l'atto di intervento del Presidente del

Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 13 gennaio 1988 il Giudice

relatore Gabriele Pescatore;

Ritenuto che il Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto, con

ordinanza in data 5 giugno 1980, ha sollevato questione di

legittimità costituzionale dell'art. 92 del d.P.R. 10 gennaio 1957

n. 3, nella parte in cui dispone, mediante rinvio all'art. 82 dello

stesso t.u., che all'impiegato sospeso cautelarmente dal servizio è

concesso, in luogo della retribuzione, un assegno alimentare in

misura non superiore alla metà dello stipendio, oltre gli assegni

per carichi di famiglia;

che la questione è stata sollevata sotto il profilo del

contrasto con l'art. 3 Cost., per essere identico il trattamento

riservato all'impiegato sospeso dalla qualifica ai sensi dell'art. 81

del t.u. n. 3/57 ed all'impiegato sospeso cautelarmente, nonché del

contrasto con l'art. 36 Cost., per la possibilità che i mezzi di

sussistenza dell'impiegato così ridotti siano insufficienti ad

assicurare a questi ed alla sua famiglia un'esistenza libera e

dignitosa;

Considerato che appare ragionevole l'attribuzione all'impiegato

sospeso cautelarmente di un assegno alimentare in misura non

superiore a metà dello stipendio, tenuto conto della sospensione

della prestazione lavorativa disposta cautelarmente nell'interesse

pubblico;

che il precetto costituzionale posto dall'art. 36 Cost. ha

riferimento alla tutela del lavoro e non anche alle particolari

situazioni nelle quali venga a mancare l'applicazione del principio

di corrispettività fra le prestazioni delle parti;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi dinanzi

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 92 del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 ("Testo

Unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati

civili dello Stato"), sollevata in riferimento agli artt. 3 e 36

della Costituzione, dal Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto

con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 24 febbraio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: PESCATORE

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 3 marzo 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:258 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte