Ordinanza n. 262/1988
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 03/03/1988 · relatore Gabriele Pescatore
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 17legge 865/1971
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 17, secondo
comma, della legge 22 ottobre 1971, n. 865 ("Programmi e
coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica. Norme sulla
espropriazione per pubblica utilità"), promosso con ordinanza emessa
il 22 ottobre 1984 dalla Corte di Cassazione, iscritta al n. 315 del
registro ordinanze 1985 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 226- bis dell'anno 1985;
Visti l'atto di costituzione di Di Minco Donato nonché l'atto di
intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella camera di consiglio del 13 gennaio 1988 il Giudice
relatore Gabriele Pescatore;
Ritenuto che con ordinanza in data 22 ottobre 1984 la Corte di
Cassazione ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 42 della
Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 17,
secondo comma, della legge 22 ottobre 1971, n. 865, nella parte in
cui prevede che al mezzadro, così come al fittavolo, al colono o al
compartecipe, costretto ad abbandonare il fondo espropriato, venga
corrisposta una indennità aggiuntiva di ammontare pari
all'indennizzo corrisposto al proprietario;
Considerato che, secondo quanto rileva il giudice a quo,
l'applicazione della norma comporta per l'espropriante il raddoppio
dell'onere e quindi la corresponsione di una somma che può essere
superiore al valore di mercato del bene senza un giustificato motivo
e, in ogni caso, con un effetto contrario alla funzione
dell'indennizzo previsto dalla Costituzione;
che la valutazione di ricorrere alla procedura espropriativa è
rimessa all'iniziativa dell'espropriante, al quale spetta l'adeguata
valutazione anche degli aspetti economici e finanziari
dell'operazione;
che, d'altra parte, deve ammettersi essere meritevole di tutela
la condizione di chi abbia impiegato il proprio lavoro nella
coltivazione di un fondo e sia costretto ad abbandonarlo a seguito
della espropriazione;
che nella determinazione dei criteri per un giusto ristoro non
può non riconoscersi un ampio spazio riservato alla discrezionalità
legislativa, almeno fino al punto in cui non si incorra in scelte
costituzionalmente obbligate, che non si ravvisano nella specie.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 17, secondo comma, della legge
22 ottobre 1971, n. 865 ("Programmi e coordinamento dell'edilizia
residenziale pubblica; Norme sulla espropriazione per pubblica
utilità"), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 42 della
Costituzione, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 24 febbraio 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: PESCATORE
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 3 marzo 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:262 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte