Ordinanza n. 261/1987
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 13/07/1987 · relatore Francesco Saja
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 58 e 59, nn.
4 e 8, l. 27 luglio 1978 n. 392 (Disciplina della locazione degli
immobili urbani), promosso con ordinanza emessa il 4 maggio 1981 dal
Pretore di Modena nel procedimentro civile vertente tra s.n.c.
Immobiliare Mino e Amorth Antonio, iscritta al n. 547 del registro
ordinanze 1981 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 318 del 18
novembre 1981;
Visto l'atto d' intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 17 giugno 1987 il giudice
relatore Francesco Saja;
Ritenuto che nel corso di un procedimento vertente tra la s.n.c.
Immobiliare Mino e Amorth Antonio ed avente ad oggetto il rilascio di
un immobile abitativo locato, stante l'intenzione della proprietaria
di trasformare notevolmente l'immobile stesso ed il fatto che questo
non era continuativamente occupato dal conduttore, quest'ultimo
eccepiva l'inapplicabilità, nella specie, dell'art. 59 nn. 4 e 8 l.
27 luglio 1978 n. 392, poiché il suo reddito annuo, superiore ad
otto milioni di lire, escludeva che il contratto, in corso nel
momento di entrata in vigore della legge cit., fosse soggetto a
proroga legale;
che con ordinanza del 4 maggio 1981 (reg.ord. n. 547 del 1981)
l'adi'to Pretore di Modena sollevava questione di legittimità
costituzionale degli artt. 58 e 59 nn. 4 e 8 l. cit., in riferimento
che secondo il Pretore il combinato disposto dei detti articoli,
escludendo nei contratti non soggetti a proroga la potestà di
recesso del locatore che intendesse trasformare notevolmente
l'immobile o che vedesse il medesimo non occupato continuativamente,
e senza giustificato motivo, dal conduttore, sembrava attuare
un'ingiustificata discriminazione rispetto ai locatori con contratto
soggetto a proroga, vale a dire con conduttore meno abbiente e
perciò non meno bisognoso di tutela; il giudice rimettente
richiamava la sentenza di questa Corte n. 22 del 1980 ed osservava
altresì come le norme impugnate comprimessero eccessivamente il
diritto di proprietà immobiliare;
che la Presidenza del Consiglio dei ministri interveniva
chiedendo dichiararsi la non fondatezza della questione;
Considerato che la questione deve considerarsi manifestamente
inammissibile in quanto le norme impugnate, nella parte denunciata
dal Pretore, non fanno più parte del nostro ordinamento per effetto
della sent. n. 250/1983 di questa Corte, che ne ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale;
Visti gli artt. 26 l. 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme
integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità
costituzionale degli artt. 58 e 59 nn. 4 e 8 l. 27 luglio 1978 n.
392, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 42 Cost., dal Pretore
di Modena con l'ordinanza indicata in epigrafe, in quanto già decisa
con sent. n. 250 del 1983.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 luglio 1987.
Il Presidente: SAJA
Il Redattore: SAJA
Depositata in cancelleria il 13 luglio 1987.
Il cancelliere: MINELLI
ECLI:IT:COST:1987:261 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte