Ordinanza n. 264/1987
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 13/07/1987 · relatore Francesco Saja
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 14d.l. 9/1982
usata come parametro
citata
- art. 1d.l. 12/1985
- art. 59Legge sull’equo canone
- art. 3Legge sull’equo canone
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 14, quinto
comma, lett. b, d.l. 23 gennaio 1982 n. 9 (Norme per l'edilizia
residenziale e provvidenze in materia di sfratti), convertito in l.
25 marzo 1982 n. 94; promossi con ordinanze emesse dal
Pretore di Milano il 13 ottobre 1986 nel procedimento civile vertente
tra Nardi Lino e Nava Carla Luisa (reg. ord. n. 24
del 1987) e il 16 dicembre 1986 nei procedimenti vertenti tra
Balducci Luigi e Cioni Emanuela (reg. ord. n. 64 del 1987) e tra Boni
Giovanni e C.A.F. (reg. ord. n. 65 del 1987), pubblicate nelle
Gazzette Ufficiali n.12, prima serie speciale, del 18 marzo 1987 e n.
13, prima serie speciale, del 25 marzo 1987;
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 17 giugno 1987 il giudice
relatore Francesco Saja;
Ritenuto che nel corso di un procedimento vertente tra Nardi Lino
e Nava Carla Luisa ed avente per oggetto il rilascio di un immobile
abitativo locato, il Pretore di Milano con ordinanza del 13 ottobre
1986 (reg. ord. n. 24 del 1987) sollevava questione di legittimità
costituzionale dell'art.14, quinto comma, lett. b, d.l. 23 gennaio
1982 n. 9, convertito con modificazioni nella l. 25 marzo 1982 n.94,
il quale dispone che le norme relative alla fissazione di una nuova
data per i provvedimenti di rilascio di immobili abitativi non si
applicano qualora il reddito complessivo dei componenti il nucleo
familiare del conduttore, in base all'ultima dichiarazione dei
redditi, superi i diciotto milioni di lire;
che il Pretore faceva riferimento:
a) agli artt. 3 e 24 Cost., in quanto la norma impugnata
escludeva dalla tutela giurisdizionale alcuni cittadini a causa della
loro condizione economica;
b) agli artt. 3 e 36 Cost., in relazione alla diversità
riscontrabile nel sistema tributario a seconda che i redditi
derivassero da lavoro dipendente o da lavoro autonomo;
c) agli artt. 3 e 31 Cost., in ragione del fatto che lo stesso
limite di reddito operava senza differenziare il numero dei
componenti la famiglia, onde appariva lesa anche l'esigenza di
un'esistenza libera e dignitosa della famiglia stessa;
d) ancora gli artt. 3 e 24 Cost., in quanto la norma escludeva
il limite di reddito suindicato qualora il conduttore dimostrasse di
non poter ottenere la disponibilità di un alloggio di sua proprietà
per effetto di un provvedimento di graduazione dello sfratto emesso
nei suoi confronti, così riscontrandosi una discriminazione in
favore del conduttore più abbiente;
che le stesse questioni venivano sollevate dal medesimo Pretore
con ordinanze del 16 dicembre 1986, emesse nei procedimenti vertenti
tra Balducci Luigi e Cioni Emanuela (reg. ord. n. 64 del 1987) e tra
Boni Giovanni e C.A.F. (reg. ord. n. 65 del 1987);
che in queste due ordinanze il giudice rimettente prendeva atto
della sopravvenienza del d.l. 29 ottobre 1986 n.708, contenente
misure urgenti per fronteggiare l'eccezionale carenza di abitazioni,
ma riteneva la persistente rilevanza delle questioni sollevate, così
motivando: "quali che possano essere i criteri della nuova
pianificazione dei provvedimenti di rilascio, sembra da escludere,
per il grande numero dei provvedimenti con identica motivazione, che
si possa mai prescindere dall'indicatore di priorità costituito
dalla data definitiva di esecutorietà";
che la Presidenza del Consiglio dei ministri interveniva
chiedendo che le questioni fossero dichiarate non fondate;
Considerato che i giudizi, per l'identità della norma impugnata,
debbono essere riuniti;
che con l'art.1 d.l. 7 febbraio 1985 n.12, convertito in l. 5
aprile 1985 n.118, è stata disposta la sospensione e graduazione dei
provvedimenti di rilascio degli immobili abitativi non ancora
eseguiti (commi 1 e 2), con l'eccezione dei provvedimenti "fondati
sulla morosità del conduttore o del subconduttore nonché di quelli
emessi in una delle ipotesi previste dall'art. 59, primo comma,
nn.1), limitatamente all'uso abitativo, 2), 3), 6), 7) e 8) della
legge 27 luglio 1978 n. 392, e dell'art. 3, primo comma, n. 2), 3),
4) e 5) del d.l. 15 dicembre 1979 n. 629 convertito con modificazioni
nella legge 15 febbraio 1980 n. 25" (comma 3);
che nelle ordinanze di rimessione i provvedimenti di rilascio
risultano essere stati emessi il 12 maggio 1985, il 18 settembre 1985
ed il 14 febbraio 1986, ossia dopo l'entrata in vigore dei
provvedimenti legislativi ora detti senza che il giudice a quo abbia
motivato sull'applicabilità della norma impugnata, ossia sulla
rilevanza delle questioni da lui sollevate;
che ultimamente la materia è stata disciplinata con d.l. 29
ottobre 1986 n. 708 conv. in l. 23 dicembre 1986 n. 899;
che nelle ordinanze di rimessione nn. 64 e 65 del 1987 il
Pretore fa bensì riferimento al sopravvenuto d.l. n. 708 del 1986
cit., ma non verifica la sua incidenza sulle singole e concrete
fattispecie a lui sottoposte.
che pertanto le questioni debbono essere dichiarate
manifestamente inammissibili per difetto di motivazione sulla
rilevanza;
Visti gli artt. 26 l. 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme
integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara manifestamente inammissibili le questioni di legittimità
costituzionale dell'art. 14, quinto comma, lett. b, d.l. 23 gennaio
1982 n. 9, conv. in l. 25 marzo 1982 n. 94, sollevate in riferimento
agli artt. 3, 24, 31 e 36 Cost. dal Pretore di Milano con le
ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 luglio 1987.
Il Presidente: SAJA
Il Redattore: SAJA
Depositata in cancelleria il 13 luglio 1987.
Il cancelliere: MINELLI
ECLI:IT:COST:1987:264 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte