Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
PUBBLICO IMPIEGO - PIGNORAMENTO DELLO STIPENDIO PER DEBITI TRIBUTARI - LIMITI - DENUNCIATO INGIUSTIFICATO TRATTAMENTO PIÙ FAVOREVOLE DI QUELLO PREVISTO PER I LAVORATORI DIPENDENTI DEL SETTORE PRIVATO - 'IUS SUPERVENIENS' - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE RIMETTENTE.
Vanno restituiti al giudice 'a quo' gli atti relativi alle questioni di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 2, primo comma, numero 3), del d.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, nella parte in cui non prevede che il pignoramento dello stipendio possa avvenire nella misura di un quinto per i tributi dovuti allo Stato, alle Province e ai Comuni, ed in eguale misura per ogni altro credito di cui ai numeri 2) e 3); dell'art. 2, secondo comma, del medesimo d.P.R. n. 180 del 1950, nella parte in cui – a differenza di quanto previsto dall'art. 545, quinto comma, cod. proc. civ. per i lavoratori dipendenti del settore privato – non prevede il simultaneo concorso nel limite della metà dello stipendio dei pubblici dipendenti, anche di un pignoramento eseguito per il soddisfacimento di crediti tributari; nonché, nel caso di eventuale accoglimento delle precedenti questioni, dell'art. 68, secondo comma, dello stesso d.P.R. n. 180 del 1950, nella parte in cui non prevede che il pignoramento dello stipendio dei pubblici dipendenti possa avvenire nei limiti di cui all'art. 2 sullo stipendio residuo, al netto della trattenuta operata per la precedente cessione. Benché l'ordinanza di rimessione non prospetti profili nuovi né svolga argomenti diversi da quelli già considerati con l’ord. n.359 del 2004, che ha dichiarato la manifesta inammissibilità di identiche questioni sollevate dal medesimo giudice, si impone la restituzione degli atti al rimettente affinché valuti la rilevanza sul giudizio 'a quo' dello 'jus superveniens' costituito dall'art. 1, comma 137, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. - Manifesta inammissibilità delle questioni aventi ad oggetto disposizioni dell’art. 2 del d.P.R. n. 180 del 1950: ordinanza n. 359/2004.
Riguarda ancheart. 2 Approvazione del testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle pubbliche Amministrazioni.
Impiego pubblico - Stipendi - Pignoramento, sequestro e cessione - Lamentata differenziazione rispetto al regime delle retribuzioni dei dipendenti privati - Questione volta a creare, con manipolazione di più norme, un nuovo sistema rispetto a quello realizzato dal legislatore - Manifesta inammissibilità.
E’ manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento all’art. 3 della Costituzione, dell’art. 2, primo comma, numero 3), e secondo comma e dell’art. 68, secondo comma, del d.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180; il primo, nella parte in cui non prevede che il pignoramento dello stipendio possa avvenire nella misura di un quinto per i tributi dovuti allo Stato, alle Province e ai Comuni, ed in eguale misura per ogni altro credito di cui ai numeri 2) e 3), e nella parte in cui non prevede il simultaneo concorso nei limiti della metà dello stipendio dei pubblici dipendenti, anche di un pignoramento eseguito per il soddisfacimento di crediti tributari; il secondo, nella parte in cui non prevede che il pignoramento dello stipendio dei pubblici dipendenti possa avvenire nei limiti di cui all’art. 2 sullo stipendio residuo, al netto della trattenuta operata per la precedente cessione. E’ inibito, infatti, alla Corte procedere, attraverso la manipolazione di più norme, alla creazione di un nuovo equilibrio rispetto a quello realizzato – in modo non manifestamente irragionevole – dal legislatore.
Riguarda ancheart. 2 Approvazione del testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle pubbliche Amministrazioni.
Impiego pubblico - Pignoramento e cessione degli stipendi - Possibilità di pignoramento, che segue alla cessazione volontaria della retribuzione, nei limiti della differenza tra la meta' dello stipendio e la quota ceduta - Dedotta, irragionevole, disparità di trattamento rispetto alla disciplina delle retribuzioni dei lavoratori privati (per i quali opera il limite massimo del quinto dello stipendio, 'ex art. 545 cod. proc. civ.) - Erroneo presupposto interpretativo assunto dal rimettente - Manifesta infondatezza della questione.
Manifesta infondatezza, in riferimento all'art. 3 Costituzione, della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 68, secondo comma, del d.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180 - nella parte in cui introdurrebbe, per i dipendenti pubblici, un trattamento deteriore rispetto a quello previsto per i pubblici privati in tema di coesistenza tra pignoramento e cessione volontaria della retribuzione - in quanto, come gia' chiarito dalla sentenza n. 220 del 1991 - la norma denunciata puo' essere diversamente interpretata, in modo costituzionalmente compatibile, nel senso che l'unico effettivo profilo di differenziazione della disciplina della materia da essa introdotto, nei confronti dei pubblici dipendenti, sia non a sfavore ma a vantaggio dei medesimi, cui si limita ad apprestare la ulteriore garanzia di uno sbarramento della somma massima pignorabile.
Impiego pubblico - Stipendi e pensioni - Pignoramento in caso di antecedente cessione volontaria della retribuzione - Pignorabilità estensibile fino al limite massimo corrispondente alla meta' dello stipendio - Lamentata, irragionevole, disparita' di trattamento, rispetto alla disciplina più favorevole applicabile al settore del lavoro privato (art. 545 cod. proc. civ.) - Questione già decisa - Assenza di profili nuovi o diversi - Manifesta infondatezza della questione.
Manifesta infondatezza, in quanto la questione e' stata gia' decisa ne' vengono prospettati profili nuovi o diversi, tali da indurre la Corte ad una diversa valutazione, della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 68, secondo comma, del d.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, censurato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui introduce, per i dipendenti pubblici, un trattamento sfavorevole, e comunque differente, rispetto all'omologo settore privato, in tema di coesistenza tra pignoramento e cessione volontaria della retribuzione. - V. la sentenza n. 220/1991 e l'ordinanza n. 258/2000. A.M.M.
ESECUZIONE FORZATA PER OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - CREDITI PIGNORABILI - STIPENDI DEI DIPENDENTI PUBBLICI - LIMITAZIONE DELLA PIGNORABILITA' IN SEGUITO A CESSIONE DELLO STIPENDIO ALLA DIFFERENZA FRA LA META' DELLO STIPENDIO E LA QUOTA CEDUTA - DENUNCIATA INGIUSTIFICATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO AGLI STIPENDI DEI DIPENDENTI PRIVATI - INOPERATIVITA' DELLA NORMA IMPUGNATA NEL GIUDIZIO A QUO, IL LIMITE PARTICOLARE DI PIGNORABILITA' DA ESSA FISSATO SUPERANDO IL LIMITE GENERALE, CONSEGUENTEMENTE APPLICABILE, DEL QUINTO DELLO STIPENDIO - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
Nel prevedere all'art. 68, secondo comma, del d.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, che quando il pignoramento (o il sequestro) dello stipendio del pubblico dipendente ha luogo dopo una cessione dello stesso, perfezionata e debitamente notificata (ai sensi dell'art. 547, secondo comma, cod. proc. civ.) non si possa pignorare (o sequestrare) se non la differenza tra la meta' dello stipendio o salario, valutati al netto di ritenute, e la quota ceduta, il legislatore ha tuttavia espressamente stabilito che restino fermi i limiti gia fissati in via generale con l'art. 2 dello stesso decreto (come modificato dalle dichiarazioni di illegittimita' costituzionale pronunciate con le sentenze nn. 89 del 1987 e 878 del 1988), secondo il quale il creditore puo' pignorare solo un quinto (in caso di credito non qualificato), o un terzo (in caso di cediti alimentari) o di meta' dello stipendio (in caso di concorso di entrambe le categorie di crediti). Ne consegue che l'ulteriore limite fissato, nell'ipotesi di avvenuta cessione dello stipendio, dall'art. 68, secondo comma, puo' in concreto non operare ove, rispetto ai limiti fissati dall'art. 2, ci sia capienza per la quota che il creditore puo' pignorare in ragione del credito azionato. E poiche' nel caso di specie i creditori pignoranti vantano un credito ordinario per il quale il limite di pignorabilita' ex art. 2 cit. e' di un quinto dello stipendio, e non risultano altri precedenti pignoramenti, ma solo la cessione di un quinto dello stipendio, e quindi vi e' comunque capienza perche' la quota pignorabile (un quinto dello stipendio) non supera la soglia massima (differenza fra la meta' dello stipendio e il quinto ceduto) dell'art. 68, secondo comma, difetta di rilevanza, per la inapplicabilita' della norma impugnata nel giudizio a quo, la questione di legittimita' costituzionale proposta nei confronti dello stesso art. 68, secondo comma, in riferimento all'art. 3 Cost., sotto il profilo del trattamento ingiustificatamente piu' vantaggioso che si sarebbe riservato ai dipendenti pubblici rispetto ai dipendenti privati, con conseguente pregiudizio per i creditori. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 68, secondo comma, d.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, in riferimento all'art. 3 Cost.). - Sui limiti generali alla pignorabilita' e sequestrabilita' dei crediti retributivi dei pubblici dipendenti: S. nn. 89/1987 e 878/1988 (gia' indicate nel testo).