Ordinanza n. 262/1993
Questione dichiarata infondata · depositata il 01/06/1993 · relatore Renato Granata
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 12d.P.R. 636/1972
- art. 13d.P.R. 636/1972
- art. 2d.P.R. 636/1972
- art. 6d.P.R. 636/1972
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 2, 6, 12 e 13
del d.P.R. 26 ottobre 1972, 636 e sue successive modifiche ed
integrazioni e del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 (Revisione della
disciplina del contenzioso tributario), promosso con ordinanza emessa
il 28 ottobre 1992 dalla Commissione tributaria di primo grado di
Verbania sul ricorso proposto dalla S.n.c. Cerutti e Dulio contro
l'Ufficio Imposte dirette di Verbania, iscritta al n. 795 del
registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 1, prima serie speciale, dell'anno 1993;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 31 marzo 1993 il Giudice
relatore Renato Granata;
Ritenuto che, con ordinanza emessa il 28 ottobre 1992, la
Commissione tributaria di primo grado di Verbania, nel giudizio tra
la società Cerutti e Dulio S.n.c. e l'Ufficio Imposte dirette di
Verbania, avente ad oggetto rettifica di reddito d'impresa e di
imponibile ILOR, ha sollevato:
a) questione di legittimità costituzionale degli artt. 2, 6,
12 e 13 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636, e sue successive modifiche
ed integrazioni, "nella parte in cui dette norme attribuiscono al
Ministro per le finanze, e non al Ministro della giustizia,
l'organizzazione ed il funzionamento dei servizi relativi alla
giustizia tributaria in relazione agli artt. 108, secondo comma, e
110 della Costituzione";
b) questione di legittimità del predetto d.P.R. n. 636 del
1972, "nella parte in cui non prevede che i dipendenti dello Stato,
componenti di commissione tributaria, possano assentarsi dal servizio
per il tempo determinato dal Presidente del collegio giudicante, in
relazione all'art. 108, secondo comma, e all'art. 54, secondo comma,
della Costituzione";
che è intervenuta, per il Presidente del Consiglio dei
ministri, l'Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per
l'inammissibilità ovvero per la manifesta infondatezza delle
questioni;
Considerato che la questione sub a) è manifestamente
inammissibile, per irrilevanza, con riguardo ai denunciati artt. 12 e
13 - in quanto dette disposizioni (che disciplinano, rispettivamente,
la liquidazione dei compensi ai componenti e l'organizzazione delle
segreterie delle Commissioni) non incidono sui rapporti che il
giudice rimettente è chiamato a decidere, né sulla sua composizione
(come, del resto, già chiarito con sentenza n. 196/1992 e con
ordinanza n. 331/1987, relativamente all'art. 12, e con ordinanze n.
323/1987 e n. 177/1989, in riferimento all'art. 13) - ed è
manifestamente infondata con riguardo alle residue disposizioni degli
artt. 2 e 6 del predetto d.P.R., per la ragione che la nomina e la
dichiarazione di decadenza dei componenti delle Commissioni (come
ivi, rispettivamente, disciplinate) da parte del Ministro delle
finanze, per un verso, non contrastano con le attribuzioni del
Ministro di giustizia, di cui all'art. 110 Costituzione, che
concernono esclusivamente la giurisdizione ordinaria e, per altro
verso, non violano l'art. 108 della Costituzione, quanto alla
indipendenza dei giudici speciali, che - come pure già più volte
precisato - "va cercata piuttosto nei modi con i quali si svolge la
funzione che non in quelli concernenti la nomina dei membri" (cfr.
sentenze nn. 121/1970; 128/1974; 196/1982);
che, a sua volta, la questione sub b) è manifestamente infondata
in ragione della natura "dovuta" dal comportamento "cui è tenuta
l'Amministrazione al fine di rendere possibile il libero ed autonomo
espletamento della funzione giurisdizionale da parte del proprio
dipendente, (espletamento) regolato nel tempo e nel modo
esclusivamente dal Presidente del Collegio': così come già
reiteratamente precisato con precedenti ordinanze nn. 581/1989,
397/1990, 141/1991, in relazione all'art. 108 della Costituzione,
mentre nulla aggiunge, per la sua inconferenza, il richiamo, come
nella specie operato, al parametro ulteriore dell'art. 54 della
Costituzione;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale degli artt. 12 e 13 del d.P.R. 26 ottobre
1972 n. 636 (Revisione della disciplina del contenzioso tributario) e
sue successive modifiche ed integrazioni, sollevata, in riferimento
agli artt. 108, secondo comma e 110 della Costituzione, dalla
Commissione tributaria di Verbania con l'ordinanza in epigrafe;
Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità
costituzionale degli artt. 2 e 6 del citato d.P.R. 636/1972, in
relazione agli artt. 108, secondo comma, e 110 della Costituzione, e
di legittimità dello stesso decreto per contrasto con gli artt. 108,
secondo comma, e 54, secondo comma, della Costituzione, sollevate con
la medesima ordinanza.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 26 maggio 1993.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: GRANATA
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 1° giugno 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1993:262 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte