Ordinanza n. 26/1985
Questione dichiarata infondata · depositata il 30/01/1985 · relatore Livio Paladin
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 1legge 810/1929
usata come parametro
- art. 3Costituzione
- art. 9Costituzione
- art. 117Costituzione
- art. 128Costituzione
- art. 26legge 87/1953
citata
- art. 16legge 810/1929
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1 e segg.
della legge 27 maggio 1929, n. 810 (Esecuzione del Trattato, dei
quattro allegati annessi e del concordato, sottoscritti in Roma, fra la
Santa Sede e l'Italia, l'11 febbraio 1929-VII) promosso con ordinanza
emessa il 29 aprile 1977 dal Pretore di Roma in una procedura relativa
a lavori edilizi non autorizzati, iscritta al n. 283 del registro
ordinanze 1977 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 218 dell'anno 1977.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri
udito nella camera di consiglio del 4 dicembre 1984 il Giudice
relatore Livio Paladin.
Ritenuto che il Pretore di Roma - con ordinanza emessa il 29 aprile
1977 - ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art.
1 e seguenti della legge 27 maggio 1929, n. 810, "nella parte in cui ha
dato esecuzione nello Stato all'art. 16 capoverso del Trattato fra
Santa Sede e l'Italia, relativamente alla facoltà concessa alla Santa
Sede di dare agli immobili, menzionati nel Trattato stesso e negli
allegati, l'assetto che creda senza autorizzazione o consensi da parte
di autorità governative, provinciali o comunali italiane";
che, infatti, secondo il giudice a quo la disciplina predetta si
porrebbe in contrasto con una serie di "principi accolti dalla
Costituzione" e sopra ordinati alle stesse norme dei Patti Lateranensi,
come quelli sanciti dagli artt. 3, 9, 117 e 128 Cost.: così
determinando un "pregiudizio irreversibile per il patrimonio
ambientale, naturale, sociale, economico e politico del Paese", una
disparità di trattamento quanto al rispetto delle leggi urbanistiche,
nonché una lesione dei "poteri conferiti in materia di disciplina del
territorio alle regioni ed ai comuni";
e che l'intervenuto Presidente del Consiglio dei ministri - dopo
aver adombrato l'irrilevanza della impugnativa ai fini del giudizio a
quo, dati i "principi generali vigenti in tema di non retroattività
delle norme penali più sfavorevoli al reo" - ha invece concluso nel
senso della non fondatezza: sia perché l'ordinanza di rinvio non
identificherebbe alcun principio supremo dell'ordinamento
costituzionale, sia perché la norma impugnata non avrebbe "natura
sostanziale" e dunque non esonererebbe la Santa Sede dalla osservanza
di tutte le prescrizioni "che disciplinano concretamente l'attività
edilizia".
Considerato che la fattispecie all'esame del giudice a quo si
risolve "presumibilmente" - secondo la stessa ordinanza di rinvio - "in
opere di ampliamento e di modificazione dell'immobile" sede di
Propaganda Fide, concretanti un "eventuale reato", sicché si potrebbe
dubitare dell'ammissibilità di una questione sollevata prima ancora
che fosse stato instaurato un vero e proprio procedimento penale,
sebbene il Pretore di Roma prenda appunto le mosse dall'assunto che sia
la stessa norma impugnata a privarlo in tal campo di giurisdizione;
considerato, per altro, che per costante giurisprudenza della Corte
(cfr., da ultimo, la sentenza n. 18 del 1982) il sindacato sulle norme
dei Patti Lateranensi, cui sia stata data esecuzione da parte
dell'Italia, "resta limitato e circoscritto all'accertamento della loro
conformità o meno ai principi supremi dell'ordinamento
costituzionale"; che gli invocati parametri costituzionali non
rientrano agli effetti in questione fra i "principi supremi", mentre il
cosiddetto "privilegio di extraterritorialità", previsto dal Trattato
fra la Santa Sede e l'Italia, non offende - di per sé - "il patrimonio
storico e artistico della Nazione".
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87
e 9 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale degli artt. 1 ss. della legge 27 maggio 1929. n. 810,
sollevata dal Pretore di Roma - in riferimento agli artt. 3, 9, 117 e
128 della Costituzione - nella parte concernente l'art. 16, secondo
comma, del Trattato fra la Santa Sede e l'Italia.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 gennaio 1985.
F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO
CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -
FRANCESCO GRECO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1985:26 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte