Ordinanza n. 263/1989
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 18/05/1989 · relatore Francesco Greco
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 1legge 832/1986
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1 del
decreto-legge 9 dicembre 1986, n. 832 (Misure urgenti in materia di
contratti di locazione di immobili adibiti ad uso diverso da quello
di abitazione), convertito, con modificazioni, nella legge 6 febbraio
1987, n. 15, promosso con ordinanza emessa il 22 giugno 1988 dal
Pretore di Rimini nel procedimento civile vertente tra l'Associazione
Moto Club di Riccione e Spurio Ragni Norma, iscritta al n. 659 del
registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 48, prima serie speciale, dell'anno 1988;
Udito nella camera di consiglio del 9 febbraio 1989 il Giudice
relatore Francesco Greco;
Ritenuto che nel giudizio civile promosso dalla Associazione Moto
Club di Riccione - conduttrice di un immobile ad essa locato da
Spurio Ragni Norma con contratto del 31 luglio 1969, e destinato ad
attività ricreative - al fine di ottenere la determinazione del
compenso per avviamento ai sensi della legge 6 febbraio 1987, n. 15,
dopo la cessazione del contratto (31 luglio 1986), il Pretore di
Rimini, con ordinanza del 22 giugno 1988 (R.O. n. 659 del 1988), ha
sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 del
decreto-legge 9 dicembre 1986, n. 832, convertito, con modificazioni,
nella legge 6 febbraio 1987, n. 15;
che ad avviso del giudice rimettente, la norma censurata
violerebbe gli artt. 3 e 42 della Costituzione in quanto:
a) stabilendo che, "nei contratti relativi ad immobili
utilizzati per lo svolgimento di attività ricreative, assistenziali,
culturali e scolastiche, è dovuto un compenso per avviamento pari a
dodici mensilità del canone corrente di mercato", crea una
disparità di trattamento nei confronti dei titolari di contratti in
regime ordinario (art. 35 della legge n. 392 del 1978), ai quali alla
scadenza contrattuale, non è dovuto alcun compenso;
b) sancendo che è dovuto un compenso pari a ventuno mensilità
del canone corrente di mercato, o a ventiquattro mensilità del
canone offerto dal terzo, o a ventiquattro del canone richiesto dal
locatore, o a ventiquattro di quello offerto dal conduttore, crea una
disparità di trattamento nei confronti dei titolari di contratti in
regime ordinario (art. 34 della legge n. 392 del 1978), ai quali,
alla scadenza contrattuale, è dovuta una indennità in ogni caso
pari a diciotto mensilità dell'ultimo canone corrisposto;
c) valorizzando - secondo un criterio definito arbitrario,
quello dell'id quod plerumque accidit - la presunzione iuris et de
iure della perdita dell'avviamento, attribuisce una indennità anche
ai conduttori che, dopo il rilascio dell'immobile, non subiscano
alcuna perdita;
Considerato che, a parte la questione della efficacia retroattiva
o meno della legge n. 15 del 1987 e della sua applicabilità o meno
al contratto de quo scaduto anteriormente alla sua entrata in vigore,
questa Corte ha già dichiarato (sentenza n. 882 del 1988) la
illegittimità costituzionale della norma censurata nella
considerazione che, per i contratti di locazione di immobili
destinati alle attività di cui agli artt. 27, primo comma, e 42
della legge n. 392 del 1978, tra cui le attività ricreative come
quella svolta nell'immobile de quo, non spetta al conduttore alcuna
indennità per la perdita di avviamento commerciale e, in
reciprocità, non sussiste a carico del locatore l'obbligo di esborso
di somme per incremento di valore dell'immobile;
che, quindi, va dichiarata la manifesta inammissibilità della
questione sollevata essendo stata la norma, per i profili indicati,
espunta dall'ordinamento;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi dinanzi
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 1 del decreto-legge 9 dicembre
1986, n. 832 (Misure urgenti in materia di contratti di locazione di
immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione), convertito,
con modificazioni, nella legge 6 febbraio 1987, n. 15, in riferimento
agli artt. 3 e 42 della Costituzione, sollevata dal Pretore di Rimini
con la ordinanza in epigrafe, perché già dichiarato
costituzionalmente illegittimo con sentenza n. 882 del 1988.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 16 maggio 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 18 maggio 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1989:263 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte