Ordinanza n. 262/1989
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 18/05/1989 · relatore Francesco Greco
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 4legge 903/1977
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4, primo comma,
della legge 9 dicembre 1977, n. 903 (Parità di trattamento tra
uomini e donne in materia di lavoro), promosso con ordinanza emessa
il 28 maggio 1987 dalla Corte dei cassazione nel procedimento civile
vertente tra la S.p.A. C.O.T. e Basile Rosa, iscritta al n. 637 del
registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 47, prima serie speciale, dell'anno 1988.
Udito nella camera di consiglio del 9 febbraio 1989 il Giudice
relatore Francesco Greco.
Ritenuto che la Corte di cassazione nel giudizio tra la S.p.A.
C.O.T. e Basile Rosa, licenziata per non avere, al raggiungimento del
cinquantacinquesimo anno di età, fatto opzione al fine di protrarre
il rapporto di lavoro al sessantesimo anno, con ordinanza del 28
maggio 1987, pervenuta alla Corte il 19 ottobre 1988 (R.O. n. 637 del
1988), ha sollevato questione di legittimità costituzionale
dell'art. 4, primo comma, della legge 9 dicembre 1977, n. 903, nella
parte in cui subordina la protrazione del rapporto di lavoro, con le
garanzie di stabilità previste dalla legge, per le sole donne
lavoratrici, a una opzione da effettuarsi tre mesi prima della data
di perfezionamento del diritto alla pensione di vecchiaia;
che, a parere del giudice rimettente, sarebbero violati gli
artt. 3 e 37 della Costituzione, per la disparità di trattamento che
si verifica tra la donna e l'uomo non gravato da siffatto onere;
l'art. 4 della Costituzione, per la lesione che si produce del
diritto al lavoro; l'art. 38 della Costituzione, per la possibile
perdita del diritto alla pensione maturabile entro i limiti della
età pensionabile per l'uomo.
Considerato che questa Corte ha già dichiarato (sentenza n. 498
del 1988) la illegittimità costituzionale della norma impugnata e
che, quindi, essa è stata espunta dall'ordinamento giuridico;
che, pertanto, la questione ora sollevata deve essere dichiarata
manifestamente inammissibile.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi dinanzi
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 4, primo comma, della legge 9
dicembre 1977, n. 903 (Parità di trattamento tra uomini e donne in
materia di lavoro), in riferimento agli artt. 3, 37, 4 e 38 della
Costituzione, sollevata dalla Corte di cassazione con l'ordinanza in
epigrafe, perché già dichiarato costituzionalmente illegittimo con
la sentenza n. 498 del 1988.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 16 maggio 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 18 maggio 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1989:262 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte