Ordinanza n. 260/1987
Questione dichiarata infondata · depositata il 13/07/1987 · relatore Francesco Saja
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 189Codice penale
- art. 671Codice di procedura civile
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 545, quarto
comma, cod. proc. civ., promosso con ordinanza emessa il 14 dicembre
1979 dal Tribunale di Reggio Emilia nel procedimento penale a carico
di Albertini Bruno, iscritta al n. 43 del registro ordinanze 1980 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 85 del 26 marzo 1980;
Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 17 giugno 1987 il giudice
relatore Francesco Saja;
Ritenuto che nel procedimento penale, in corso davanti al
Tribunale di Reggio Emilia, in cui Albertini Bruno era imputato di
truffa aggravata ai danni della locale Banca agricola commerciale,
quest'ultima, costituitasi parte civile, chiedeva il sequestro dei
beni dell'imputato ai sensi dell'art. 189 cod.pen.;
che il Tribunale, ritenuta l'applicabilità degli artt. 671 e
545 cod.proc.civ. anche al sequestro penale e quindi la parziale non
sequestrabilità delle somme dovute all'Albertini dalla Banca quale
datrice di lavoro, con ordinanza del 14 dicembre 1979 (reg. ord. n.
43 del 1980) sollevava, in riferimento all'art. 3 Cost., questione di
legittimità costituzionale dell'art. 545 cit., nella parte in cui,
disponendo la non pignorabilità oltre il quinto dei crediti verso i
privati per stipendi, salari o altre indennità derivanti da rapporto
di lavoro o di impiego, parificava irrazionalmente i crediti
"ordinari" a quelli ex delicto;
che il collegio rimettente dubitava che la diversa origine, dei
crediti contrattuali e di quelli da fatto illecito, rendesse
ingiustificata la detta parificazione, da cui derivava, in
particolare, una minorata difesa delle vittime da reato, che pur
potevano essere persone fisiche versanti in stato di bisogno;
che la Banca si costituiva tardivamente e la Presidenza del
Consiglio dei ministri interveniva chiedendo dichiararsi la non
fondatezza della questione;
Considerato che nella materia in esame il bilanciamento dei
contrastanti interessi, del creditore, che agisce per esecuzione o
chiede il sequestro, e del debitore, è rimesso alla valutazione
discrezionale del legislatore, incensurabile in sede di giudizio
costituzionale se non si riveli irragionevole (cfr. sent. n. 37 del
1985);
che la ratio della limitata pignorabilità dei crediti derivanti
dal rapporto di lavoro o di impiego sta nell'esigenza di non
pregiudicare la soddisfazione dei più elementari bisogni del
debitore assoggettato ad esecuzione (o a sequestro conservativo),
come questa Corte ha già osservato nelle sentt. nn. 20 del 1968 e
102 del 1974;
che di fronte a tale imprescindibile esigenza è manifesto come
non valichi i limiti della ragionevolezza la scelta del legislatore
di non introdurre differenze di trattamento in relazione all'origine,
contrattuale o aquiliana, dei crediti per cui si procede a
pignoramento o a sequestro;
Visti gli artt. 26 legge 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme
integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara manifestamente non fondata la questione di legittimità
costituzionale dell'art.545, quarto comma, cod. proc. civ., sollevata
in riferimento all'art. 3 Cost. dal Tribunale di Reggio Emilia con
l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 luglio 1987.
Il Presidente: SAJA
Il Redattore: SAJA
Depositata in cancelleria il 13 luglio 1987.
Il cancelliere: MINELLI
ECLI:IT:COST:1987:260 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte