Corte costituzionale

Ordinanza n. 266/1982

Questione dichiarata infondata · depositata il 31/12/1982 · relatore Ettore Gallo

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 519 e 544

cod. pen. (Violenza carnale - causa speciale di estinzione del reato)

promosso con ordinanza emessa l'11 maggio 1981 dal Tribunale di Ravenna

nel procedimento penale a carico di Leone Taormina Vincenzo, iscritta

al n. 474 del registro ordinanze 1981 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 297 del 28 ottobre 1981.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nella camera di consiglio del 2 dicembre 1982 il Giudice

relatore Ettore Gallo.

Ritenuto che, con ord. 11 maggio 1981, il Tribunale di Ravenna, nel

corso di un procedimento penale a carico di tale Leone Taormina

Vincenzo, imputato del delitto di cui agli artt. 81 cpv., 519 cpv. n.

1 cod. pen., ha sollevato questione di legittimità costituzionale

dell'art. 544 cod. pen. in relazione all'art. 3, primo comma, Cost.;

che, per l'esattezza, nel dispositivo si fa anche menzione

dell'art. 519 cod. pen., ma in realtà tutta l'ordinanza è unicamente

incentrata sull'asserita incompatibilità dell'art. 544, per cui deve

ritenersi che il richiamo all'altro articolo sia stato fatto soltanto

per la relazione, nel senso che la situazione contemplata nell'art. 544

era da intendersi, per la specie, riferita alla fattispecie prevista e

punita nell'art. 519 cpv. n. 1 cod. pen.;

che, in effetti, l'imputato, confesso di avere avuto rapporti

carnali colla parte offesa, minore degli anni quattordici (di cui

asseriva avere ignorato l'età), aveva però presentato seria profferta

di matrimonio, che la minore aveva rifiutato in quanto il Leone

Taormina non consentiva che (e frattanto e dopo il matrimonio) ella

continuasse ad avere rapporti intimi con altro uomo di cui si diceva

innamorata;

che, a quel punto, il Tribunale aveva ritenuto sussistere il

denunciato contrasto sia sotto il profilo della ragionevolezza, sia

sotto quello della eguaglianza, in quanto, per il primo, il principio

del c.d. "matrimonio riparatore" è rifiutato dalla coscienza sociale

come criterio inadeguato ed arcaico di composizione dei conflitti, vuoi

interpersonali vuoi - e tanto meno - della pretesa punitiva dello Stato

e, per il secondo, in quanto verrebbe a determinarsi grave disparità

fra chi va impunito per aver ottenuto, senza convinzione e senza

ravvedimenti, di contrarre matrimonio, e chi, a causa del rifiuto

spesso irragionevole dell'offesa, non ottiene la celebrazione del rito

nonostante ogni più sincero pentimento e il più serio proposito;

che il Presidente del Consiglio dei ministri ha spiegato intervento

tramite l'Avvocatura generale dello Stato, la quale ha chiesto la

restituzione degli atti al giudice a quo, essendo stato frattanto

abrogato il denunziato art. 544 cod. pen. in virtù della legge 5

agosto 1981 n. 442.

Considerato però che, trattandosi di disposizione più favorevole

al reo, essa va comunque applicata - se applicabile - ai sensi del

disposto di cui al terzo comma dell'art. 2 cod. pen. sicché non è il

caso di riproporre al Tribunale di Ravenna il riesame della posizione

in relazione allo jus superveniens;

che, invece, appare manifestamente inammissibile per assoluta

irrilevanza il prospettato profilo d'incostituzionalità riferito al

principio di ragionevolezza, giacché non si è in alcun modo

verificata nella specie la situazione oggettiva configurante la causa

speciale estintiva come delineata dal legislatore;

che appare poi manifestamente infondato l'alternativo prospettato

profilo di vera e propria lesione del principio di uguaglianza, perché

la legge, attribuendo efficacia estintiva al matrimonio che consegue

all'illecito rapporto carnale di cui all'art. 519 cod. pen., aveva

inteso soltanto di evitare che la condanna penale costituisse una

perenne causa di grave difficoltà all'incontro dei novelli coniugi su

di un piano di distensione e di comprensione;

che, perciò, è da escludere che il legislatore si fosse

ripromesso d'istituire un premio all'operoso ravvedimento del reo; per

cui, senza l'effettiva celebrazione del matrimonio, l'eventuale

pentimento potrà essere preso in considerazione ai fini

dell'attenuante, ma resta una situazione soggettiva estranea alla ratio

dell'area estintiva, e percio insuscettibile di proporsi

comparativamente nella prospettiva dell'art. 3 Cost.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 544 cod. pen. in relazione all'art. 3 Cost.,

sollevata coll'ordinanza in epigrafe dal Tribunale di Ravenna sotto il

profilo della ragionevolezza

Dichiara manifestamente infondata la medesima questione, sollevata

colla stessa ordinanza dalla detta autorità giudiziaria, sempre in

relazione al citato parametro costituzionale, sotto lo stretto profilo

del principio di uguaglianza.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 dicembre 1982.

F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE

STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -

ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALDIN - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI

- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1982:266 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte