Ordinanza n. 26/1995
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 19/01/1995 · relatore Cesare Ruperto
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 3legge 360/1991
- art. 3legge 221/1994
usata come parametro
citata
- art. 2legge 61/1989
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge 8
novembre 1991, n. 360 (Interventi urgenti per Venezia e Chioggia),
così come novellato dall'art. 3 del decreto-legge 31 marzo 1994, n.
221 (Interventi urgenti per il risanamento e l'adeguamento dei
sistemi di smaltimento delle acque usate e degli impianti igienico-sanitari dei centri storici e nelle isole dei comuni di Venezia e
Chioggia), promosso con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 3 maggio 1994 dal Pretore di Venezia nel
procedimento civile vertente tra Zavagno Maria e Vianello Anna,
iscritta al n. 380 del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 27, prima serie speciale,
dell'anno 1994;
2) ordinanza emessa il 13 maggio 1994 dal Pretore di Venezia nel
procedimento civile vertente tra Contavalli Fortunato e Gambarotto
Silvio, iscritta al n. 520 del registro ordinanze 1994 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 39, prima serie
speciale, dell'anno 1994;
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 14 dicembre 1994 il Giudice
relatore Cesare Ruperto;
Ritenuto che con ordinanza emessa il 3 maggio 1994 nel corso di un
procedimento civile promosso da Zavagno Maria nei confronti di
Vianello Anna, il Pretore di Venezia ha sollevato, in riferimento
agli artt. 3, 24 e 42 della Costituzione, questione di legittimità
costituzionale dell'art. 3 della legge 8 novembre 1991, n. 360
(Interventi urgenti per Venezia e Chioggia), come novellato dall'art.
3 del decreto-legge 31 marzo 1994, n. 221 (Interventi urgenti per il
risanamento e l'adeguamento dei sistemi di smaltimento delle acque
usate e degli impianti igienico-sanitari dei centri storici e nelle
isole dei comuni di Venezia e Chioggia), nella parte in cui
stabilisce che "la necessità del locatore di disporre dell'immobile
per abitazione propria, del coniuge, dei genitori o dei figli debba
essere accertata, per ottenere la declaratoria di non soggezione
dell'esecuzione alla sospensione ex lege disposta";
che la norma censurata dispone, tra l'altro, la sospensione, per
un periodo di trentasei mesi, dei titoli di rilascio degli immobili
adibiti ad uso abitativo, eccezion fatta per "i casi di accertate
necessità abitative del locatore";
che, secondo il parere del giudice a quo, "l'utilizzo del
termine accertate necessità" indurrebbe a ritenere che le stesse
debbano risultare da un giudizio di accertamento effettuato dal
giudice competente in sede di cognizione, dato che il giudice
dell'esecuzione, nel nostro ordinamento, non ha mai un potere
cognitivo di accertamento;
che, pertanto, ad avviso del Pretore, poiché il proprietario
esecutante dovrebbe munirsi di un ulteriore titolo (con natura di
cosa giudicata) accertante la propria necessità, a seguito di
giudizio da incardinarsi davanti al giudice competente, la norma
censurata violerebbe l'art. 24 della Costituzione - in quanto
"l'esercizio del diritto di veder riconosciuta, in caso di
necessità, l'eseguibilità del titolo risulta eccessivamente
oneroso, avuto riguardo ai tempi necessari per ottenere una pronunzia
giudiziale definitiva" - nonché l'art. 42 della Costituzione,
integrando un "blocco del diritto di proprietà"; e creerebbe,
altresì, un'irragionevole disparità di trattamento tra i casi in
cui il proprietario-esecutante abbia necessità non ancora
"accertate" ed i casi nei quali "sussistano i presupposti di cui al
combinato disposto degli artt. 2, primo comma, della legge 21
febbraio 1989, n. 61 e 3 della legge 8 novembre 1991, n. 360";
che identica questione è stata sollevata dal medesimo Pretore
con ordinanza del 13 maggio 1994 (R.O. n. 520 del 1994), emessa nel
procedimento civile promosso da Contavalli Fortunato nei confronti di
Gambarotto Silvio;
che in entrambi i giudizi è intervenuto il Presidente del
Consiglio dei ministri, col patrocinio dell'Avvocatura generale dello
Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata "inammissibile e,
comunque, infondata";
Considerato che le questioni, per l'identità del tema, debbono
essere riunite e trattate congiuntamente;
che il decreto-legge 31 marzo 1994, n. 221, non è stato
convertito in legge entro il termine prescritto, come risulta dal
comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 1° giugno
1994;
che, pertanto, in conformità alla giurisprudenza di questa
Corte (v., da ultimo, le ordinanze nn. 167, 322 e 426 del 1994, la
più recente delle quali riguardante una questione identica a quelle
sollevate dal Pretore di Venezia con le ordinanze di cui in
epigrafe), le questioni debbono essere dichiarate manifestamente
inammissibili;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità delle
questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge 8
novembre 1991, n. 360 (Interventi urgenti per Venezia e Chioggia),
così come novellato dall'art. 3 del decreto-legge 31 marzo 1994, n.
221 (Interventi urgenti per il risanamento e l'adeguamento dei
sistemi di smaltimento delle acque usate e degli impianti igienico-sanitari dei centri storici e nelle isole dei comuni di Venezia e
Chioggia), nella parte in cui stabilisce che "la necessità" del
locatore di disporre dell'immobile per abitazione propria, del
coniuge, dei genitori o dei figli "debba essere accertata, per
ottenere la declaratoria di non soggezione dell'esecuzione alla
sospensione ex lege disposta", sollevate, in riferimento agli artt.
3, 24 e 42 della Costituzione, dal Pretore di Venezia con le
ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 gennaio 1995.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: RUPERTO
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 19 gennaio 1995.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1995:26 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte