Ordinanza n. 258/2000
Questione dichiarata infondata · depositata il 06/07/2000 · relatore Fernando Santosuosso
Norme in gioco
usata come parametro
citata
- art. 545Codice di procedura civile
- art. 547Codice di procedura civile
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 68, secondo
comma, del d.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180 (Approvazione del testo
unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la
cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti delle
Pubbliche Amministrazioni), promosso con Ordinanza emessa l'8 giugno
1999 dal Tribunale di Verona nel procedimento di esecuzione proposto
da Passante Spaccapietra Ernesto contro Barbieri Anna Maria ed altra,
iscritta al n. 566 del registro ordinanze 1999 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 42, prima serie speciale,
dell'anno 1999;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
udito nella camera di consiglio del 24 maggio 2000 il giudice
relatore Fernando Santosuosso;
Ritenuto che nel corso di un procedimento di espropriazione
presso terzi il Tribunale di Verona, in qualità di giudice
dell'esecuzione, ha sollevato questione di legittimità
costituzionale dell'art. 68, secondo comma, della legge (recte:
d.P.R.) 5 gennaio 1950, n. 180 (Approvazione del testo unico delle
leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli
stipendi, salari e pensioni dei dipendenti delle pubbliche
amministrazioni), in riferimento all'art. 3 della Costituzione, nella
parte in cui introduce, per i dipendenti pubblici, un trattamento
sfavorevole, e comunque differente rispetto all'omologo settore
privato, in tema di coesistenza tra pignoramento e cessione
volontaria della retribuzione;
che la disposizione censurata prevederebbe che, qualora
all'eseguito pignoramento preesista una cessione del credito, si
possa pignorare la differenza tra la metà dello stipendio e la quota
ceduta, mentre ciò non accadrebbe per i dipendenti privati, per i
quali si applica l'art. 545, quarto comma, cod. proc. civ. che limita
al quinto dello stipendio la percentuale massima che può essere
esecutata;
che, mentre per i lavoratori privati non sarebbe
specificatamente disciplinata la coesistenza tra cessione dello
stipendio e attribuzione di parte del medesimo al creditore in
executivis per il settore pubblico, invece, sono previsti particolari
effetti di tale coesistenza, con palese violazione dell'art. 3 della
Costituzione, non essendo fondata tale disparità di trattamento su
di un criterio di ragionevolezza;
che il giudice a quo dubita della legittimità costituzionale
della disposizione censurata, in riferimento al medesimo parametro
costituzionale, soprattutto per il deteriore trattamento del
dipendente pubblico per il quale la pignorabilità si estenderebbe
fino al limite massimo corrispondente alla metà dello stipendio, non
riscontrabile nel settore privato;
che nel presente giudizio di legittimità costituzionale è
intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e
difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso
chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile per difetto
di rilevanza;
che, ad avviso della difesa erariale, questa Corte, con
sentenza n. 220 del 1991, ha affermato che la disposizione censurata
regola l'ipotesi del pignoramento che segua ad una precedente
cessione, consentendolo solo nei limiti della differenza tra la metà
dello stipendio e la quota ceduta, e consistente in un limite
aggiuntivo a quello generale. Infatti il creditore procedente nei
confronti dell'ente datore di lavoro deve anzitutto rispettare i
limiti ex art. 2 del d.P.R. n. 180 del 1950 (un quinto, un terzo o la
metà secondo la natura del credito) ed inoltre non può, in presenza
di una precedente cessione, pignorare più della differenza tra metà
dello stipendio e la quota ceduta, sicché la disposizione denunciata
opera come ulteriore norma di sbarramento, a vantaggio e non a danno
dei pubblici dipendenti;
Considerato che il rimettente ripropone la questione di
legittimità costituzionale dell'art. 68, secondo comma, del d.P.R.
n. 180 del 1950, in riferimento all'art. 3 della Costituzione,
analoga a quella risolta da questa Corte con la sentenza n. 220 del
1991;
che il presupposto interpretativo da cui muove il giudice a
quo è erroneo, atteso che, come chiarito nella sentenza citata, la
"norma (denunciata) - la quale persegue la finalità di evitare che,
per il concorso di pignoramenti (nonché sequestri) e cessioni, il
pubblico dipendente risulti privo di un minimo di mezzi di
sussistenza - regola al primo comma l'ipotesi in cui la cessione
segua al pignoramento (o sequestro) e al secondo comma l'ipotesi
inversa, in cui il pignoramento (o sequestro) segua alla cessione. In
entrambi i casi la preesistenza del vincolo del pignoramento o della
cessione può incidere rispettivamente sulla cedibilità o
pignorabilità della residua quota dello stipendio";
che - secondo interpretazione data dalla predetta sentenza -
nella ipotesi prevista dal secondo comma dell'art. 68, "il
legislatore ha operato prevedendo un limite ulteriore a quello già
contemplato dall'art. 2". Il pignoramento dello stipendio - se segue
alla cessione di quota dello stesso - è possibile limitatamente alla
differenza tra la metà dello stipendio (sempre al netto delle
ritenute) e la quota ceduta. Questo limite (particolare) si aggiunge
a quello (generale) previsto dall'art. 2, come reso evidente dalla
lettera della norma nell'inciso "fermi restando i limiti di cui
all'art. 2", che è parallelo all'analogo inciso del primo comma, in
cui si fa salvo il limite di cui all'art. 5, primo comma. Detto
riferimento testuale e il parallelismo con il primo comma della
medesima norma fanno escludere che il secondo comma dell'art. 68
modifichi (e non integri) i limiti dell'art. 2, alterando la base di
computo della quota pignorabile;
che il secondo comma dell'art. 68 cit., così interpretato,
si pone come norma differenziata per il pubblico dipendente rispetto
al dipendente privato soltanto in quanto appresta al primo la
ulteriore garanzia dello sbarramento della somma massima pignorabile;
ma per il resto la disciplina corrisponde sostanzialmente a quella
relativa ai dipendenti privati, per la quale trovano applicazione sia
il disposto (processuale) dell'art. 547, secondo comma, cod. proc.
civ. (in base al quale il terzo che rende la dichiarazione deve
specificare le cessioni che gli siano state notificate o che abbia
accettato), sia quello (sostanziale) dell'art. 2914, numero 2), cod.
civ.;
che, essendo la norma denunziata suscettibile di ricevere una
interpretazione che la sottrae ai denunziati profili di
incostituzionalità, la questione, pertanto, va dichiarata
manifestamente infondata.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 68, secondo comma, del d.P.R. 5
gennaio 1950, n. 180 (Approvazione del testo unico delle leggi
concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli
stipendi, salari e pensioni dei dipendenti delle pubbliche
amministrazioni) sollevata in riferimento all'art. 3 della
Costituzione dal Tribunale di Verona con l'ordinanza di cui in
epigrafe
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 3 luglio 2000.
Il Presidente: Guizzi
Il redattore: Santosuosso
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 6 luglio 2000.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2000:258 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte