Ordinanza n. 264/1985
Questione dichiarata infondata · depositata il 08/11/1985 · relatore Livio Paladin
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 1d.P.R. 599/1973
- art. 7d.P.R. 599/1973
usata come parametro
citata
- art. 4legge 825/1971
- art. 1legge 825/1971
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 7, primo
comma, lett. a), e 7, primo, secondo e quarto comma, del d.P.R. 29
settembre 1973, n. 599 (Istituzione e disciplina dell'ILOR) promosso
con ordinanza emessa il 2 febbraio 1979 dalla Commissione tributaria di
primo grado di Treviso, sul ricorso proposto dall'Associazione
Professionale Greggio Pietro ed altri, iscritta al n. 1026 del registro
ordinanze del 1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 32 bis dell'anno 1985.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella cameta di consiglio del 9 ottobre 1985 il Giudice
relatore Livio Paladin.
Ritenuto che, con ordinanza pervenuta alla Corte solo il 5
settembre 1984 (ma emessa il 2 febbraio 1979), la Commissione
tributaria di primo grado di Treviso ha denunciato gli artt. 1, primo
comma, lett. a) e 7, commi primo, secondo e quarto, del d.P.R.
599/1973, in riferimento agli artt. 3 e 35, oltreché 53, della
Costituzione, "nelle parti rispettivamente in cui non sono compresi
nell'esclusione dell'imponibile anche i redditi di lavoro autonomo o
nelle parti in cui non è stabilito un trattamento differenziato tra il
reddito di lavoro autonomo ed il reddito di impresa";
che l'Avvocatura di Stato - per il Presidente del Consiglio dei
ministri, intervenuto nel giudizio relativo a detta ordinanza - ha
concluso per l'infondatezza della impugnativa.
Considerato che, con sentenza n. 42 del 1980, la Corte ha già
dichiarato l'illegittimità costituzionale (dell'art. 4, n. 1 della
legge 9 ottobre 1971, n. 825 e) dell'art. 1, comma secondo, del d.P.R.
29 settembre 1973, n. 599, "in quanto non escludono i redditi di lavoro
autonomo che non siano assimilabili ai redditi d'impresa, dall'imposta
locale sui redditi"; e quanto all'art. 7 dello stesso d.P.R. 599 (anche
in quella sede denunciato per irragionevole parificazione di situazioni
differenziate) ha ritenuto che "non occorre che negli stessi termini ne
venga pronunciato l'annullamento poiché la disciplina delle deduzioni
a favore dei lavoratori autonomi è resa a sua volta inoperante circa i
rapporti ai quali non possa più essere applicato l'art. 1, già in
forza della dichiarazione di illegittimità parziale della disciplina
riguardante il presupposto dell'imposta locale sui redditi".
Visti gli artt. 26, secondo comma, l. 11 marzo 1953, n. 87 e 9,
secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale degli artt. 1, comma primo, lett. a) e 7, commi primo,
secondo e quarto, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 599 (istituzione e
disciplina dell'ILOR) sollevata, in riferimento agli artt. 3, 35 e 53
Cost., con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 novembre 1985.
F.to: LIVIO PALADIN - ORONZO REALE -
ALBERTO MALAGUGINI - ANTONIO LA
PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO
CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -
RENATO DELL'ANDRO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1985:264 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte