Ordinanza n. 259/1988
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 03/03/1988 · relatore Gabriele Pescatore
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 1d.P.R. 19/1956
usata come parametro
citata
- art. 9legge 87/1953
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo
comma, del d.P.R. 11 gennaio 1956, n. 19 ("Conglobamento totale del
trattamento economico del personale statale"), promosso con ordinanza
emessa il 19 maggio 1980 dal T.A.R. del Lazio, iscritta al n. 658 del
registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 39 dell'anno 1984;
Visti l'atto di costituzione del Ministero delle Poste e
Telecomunicazioni nonché l'atto di intervento del Presidente del
Consiglio dei ministri;
Udito nella camera di consiglio del 13 gennaio 1988 il Giudice
relatore Gabriele Pescatore;
Ritenuto che il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio con
ordinanza in data 19 maggio 1980, ha sollevato questione di
legittimità costituzionale, dell'art. 1, secondo comma, del d.P.R.
11 gennaio 1956, n. 19, parte in cui dispone che la misura
ragguagliata a giornata degli stipendi, paghe e retribuzioni previsti
nella tabella unica di cui al primo comma, è pari al
trecentosessantacinquesimo di quella annua indicata nella tabella
stessa, anziché a percentuale determinata con riferimento ai soli
giorni lavorativi;
che la questione è stata sollevata in riferimento: a) all'art.
3 Cost., sotto il profilo della irragionevole differenza di
trattamento, riguardo alla retribuzione del lavoro straordinario tra
dipendenti statali e lavoratori privati, per i quali la
determinazione del compenso per lavoro straordinario verrebbe
effettuata dividendo la retribuzione per i soli giorni lavorativi; b)
all'art. 36 Cost. in quanto considerando, ai fini della retribuzione
giornaliera, anche i giorni nei quali il lavoratore è tenuto al
riposo, si determinerebbe una riduzione della misura del compenso per
lavoro straordinario, che ad essa è ragguagliato, con conseguente
lesione del principio della proporzione tra retribuzione e quantità
del lavoro prestato;
Considerato che i profili di illegittimità costituzionale
investono una norma, l'art. 1 del d.P.R. n. 19 del 1956, diversa da
quella (l'art. 9) che regola in concreto la misura dei compensi per
lavoro straordinario;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi dinanzi
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, del d.P.R. 11
gennaio 1956, n. 19 ("Conglobamento totale del trattamento economico
del personale statale"), sollevata in riferimento agli artt. 3 e 36
della Costituzione, dal Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio
con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 24 febbraio 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: PESCATORE
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 3 marzo 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:259 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte