Ordinanza n. 263/1988
Questione dichiarata infondata · depositata il 03/03/1988 · relatore Gabriele Pescatore
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 19legge 10/1977
- art. 11legge 865/1971
- art. 9legge 167/1962
usata come parametro
- art. 3Costituzione
- art. 42Costituzione
- art. 97Costituzione
- art. 9legge 865/1971
- art. 9legge 1676/1962
citata
- art. 1legge 167/1962
- art. 51legge 457/1978
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale del combinato disposto
dell'art. 19 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 ("Norme per
l'edificabilità dei suoli"), e dell'art. 11, ultimo comma, della
legge 22 ottobre 1971, n. 865 ("Programmi e coordinamento
dell'edilizia residenziale pubblica); del combinato disposto
dell'art. 11, primo comma, della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e
dell'art. 9 della legge 18 aprile 1962, n. 167 ("Disposizioni per
favorire l'acquisizione di aree fabbricabili per l'edilizia economica
e popolare"); del combinato disposto dell'art. 9 della legge 18
aprile 1962, n. 167, dell'art. 1 del d.l. 2 maggio 1974, n. 115
("Norme per accelerare l'edilizia popolare") e dell'art. 51 della
legge 5 agosto 1978, n. 457 ("Norme per l'edilizia popolare"),
promosso con ordinanza emessa il 22 novembre 1984 dal Tribunale
amministrativo regionale per l'Emilia-Romagna, iscritta al n. 190 del
registro ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 24, prima serie speciale, dell'anno 1986;
Visti gli atti di costituzione di Vecchi Cleofe, del Comune di
Bologna e della Regione Emilia-Romagna nonché l'atto di intervento
del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella camera di consiglio del 13 gennaio 1988 il Giudice
relatore Gabriele Pescatore;
Ritenuto che con ordinanza in data 22 novembre 1984 il Tribunale
amministrativo regionale per l'Emilia-Romagna ha sollevato questione
di legittimità costituzionale:
A) in riferimento all'art. 3 della Costituzione, degli artt. 19
della legge 28 gennaio 1977, n. 10 e 11, ultimo comma, della legge 22
ottobre 1971, n. 865, nella parte in cui, per tutti i procedimenti di
esproprio e di occupazione non definiti, non mettono l'espropriando
in condizione di esercitare il suo diritto di optare, ottenendo un
più consistente indennizzo, per la cessione volontaria
dell'immobile;
B) in riferimento all'art. 42 della Costituzione, del combinato
disposto dall'art. 11, primo comma, della legge 22 ottobre 1971, n.
865, e dell'art. 9 della legge 18 aprile 1962, n. 167, nella parte in
cui non prevede che l'autorità espropriante fissi il termine per
l'inizio e il compimento dei lavori ai fini della esecuzione delle
opere previste nei piani di edilizia economico-popolare;
C) in riferimento agli artt. 3, 42 e 97 della Costituzione,
degli artt. 9 della legge 18 aprile 1962, n. 1676, 1 del
decreto-legge 2 maggio 1974, n. 115 e 51 della legge 5 agosto 1978,
n. 457, nella parte in cui attribuiscono ai piani di edilizia
economico-popolare validità di diciotto anni;
Considerato che l'art. 19 della legge 28 gennaio 1977, n. 10,
proprio nella parte (primo comma) che rileva ai fini della questione
sub A), è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo con
sentenza n. 5/1980;
che la questione sub B) è stata già dichiarata infondata da
Corte cost. n. 355/1985, sul rilievo che, sebbene la legge n.
865/1971 taccia in ordine alla fissazione dei termini per l'inizio e
la ultimazione dei lavori, "la giurisprudenza è del tutto costante e
pacifica nel senso che la fissazione di tali termini costituisce
regola indefettibile per ogni e qualsiasi procedimento
espropriativo";
che la questione sub C) viene nell'ordinanza di rimessione
espressamente subordinata al mancato accoglimento della questione
precedente, poiché soltanto la ritenuta inesistenza di termini per
l'inizio e la ultimazione dei lavori renderebbe operante il limite
dei diciotto anni previsto per la validità dei piani di edilizia
economico-popolare, limite considerato tale da imporre alla
proprietà privata uno sproporzionato sacrificio;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara:
A) la manifesta inammissibilità, in riferimento all'art. 3 della
Costituzione, della questione di legittimità costituzionale degli
artt. 19 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 ("Norme per
l'edificabilità dei suoli"), e 11, ultimo comma, della legge 22
ottobre 1971, n. 865 ("Programmi e coordinamento dell'edilizia
residenziale pubblica");
B) la manifesta infondatezza, in riferimento all'art. 42 della
Costituzione, della questione di legittimità costituzionale del
combinato disposto degli artt. 11, primo comma, della legge 22
ottobre 1971, n. 865, e 9 della legge 18 aprile 1962, n. 167
("Disposizioni per favorire l'acquisizione di aree fabbricabili per
l'edilizia economica e popolare");
C) la manifesta inammissibilità in riferimento agli artt. 3, 42 e
97 della Costituzione, della questione di legittimità costituzionale
degli artt. 9 della legge 18 aprile 1962, n. 167, 1 del decreto-legge
2 maggio 1974, n. 115 ("Norme per accelerare l'edilizia popolare")
convertito in legge 27 giugno 1974, n. 247, e 51 della legge 5 agosto
1978, n. 457 ("Norme per l'edilizia popolare"), sollevate con
l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 24 febbraio 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: PESCATORE
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 3 marzo 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:263 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte