Ordinanza n. 262/1984
Questione dichiarata infondata · depositata il 03/12/1984 · relatore Livio Paladin
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 1legge 385/1980
- art. 2legge 385/1980
- art. 14legge 10/1977
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 1 e
2 della legge 29 luglio 1980, n. 385 (Norme provvisorie sulle
indennità di espropriazione di aree edificabili) e art. 14, comma
nono, legge 28 gennaio 1977, n. 10 (Norme per la edificabilità dei
suoli), promossi con sei ordinanze emesse il 22 ottobre, 1 dicembre
1982, 16 febbraio (n. 2 ord.), 27 aprile, e 1 giugno 1983 dalla Corte
d'appello di Napoli, iscritte ai nn. da 1057 a 1062 del registro
ordinanze 1983 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
nn. 88 e 95 dell'anno 1984.
Visti gli atti di costituzione di Annone Francesco nonché gli atti
di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri.
Udito nella camera di consiglio del 30 ottobre 1984 il Giudice
relatore Livio Paladin.
Ritenuto che la Corte d'appello di Napoli - con sei ordinanze
rispettivamente emesse il 22 ottobre 1982, il 1 dicembre 1982, il 16
febbraio 1983 R.O. nn. 1058 e 1061/1983), il 27 aprile 1983 ed il 1
giugno 1983 - ha sollevato questione di legittimità costituzionale
della legge 29 luglio 1980, n. 385, con particolare riguardo agli artt.
1 e 2 l. cit., per dedotta violazione degli artt. 24, primo comma, e
42, terzo comma, della Costituzione (cui l'ordinanza del 27 aprile 1983
affianca l'art. 113 Cost.); che la stessa Corte - mediante le ordinanze
del 1 dicembre 1982 e del 16 febbraio 1983 R.O. n. 1058/1983) - ha
inoltre impugnato l'art. 14, nono comma, della legge 28 gennaio 1977,
n. 10, in riferimento all'art. 3 Cost.; che in tutti i giudizi (fatta
eccezione per quello introdotto dall'ordinanza del 27 aprile 1983) è
intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, chiedendo che
questa Corte dichiari manifestamente infondata la questione di
legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge n. 385 del
1980, in quanto già dichiarati illegittimi con sentenza n. 223 del
1983; che il Presidente del Consiglio ha inoltre sostenuto, con
riguardo alla prima ordinanza del 16 febbraio 1983 R.O. n. 1058/1983),
l'inammissibilità della questione concernente l'art. 14, nono comma,
della legge n. 10 del 1977; e che, per converso, nel giudizio
instaurato mediante l'ordinanza del 1 dicembre 1982, si è costituito
l'attore Francesco Annone, aderendo a tutte le tesi del giudice a quo.
Considerato che i sei giudizi predetti si prestano ad essere
riuniti e decisi con unica ordinanza; che questa Corte ha già
dichiarato, con sentenza n. 223 del 1983, l'illegittimità
costituziaonale degli artt. 1 e 2 della legge 29 luglio 1980, n. 385
(nonché degli articoli unici delle leggi 25 settembre 1981, n. 535, 29
luglio 1982, n. 481, e 23 dicembre 1982, n. 943); che la prima
ordinanza del 16 febbraio 1983 R.O. n. 1058/1983) non motiva affatto
per ciò che riguarda l'ulteriore impugnativa dell'art. 14, nono comma,
della legge 28 gennaio 1977, n. 10, sicché dev'essere accolta
l'eccezione d'inammissibilità, proposta dall'Avvocatura dello Stato;
che, tuttavia, si presenta manifestamente inammissibile la stessa
impugnativa dell'art. 14, nono comma (rectius: quinto comma), come
prospettata dall'ordinanza del 1 dicembre 1982, sebbene quest'ultimo
provvedimento ravvisi la violazione del principio generale
d'eguaglianza in ciò che la prevista indennità aggiuntiva non spetta
al proprietario diretto coltivatore del fondo, nell'ipotesi in cui non
si verifichi la cessione volontaria; che, infatti, i criteri da
applicare per la determinazione dell'indennità aggiuntiva, quanto
alle aree edificabili come quella di cui si controverte nel giudizio a
quo, hanno già formato oggetto della dichiarazione d'illegittimità
costituzionale pronunciata mediante la sentenza n. 5 del 1980.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1. - dichiara la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge 29 luglio
1980, n. 385 - sollevata dalla Corte d'appello di Napoli, in
riferimento agli artt. 24, primo comma, 42, terzo comma, e 113 della
Costituzione - in quanto già decisa con sentenza n. 223 del 1983;
2. - dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 14, quinto comma, della legge 28
gennaio 1977, n. 10, sollevata dalla Corte medesima, in riferimento
all'art. 3 della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 novembre 1984.
F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO
PALADIN - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO
CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1984:262 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte