Ordinanza n. 26/1989
Questione dichiarata infondata · depositata il 24/01/1989 · relatore Vincenzo Caianello
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 10d.P.R. 597/1973
usata come parametro
citata
- art. 8legge 825/1971
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 10 del d.P.R.
29 settembre 1973, n. 597 ("Istituzione e disciplina dell'imposta sul
reddito delle persone fisiche") promosso con ordinanza emessa il 3
dicembre 1987 dalla Commissione tributaria centrale sul ricorso
proposto da Gasperini Giampaolo contro l'Ufficio Distrettuale delle
Imposte Dirette di Avellino, iscritta al n. 295 del registro
ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 27, prima serie speciale dell'anno 1988;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 30 novembre 1988 il Giudice
relatore Vincenzo Caianiello;
Ritenuto che, nel corso del giudizio promosso da Giampaolo
Gasparini, avente ad oggetto la non riconosciuta deducibilità dal
reddito dichiarato ai fini dell'IRPEF della somma pagata a titolo di
imposta di successione nell'anno di riferimento, la Commissione
tributaria centrale, con ordinanza del 3 dicembre 1987, ha sollevato
questione di legittimità costituzionale dell'art. 10 del d.P.R. 29
settembre 1973 n. 597 per violazione degli artt. 53, 3 e 42, ultimo
comma, Cost., in quanto la norma denunciata non consente la
detrazione (rectius: deduzione) del tributo assolto;
che il giudice rimettente, dopo aver premesso in linea generale
che ogni decremento di ricchezza a disposizione del contribuente
dovrebbe essere portato in diminuzione della sua capacità
contributiva (cui va in concreto commisurata l'obbligazione
tributaria) e che il legislatore nel dettare la relativa disciplina
è autorizzato a valutazioni discrezionali ma non arbitrarie sulla
individuazione degli indici rivelatori della capacità contributiva
stessa, ha osservato che il passaggio di beni e di attività legato
alla successione ereditaria è un "unico fatto giuridico tributario",
cui il legislatore ricollega la duplice conseguenza del pagamento
della imposta di successione e del pagamento, poi, di tutte le altre
imposte derivanti dalla nuova consistenza economica dell'obbligato,
nei periodi di imposta corrispondenti, in rapporto a redditi ed
attività di cui si è in tal modo venuta ad incrementare la
capacità contributiva del soggetto inciso;
che da tali premesse il giudice a quo argomenta che non sarebbe
consentita un'arbitraria distinzione tra i presupposti patrimoniali
dell'imposta di successione e la "natura afferente ai tributi sul
reddito del decremento dovuto al pagamento stesso", non potendosi
prescindere dalla globalità di valutazione della capacità
contributiva, in quanto, se è vero che la legge stabilisce "i
diritti dello Stato sulle eredità" (art. 42 Cost.) "è altrettanto
certo che il chiamato alla stessa, proprio in vista della successione
è tenuto ad un esborso, che rappresenta in senso tecnico una
diminuzione della sua capacità contributiva nel periodo di imposta
considerato";
che non si è costituita la parte, mentre è intervenuto il
Presidente del Consiglio del ministri, con il patrocinio
dell'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per la declaratoria
di inammissibilità o, in subordine, di infondatezza della questione;
che la difesa dello Stato, in particolare, ha rilevato che le
deduzioni di oneri dal reddito complessivo ai fini della formazione
del reddito imponibile sono ammesse soltanto nei casi e con le
modalità stabilite di volta in volta discrezionalmente dal
legislatore, secondo quanto è stato già affermato dalla Corte
costituzionale in numerose pronunce;
Considerato che la norma oggetto della questione di
costituzionalità è stata impugnata nella parte in cui conformemente
alla previsione dell'art. 8 n. 9 della legge 9 ottobre 1971 n. 825,
recante la delega al Governo per la riforma tributaria non consente
la deduzione, in sede di dichiarazione annuale dei redditi delle
persone fisiche, delle somme corrisposte all'erario a titolo di
pagamento della imposta di successione nell'anno di riferimento,
assumendosi che in tal modo si eluderebbe il criterio della
rispondenza dell'imposizione alla effettiva capacità contributiva
del soggetto obbligato;
che, in materia di agevolazioni e benefici tributari e, più
specificamente, di oneri deducibili, questa Corte ha già in numerose
decisioni affermato che la loro individuazione rientra nella
competenza del legislatore il quale, nella sua discrezionalità deve
razionalmente valutare, secondo criteri polico-economici, l'incidenza
dell'onere sostenuto in collegamento con la produzione del reddito
nonché il nesso di proporzionalità dello stesso onere con il
gettito generale dei tributi, tenendo altresì conto della necessità
di conciliare le esigenze finanziarie dello Stato con quelle del
privato cittadino, chiamato a contribuire ai bisogni della vita
collettiva, non meno pressanti di quelli della vita individuale
(sentt. n. 134 e 143 del 1982, n. 108 del 1983; ord. n. 556 del
1987);
che, come questa Corte ha riconosciuto, le relative disposizioni
potrebbero essere censurate soltanto se si configurino quale il
frutto di scelte irrazionali e non giustificate;
che, nel caso di specie, la scelta operata dal legislatore, nel
senso di non ammettere in deduzione ai fini dell'IRPEF l'ammontare
dell'imposta di successione corrisposta nell'anno di riferimento,
appare né ingiustificata né irrazionale, in quanto l'imposizione
inerente alla successione, contrassegnata da un'aliquota progressiva
il cui imponibile è costituito dall'asse ereditario netto, è in
diretto collegamento col patrimonio ereditario (sent. n. 68 del 1985)
trovando la sua giustificazione nel fenomeno stesso dell'eredità,
come successione di un soggetto ad un altro, indipendentemente dai
trasferimenti di ricchezza che il fenomeno importa, il che denota la
sua natura di prelievo sul patrimonio ereditario;
che, viceversa, l'IRPEF, come imposta personale, colpisce il
reddito complessivo, dedotte le spese personali, quelle cioè
necessarie a far fronte alle fondamentali esigenze di vita, ovvero
quelle giuridicamente necessitate (quali quelle connesse ad
indebitamenti, assicurazioni, oneri immobiliari, obblighi di diritto
familiare) o socialmente utili di cui si consente la deducibilità
per favorire determinati settori della vita sociale (arte, scienza,
cultura, religione), tutte spese, queste, che hanno riguardo alla
formazione del reddito o in questo trovano la loro fonte, sì che non
può confondersi con esse l'aspetto patrimoniale insito nell'imposta
di successione, diversa essendo la natura dell'onere di cui si invoca
la deducibilità rispetto a quella dell'IRPEF (imposta personale sul
reddito);
che non può perciò ravvisarsi, come si sostiene nella
ordinanza di rinvio, quella "unicità del fatto giuridico
tributario", in relazione alla "globalità di valutazione della
capacità contributiva", essendo, come si è detto del tutto distinta
la funzione del tributo ereditario nei confronti dei presupposti
dell'IRPEF che, rispetto a quel tributo, costituiscono espressione di
una capacità contributiva assolutamente autonoma;
che sotto tale profilo appare quindi del tutto ininfluente che
il trapasso del compendio ereditario, nel patrimonio del soggetto
tenuto all'imposta relativa, realizzi il fenomeno della "confusione
patrimoniale", perché la peculiare funzione di quell'imposta
consente di mantenere concettualmente distinte le due vicende
tributarie, ancorché facenti capo al medesimo soggetto;
che pertanto la questione è manifestamente infondata;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953 n. 87
e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 10 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597
("Istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone
fisiche"), nella parte in cui non consente la deducibilità, in sede
di dichiarazione dei redditi, dell'imposta di successione corrisposta
nell'anno di riferimento, in relazione agli artt. 53, 3 e 42 Cost.,
sollevata dalla Commissione tributaria centrale con l'ordinanza
indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'11 gennaio 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CAIANIELLO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 24 gennaio 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1989:26 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte