Ordinanza n. 264/1989
Questione dichiarata infondata · depositata il 18/05/1989 · relatore Francesco Greco
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 12legge 118/1971
- art. 1legge 912/1986
- art. 7legge 118/1971
usata come parametro
citata
- art. 1legge 18/1980
- art. 8legge 118/1971
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 12, ultimo
comma, della legge 30 marzo 1971, n. 118 (Conversione in legge del
decreto-legge 30 gennaio 1971, n. 5, e nuove norme in favore dei
mutilati ed invalidi civili), come autenticamente interpretato
dall'art. 1, primo comma, della legge 13 dicembre 1986, n. 912
(Interpretazione autentica dell'art. 12, ultimo comma, della legge 30
marzo 1971, n. 118, e dell'art. 7, ultimo comma, della legge 26
maggio 1970, n. 381, in materia di quote di assegni o pensioni
spettanti agli eredi di mutilati o invalidi civili e di sordomuti),
promossi con ordinanze emesse il 29 febbraio 1988 (n. 4 ordinanze) e
il 19 maggio 1988 (n. 2 ordinanze), dal Pretore di Modena, iscritte
ai nn. 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706 e 707 del registro
ordinanze 1988 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 48, prima serie speciale, dell'anno 1988;
Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 9 febbraio 1989 il Giudice
relatore Francesco Greco;
Ritenuto che il Pretore di Modena, in causa tra Dondi Vanis ed
altra contro il Ministero dell'Interno, diretta ad ottenere il
pagamento dell'indennità di accompagnamento di cui all'art. 1 della
legge 11 febbraio 1980, n. 18, richiesto dal loro congiunto Dondi
Carlo, morto prima che la Commissione sanitaria provinciale di cui
agli artt. 7 e 8 della legge 30 marzo 1971, n. 118, di conversione
del decreto-legge 30 gennaio 1971, n. 5, accertasse che egli era
effettivamente nello stato di invalidità richiesto dalla legge, con
ordinanza del 28 marzo 1988, pervenuta alla Corte il 29 ottobre 1988
(R.O. n. 699 del 1988), ha sollevato questione di legittimità
costituzionale dell'art. 12, ultimo comma, della legge 30 marzo 1971,
n. 118, come autenticamente interpretato dalla legge 13 dicembre
1986, n. 912, nella parte in cui subordina il diritto degli eredi del
mutilato o invalido civile di percepire quote della prestazione
assistenziale maturate dal de cuius alla data del decesso, alla
condizione che la morte sia avvenuta in epoca successiva al
riconoscimento della inabilità che, secondo il giudice rimettente,
risulterebbero violati:
a) l'art. 3, primo comma, della Costituzione, per la disparità
di trattamento degli eredi degli aspiranti alla indennità in
questione e gli eredi degli aventi diritto o degli aspiranti ad altre
prestazioni previdenziali ed assistenziali;
b) l'art. 24, primo comma, della Costituzione, venendo meno la
tutela giurisdizionale del diritto a supplire alla inattività degli
organi amministrativi;
c) l'art. 38, primo comma, della Costituzione, venendo meno una
prestazione assistenziale;
che l'Avvocatura Generale dello Stato, intervenuta nel giudizio
in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, ha
concluso per la inammissibilità o quanto meno per la infondatezza
della questione;
che lo stesso Pretore, con ordinanze del 29 febbraio 1988,
pervenute alla Corte il 29 ottobre 1988, in altri procedimenti civili
promossi sempre contro il Ministero dell'Interno e sempre con lo
stesso oggetto di cui al precedente, rispettivamente da Ferrari Maria
ed altre (R.O. n. 700 del 1988), da Portioli Pia ed altra (R.O. n.
701 del 1988), da Cocchi Antonio ed altra (R.O. n. 702 del 1988), da
Miselli Giuseppe ed altra (R.O. n. 703 del 1988), e poi con ordinanze
del 28 marzo 1988, pervenute alla Corte il 29 ottobre 1988, in cause
promosse da Artioli Ezia ed altra (R.O. n. 704 del 1988), da Malagoli
Viviani ed altre (R.O. n. 705 del 1988), e con ordinanze del 19
maggio 1988, in cause promosse da Biolchini Filiberto ed altra (R.O.
n. 706 del 1988) e da Annovi Marisa (R.O. n. 707 del 1988), ha
sollevato identica questione di legittimità costituzionale delle
stesse norme, sempre con riferimento agli artt. 3, primo comma, 24,
primo comma, 38, primo comma, della Costituzione;
che tutti i danti causa delle parti sono deceduti prima
dell'accertamento di natura costitutiva della invalidità, che è il
presupposto per la concessione dell'indennità di accompagnamento
(art. 1 della legge 11 febbraio 1980);
che l'Avvocatura Generale dello Stato, intervenuta in tutti e
otto i giudizi, ha rassegnato analoghe conclusioni di
inammissibilità o di infondatezza della questione;
Considerato che i nove giudizi possono essere riuniti e decisi con
lo stesso provvedimento per l'evidente connessione;
che, questa Corte ha già dichiarato (ordinanza n. 61 del 1989),
la questione, ora di nuovo sollevata, manifestamente infondata;
che non v'è motivo di modificare tale decisione, non essendo
stati dedotti motivi nuovi e diversi;
che, pertanto, va emessa identica declaratoria;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi dinanzi
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riunisce i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza della
questione di legittimità costituzionale degli artt. 12, ultimo
comma, della legge 30 marzo 1971, n. 118 (Conversione in legge del
decreto-legge 30 gennaio 1971, n. 5, e nuove norme in favore dei
mutilati ed invalidi civili), come autenticamente interpretato
dall'art. 1, primo comma, della legge 13 dicembre 1986, n. 912
(Interpretazione autentica dell'art. 12, ultimo comma, della legge 30
marzo 1971, n. 118, e dell'art. 7, ultimo comma, della legge 26
maggio 1970, n. 381, in materia di quote di assegni o pensioni
spettanti agli eredi di mutilati o invalidi civili e di sordomuti),
in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, primo comma, e 38,
primo comma, della Costituzione, sollevata dal Pretore di Modena con
le ordinanze in epigrafe (R.O. nn. 699, 700, 701, 702, 703, 704,
705, 706 e 707 del 1988);
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 16 maggio 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CONSO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 18 maggio 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1989:264 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte