Ordinanza n. 261/2000
Questione dichiarata infondata · depositata il 06/07/2000 · relatore Cesare Ruperto
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 4legge 990/1969
- art. 28legge 142/1992
usata come parametro
citata
- art. 2054Codice civile
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4, lettera a)
della legge 24 dicembre 1969, n. 990 (Assicurazione obbligatoria
della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli
a motore e dei natanti), nel testo anteriore alle modifiche
introdotte dall'art. 28 della legge 19 febbraio 1992, n. 142,
promosso con Ordinanza emessa l'11 gennaio 1999 dal Tribunale di
Cosenza nel procedimento civile vertente tra Caruso Angela e la
Intercontinentale Assicurazioni ed altra, iscritta al n. 546 del
registro ordinanze 1999 e pubblicata nella Gazzetta ufficiale della
Repubblica n. 41, prima serie speciale, dell'anno 1999;
Visti l'atto di costituzione della Winterthur Assicurazioni
S.p.a. nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 22 giugno 2000 il giudice
relatore Cesare Ruperto;
Ritenuto che nel corso di un giudizio civile - instaurato per
ottenere il risarcimento dei danni subiti dall'attrice a seguito di
un sinistro stradale avvenuto in data 22 novembre 1991, mentre
viaggiava a bordo dell'autovettura di proprietà del marito (in
regime di comunione dei beni) e condotta dallo stesso - il giudice
onorario aggregato della sezione stralcio del Tribunale di Cosenza,
con Ordinanza emessa l'11 gennaio 1999, ha sollevato questione di
legittimità costituzionale dell'art. 4, lettera a), della legge 24
dicembre 1969, n. 990 (Assicurazione obbligatoria della
responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a
motore e dei natanti), nella formulazione precedente alla modifica
legislativa apportata dall'art. 28 della legge 19 febbraio 1992,
n. 142, "nella parte in cui esclude dal diritto ai benefici derivanti
dai contratti di assicurazione obbligatoria della responsabilità
civile, stipulati ai sensi della legge n. 990 del 1969, il coniuge
trasportato in regime di comunione dei beni con il conducente del
veicolo responsabile del sinistro";
che, secondo il rimettente, la norma impugnata - applicabile
nel giudizio ratione temporis - si porrebbe in contrasto con l'art. 3
Cost., sotto il profilo dell'ingiustificato deteriore trattamento di
chi abbia optato per la comunione dei beni, poiché considerato
comproprietario del veicolo, risultando viceversa assolutamente priva
di rilievo la scelta del regime patrimoniale dei coniugi nell'attuale
formulazione della norma, secondo la quale "non è considerato terzo
e non ha diritto ai benefici derivanti dal contratto di assicurazione
obbligatoria [...] il solo conducente del veicolo responsabile del
sinistro";
che, inoltre, il rimettente rileva come il denunciato vuoto
legislativo di tutela risarcitoria violi anche gli artt. 10 e 11
Cost., per illegittimo mancato adeguamento della normativa statale -
entro il previsto termine del 31 dicembre 1987 - a quanto stabilito
in materia dalla direttiva comunitaria CEE del 30 dicembre 1983
n. 84/5, che avrebbe determinato, così, l'ulteriore ingiustificata
disparità di trattamento nei confronti del familiare trasportato il
quale, al momento dell'incidente, fosse proprietario o
comproprietario del veicolo ospitante nel periodo compreso tra il 1°
gennaio 1988 ed il 16 febbraio 1992;
che si è costituita la società di assicurazione convenuta
nel giudizio a quo, concludendo per la declaratoria di manifesta
inammissibilità della questione, relativamente al profilo della
lamentata lesione dell'art. 11 Cost., e di manifesta infondatezza, in
riferimento a tutti i parametri evocati;
che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio
dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, concludendo per la manifesta infondatezza della sollevata
questione.
Considerato che questa Corte con sentenza n. 301 del 1996 e con
ordinanza n. 76 del 1997 (entrambe ignorate dal rimettente) - nel
dichiarare non fondate altre questioni sostanzialmente identiche alla
presente sotto il profilo della denunciata lesione del principio di
uguaglianza - ha già rilevato come la normativa de qua, nel testo
anteriore alla modificazione di cui alla legge n. 142 del 1992,
trovasse un suo congruo fondamento giuridico nell'ontologico e
naturale collegamento esistente tra la prevista esclusione del
beneficio assicurativo ed il novero dei soggetti comunque
responsabili per la circolazione dei veicoli ai sensi del terzo comma
dell'art. 2054 cod. civ.;
che, in particolare, è stato sottolineato - e va qui
ribadito - come il diniego di risarcibilità risulti intimamente
connesso alla sussistenza della (con) titolarità, in capo al coniuge
in regime di comunione dei beni, del diritto sul veicolo, e quindi si
giustifichi la non operatività della garanzia, prescindendo questa
tanto dai rapporti familiari esistenti tra i soggetti, quanto dal
titolo di acquisto del diritto stesso;
che - non assumendo perciò incidenza alcuna su simili
fattispecie la già intervenuta declaratoria d'illegittimità
costituzionale della lettera b) dello stesso art. 4 della legge
n. 990 del 1969 (sentenza n. 188 del 1991, anch'essa non menzionata
dal rimettente) - questa Corte ha escluso la configurabilità di una
violazione del principio di uguaglianza, poiché la compiuta
valutazione in prospettiva necessariamente diacronica delle opzioni
legislative succedutesi nel tempo, nel contesto di una progressiva
evoluzione della disciplina in esame, non consente di sussumere la
normativa introdotta dal legislatore del 1992 quale tertium
comparationis al fine di scrutinare la legittimità costituzionale
della previgente disciplina;
che, sempre nelle menzionate decisioni, è stato anche posto
in rilievo come la modificazione della denunciata norma ad opera
dell'art. 28 della legge n. 142 del 1992 - al di là del riferimento
contenuto nella rubrica di questo all'attuazione della direttiva CEE
n. 84/5, il cui art. 3 disponeva la non escludibilità di soggetti
dal beneficio dell'assicurazione per i danni alle persone a motivo
del mero legame di parentela con l'assicurato - risulti piuttosto
aderente all'ulteriore principio enunciato dall'art. 1 della terza
direttiva CEE n. 90/232 (secondo cui l'assicurazione "copre la
responsabilità per i danni alla persona di qualsiasi passeggero,
diverso dal conducente");
che è proprio tale direttiva ad avere impegnato, per la
prima volta, gli Stati membri ad emanare entro il termine del 31
dicembre 1992 (art. 6) norme che estendessero l'applicazione della
garanzia a tutti i terzi trasportati, senza alcuna eccezione
eventualmente derivante anche dal rapporto di (con)titolarità del
veicolo;
che siffatto rilievo vale a superare gli ulteriori dubbi di
costituzionalità riferiti dal rimettente agli artt. 10 e 11 Cost.;
che, pertanto, la sollevata questione è manifestamente
infondata.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 4, lettera a), della legge 24
dicembre 1969, n. 990 (Assicurazione obbligatoria della
responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a
motore e dei natanti), nella formulazione precedente alla modifica
legislativa apportata dall'art. 28 della legge 19 febbraio 1992,
n. 142, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 10 e 11 della
Costituzione, dal giudice onorario aggregato della sezione stralcio
del Tribunale di Cosenza, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 3 luglio 2000.
Il Presidente: Mirabelli
Il redattore: Ruperto
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 6 luglio 2000.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2000:261 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte