Ordinanza n. 262/1987
Questione dichiarata infondata · depositata il 13/07/1987 · relatore Francesco Saja
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 4d.l. 57/1982
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4 d.l. 27
febbraio 1982 n. 57 (Disciplina per la gestione dell'attività del
commissario per le zone terremotate della Campania e della
Basilicata) convertito in legge 29 aprile 1982 n. 187; promosso con
ordinanza emessa il 20 novembre 1985 dal Tribunale amministrativo
regionale della Campania nel procedimento iniziato col ricorso di
Sagliocco Vincenzo contro un provvedimento emesso dal Sindaco di
Napoli, iscritta al n. 751 del registro ordinanze 1986, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 60/ prima serie speciale del 24 dicembre
1986;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 17 giugno 1987 il giudice
relatore Francesco Saja;
Ritenuto che Sagliocco Vincenzo con diversi ricorsi impugnava
davanti al Tribunale amministrativo regionale della Campania alcuni
decreti con cui il Sindaco di Napoli aveva requisito appartamenti di
proprietà dello stesso ricorrente, al fine di sistemarvi famiglie
colpite dal terremoto del novembre 1980;
che nel corso del procedimento il Tribunale con ordinanza del 20
novembre 1985 (reg. ord. n. 751 del 1986) rilevava che l'art. 4 del
sopravvenuto d.l. 27 febbraio 1982 n. 57, come convertito dalla l. 29
aprile 1982 n. 187, disponeva doversi considerare legittimi,
ancorché difformi dalle vigenti norme, comprese quelle procedurali,
i provvedimenti amministrativi emessi per le zone terremotate della
Campania e della Basilicata tra il 23 novembre 1980 e il 31 ottobre
1981 "purché diretti a realizzare l'attività di soccorso, ad
assicurare servizi necessari per la collettività e a soddisfare
esigenze primarie dei cittadini nelle zone colpite dagli eventi
sismici';
che il Tribunale riteneva che tale norma sottraesse al giudice
adito qualsiasi esame così del merito come della legittimità dei
provvedimenti impugnati;
che, tanto premesso, il collegio rimettente dubitava che l'art.
4 cit. contrastasse con l'art. 3 Cost., per il deteriore
ingiustificato trattamento riservato ai destinatari dei detti atti
amministrativi rispetto alla generalità dei cittadini; con l'art. 42
Cost., per l'eccessiva compressione della proprietà immobiliare; con
gli artt. 24 e 113 Cost., per l'esclusione della tutela
giurisdizionale;
che La Presidenza del Consiglio dei ministri interveniva
chiedendo che le questioni fossero dichiarate inammissibili o
manifestamente infondate;
Considerato che le questioni sono state già decise con sentenza
n. 100 del 1987, la quale ha osservato come la norma impugnata sia
essenzialmente giustificata dalle necessità determinate dal
terremoto del 1980, e perciò abbia avuto efficacia limitata alla
prima fase dell'emergenza;
che la stessa norma peraltro non sana tutti i vizi degli atti
emanati in quel periodo dall'autorità amministrativa, sui quali
resta salvo il controllo giurisdizionale concernente il rispetto
delle norme della Costituzione, dei principi fondamentali concernenti
i principali istituti giuridici, delle norme relative
all'attribuzione dei poteri amministrativi, nonché il sindacato
sugli eventuali vizi di eccesso di potere, rivelandosi così
infondata la doglianza di violazione degli artt. 24 e 113 Cost.;
che è stata altresì dichiarata priva di fondamento la censura
relativa all'art. 42 Cost., poiché, anche nella vigenza della norma
impugnata, a ciascun provvedimento comportante un sacrificio della
proprietà immobiliare deve in ogni caso corrispondere un congruo
indennizzo;
che, infine, la sopra citata sentenza ha escluso la violazione
del principio di eguaglianza, non essendo comparabili le situazioni
in cui versavano le zone colpite dal sisma con quelle del territorio
nazionale rimasto indenne;
che conseguentemente le predette questioni risultano ora
manifestamente infondate;
Visti gli artt.26 l. 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme
integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara manifestamente infondate le questioni di legittimità
costituzionale dell'art. 4 d.l. 27 febbraio 1982 n. 57, come
convertito dalla legge 29 aprile 1982 n. 187, sollevate, con
riferimento agli artt. 3, 24, 42 e 113 Cost., dal Tribunale
amministrativo regionale della Campania con l'ordinanza indicata in
epigrafe, in quanto già decise con la sentenza n. 100 del 1987.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 luglio 1987.
Il Presidente: SAJA
Il Redattore: SAJA
Depositata in cancelleria il 13 luglio 1987.
Il cancelliere: MINELLI
ECLI:IT:COST:1987:262 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte