Ordinanza n. 265/1985
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 08/11/1985 · relatore Livio Paladin
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 1d.P.R. 24/1979
- art. 3d.P.R. 24/1979
- art. 58legge 765/1978
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 58, quarto
comma d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, promosso con ordinanza emessa il
23 ottobre dalla Commissione Tributaria di primo grado di Alessandria
nei ricorsi riuniti proposti da Cunietti Antonio iscritta al n. 449 del
registro ordinanze 1981 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 296 dell'anno 1981;
udito nella camera di consiglio del 9 ottobre 1985 il Giudice
relatore Livio Paladin.
Ritentuto che, con ordinanza 23 ottobre 1980, la Commissione
tributaria di primo grado di Alessandria ha denunciato di
illegittimità, per contrasto con l'art. 3 Cost., l'art. 58, comma
quarto, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, "nella parte in cui limita
la definizione in via breve della pena pecuniaria alle sole violazioni
contestate in occasione di accessi, verifiche o indagini eseguite ai
sensi dell'art. 52 dello stesso d.P.R.";
che nel giudizio innanzi alla Corte non vi è stata costituzione di
parti, né ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei
ministri.
Considerato che - come già rilevato da questa Corte con le
ordinanze nn. 22 e 129 del 1979 - gli artt. 1 e 3, quarto comma, del
decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1979, n. 24
(recante: "disposizioni integrative e correttive del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni, anche in attuazione della delega prevista dalla legge 13
novembre 1978, n. 765, riguardante l'adeguamento della disciplina
dell'imposta sul valore aggiunto alla normativa comunitaria") hanno
interamente mutato il testo dell'art. 58, quarto comma, del decreto
presidenziale n. 633 del 1972, con effetto retroattivo, modificando il
regime e le ipotesi di conciliazione amministrativa in materia di
violazione della normativa sull'IVA;
che della suddetta nuova normativa, di quasi due anni anteriore
alla data dell'ordinanza di rinvio, il giudice a quo ha completamente
omesso l'esame; onde in relazione ad essa la rilevanza della sollevata
questione risulta del tutto immotivata e la questione stessa perciò
manifestamente inammissibile;
Visti gli artt. 26, comma secondo, legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9,
comma secondo, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 58, comma quarto, del d.P.R. 26
ottobre 1972, n. 633, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost., con
l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 novembre 1985.
F.to: LIVIO PALADIN - ORONZO REALE -
ALBERTO MALAGUGINI - ANTONIO LA
PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO
CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -
RENATO DELL'ANDRO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1985:265 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte