Corte costituzionale

Ordinanza n. 262/1984

Questione dichiarata infondata · depositata il 03/12/1984 · relatore Livio Paladin

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 1legge 385/1980
  • art. 2legge 385/1980
  • art. 14legge 10/1977

citata

  • art. 26legge 87/1953

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 1 e

2 della legge 29 luglio 1980, n. 385 (Norme provvisorie sulle

indennità di espropriazione di aree edificabili) e art. 14, comma

nono, legge 28 gennaio 1977, n. 10 (Norme per la edificabilità dei

suoli), promossi con sei ordinanze emesse il 22 ottobre, 1 dicembre

1982, 16 febbraio (n. 2 ord.), 27 aprile, e 1 giugno 1983 dalla Corte

d'appello di Napoli, iscritte ai nn. da 1057 a 1062 del registro

ordinanze 1983 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

nn. 88 e 95 dell'anno 1984.

Visti gli atti di costituzione di Annone Francesco nonché gli atti

di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri.

Udito nella camera di consiglio del 30 ottobre 1984 il Giudice

relatore Livio Paladin.

Ritenuto che la Corte d'appello di Napoli - con sei ordinanze

rispettivamente emesse il 22 ottobre 1982, il 1 dicembre 1982, il 16

febbraio 1983 R.O. nn. 1058 e 1061/1983), il 27 aprile 1983 ed il 1

giugno 1983 - ha sollevato questione di legittimità costituzionale

della legge 29 luglio 1980, n. 385, con particolare riguardo agli artt.

1 e 2 l. cit., per dedotta violazione degli artt. 24, primo comma, e

42, terzo comma, della Costituzione (cui l'ordinanza del 27 aprile 1983

affianca l'art. 113 Cost.); che la stessa Corte - mediante le ordinanze

del 1 dicembre 1982 e del 16 febbraio 1983 R.O. n. 1058/1983) - ha

inoltre impugnato l'art. 14, nono comma, della legge 28 gennaio 1977,

n. 10, in riferimento all'art. 3 Cost.; che in tutti i giudizi (fatta

eccezione per quello introdotto dall'ordinanza del 27 aprile 1983) è

intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, chiedendo che

questa Corte dichiari manifestamente infondata la questione di

legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge n. 385 del

1980, in quanto già dichiarati illegittimi con sentenza n. 223 del

1983; che il Presidente del Consiglio ha inoltre sostenuto, con

riguardo alla prima ordinanza del 16 febbraio 1983 R.O. n. 1058/1983),

l'inammissibilità della questione concernente l'art. 14, nono comma,

della legge n. 10 del 1977; e che, per converso, nel giudizio

instaurato mediante l'ordinanza del 1 dicembre 1982, si è costituito

l'attore Francesco Annone, aderendo a tutte le tesi del giudice a quo.

Considerato che i sei giudizi predetti si prestano ad essere

riuniti e decisi con unica ordinanza; che questa Corte ha già

dichiarato, con sentenza n. 223 del 1983, l'illegittimità

costituziaonale degli artt. 1 e 2 della legge 29 luglio 1980, n. 385

(nonché degli articoli unici delle leggi 25 settembre 1981, n. 535, 29

luglio 1982, n. 481, e 23 dicembre 1982, n. 943); che la prima

ordinanza del 16 febbraio 1983 R.O. n. 1058/1983) non motiva affatto

per ciò che riguarda l'ulteriore impugnativa dell'art. 14, nono comma,

della legge 28 gennaio 1977, n. 10, sicché dev'essere accolta

l'eccezione d'inammissibilità, proposta dall'Avvocatura dello Stato;

che, tuttavia, si presenta manifestamente inammissibile la stessa

impugnativa dell'art. 14, nono comma (rectius: quinto comma), come

prospettata dall'ordinanza del 1 dicembre 1982, sebbene quest'ultimo

provvedimento ravvisi la violazione del principio generale

d'eguaglianza in ciò che la prevista indennità aggiuntiva non spetta

al proprietario diretto coltivatore del fondo, nell'ipotesi in cui non

si verifichi la cessione volontaria; che, infatti, i criteri da

applicare per la determinazione dell'indennità aggiuntiva, quanto

alle aree edificabili come quella di cui si controverte nel giudizio a

quo, hanno già formato oggetto della dichiarazione d'illegittimità

costituzionale pronunciata mediante la sentenza n. 5 del 1980.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1. - dichiara la manifesta infondatezza della questione di

legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge 29 luglio

1980, n. 385 - sollevata dalla Corte d'appello di Napoli, in

riferimento agli artt. 24, primo comma, 42, terzo comma, e 113 della

Costituzione - in quanto già decisa con sentenza n. 223 del 1983;

2. - dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 14, quinto comma, della legge 28

gennaio 1977, n. 10, sollevata dalla Corte medesima, in riferimento

all'art. 3 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 novembre 1984.

F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO

CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1984:262 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte