Ordinanza n. 26/1971
Questione dichiarata infondata · depositata il 17/02/1971 · relatore Angelo de Marco
Norme in gioco
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
- art. 4legge 87/1953
- art. 5legge 87/1953
- art. 6legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 4, 5
e 6 del d.lg.lgt. 9 giugno 1945, n. 387 (modificazioni al t.u. 28
aprile 1938, n. 1165, sull'edilizia economica e popolare), promossi con
ordinanze emesse il 1 ed il 7 ottobre 1969 dal giudice conciliatore de
L'Aquila nei procedimenti civili vertenti tra Sordini Caterina e Brioli
Bice contro l'Istituto autonomo per le case popolari, iscritte ai nn.
431 e 464 del registro ordinanze 1969 e pubblicate nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 311 del 10 dicembre 1969 e n. 37 dell'11
febbraio 1970.
Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella camera di consiglio del 10 febbraio 1971 il Giudice
relatore Angelo De Marco.
Ritenuto che con le ordinanze del conciliatore de L'Aquila si è
proposta la questione di legittimità costituzionale degli artt. 4, 5 e
6 del d.lg.lgt. 9 giugno 1945, n. 387, che consentono ai presidenti
degli istituti autonomi case popolari di revocare l'assegnazione degli
alloggi, di procedere eventualmente allo sfratto col provvedimento
speciale previsto dal t.u. sull'edilizia popolare e di ordinare il
rilascio dei locali occupati senza la stipulazione del contratto di
locazione;
che, secondo le ordinanze, le tre norme violerebbero gli artt. 3,
24, 102 e 104 della Costituzione poiché creerebbero una situazione di
favore per l'istituto in confronto all'assegnatario dell'alloggio,
carente di tutela perché "subisce un'ordinanza emessa dal suo
contraddittore"; il quale infine "costituirebbe una magistratura
speciale non consentita dalla Costituzione";
che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri;
Considerato che la particolarità del procedimento di revoca, di
sfratto e di rilascio si giustifica con la funzione pubblicistica
dell'ente, nel quadro delle provvidenze per l'edilizia popolare, e che
l'assegnatario ha modo di difendersi presso l'autorità giudiziaria
ordinaria e amministrativa, mentre è ovvio che l'istituto o il suo
presidente non sono organi giurisdizionali ed è singolare che se ne
dubiti nelle ordinanze di rinvio;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
avvalendosi della procedura in camera di consiglio consentita dagli
artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo
comma, delle Norme integrative, dichiara la manifesta infondatezza
della questione di legittimità costituzionale degli artt. 4, 5 e 6 del
d.lg.lgt. 9 giugno 1945, n. 387 (modificazioni al t.u. 28 aprile 1938,
n. 1165, sull'edilizia popolare ed economica), proposta, con le
ordinanze citate in epigrafe, in riferimento agli artt. 3, 24, 102 e
104 della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 febbraio 1971.
GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -
COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.
ECLI:IT:COST:1971:26 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte