Ordinanza n. 266/1996
Questione dichiarata infondata · depositata il 19/07/1996 · relatore Massimo Vari
Norme in gioco
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 38-bis, primo
comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (Istituzione e disciplina
dell'imposta sul valore aggiunto), promossi con n. 14 ordinanze
emesse il 4 maggio 1995 dalla commissione tributaria di secondo grado
di Vicenza, rispettivamente iscritte ai nn. 44, 45, 46, 47, 48, 49,
50, 51, 52, 53, 54, 55, 56 e 57 del registro ordinanze 1996 e
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 6, prima
serie speciale, dell'anno 1996;
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 12 giugno 1996 il giudice
relatore Massimo Vari;
Ritenuto che la commissione tributaria di secondo grado di Vicenza,
con diverse ordinanze di identico contenuto (r.o. dal n. 44 al n. 57
del 1996) - emesse il 4 maggio 1995, nei giudizi di appello proposti
dall'Ufficio IVA di Vicenza, avverso le decisioni della commissione
tributaria di primo grado che avevano riconosciuto ai contribuenti,
oltre il diritto al rimborso del tributo IVA pagato in eccedenza e
gli interessi semplici, anche gli ulteriori interessi ai sensi
dell'art. 1283 del codice civile - ha sollevato, in riferimento agli
artt. 3, 24, primo e secondo comma, e 97, primo comma, della
Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art.
38-bis, primo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (Istituzione
e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto);
che il rimettente, nel richiamare la "costante e prevalente
giurisprudenza della suprema Corte" sulla natura speciale delle norme
relative ai rimborsi d'imposta, da ritenere, perciò, "esaustive
rispetto ad altri tipi di responsabilità collegate al carattere di
obbligazione pecuniaria in cui l'obbligo in questione consiste",
osserva che tale orientamento, che costituisce ormai diritto vivente,
comporta l'inapplicabilità ai rimborsi IVA, oltre che di altri
istituti civilistici, anche della norma dell'art. 1283 cod. civ., il
quale prescrive che, in presenza di determinate condizioni, gli
interessi maturati ne possano produrre ulteriori (c.d. anatocismo);
che, in relazione a ciò, l'ordinanza ritiene che la disciplina
contenuta nell'art. 38-bis, primo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972,
n. 633 contrasti con:
l'art. 3 della Costituzione, per la disparità di trattamento "a
danno del cittadino che vanti un credito nei confronti
dell'Amministrazione finanziaria, rispetto a quello che abbia la
medesima pretesa nei confronti di soggetto privato o di altro ramo
della pubblica amministrazione";
l'art. 24, primo comma, della Costituzione, a causa della
"mancata previsione della facoltà di proporre domanda giudiziale per
il riconoscimento degli interessi anatocistici conseguenti a crediti
nei confronti dell'Amministrazione finanziaria";
l'art. 97, primo comma, della Costituzione, sotto il profilo
dell'imparzialità e del buon andamento della pubblica
amministrazione, dal momento che quest'ultima può decidere ad
libitum il tempo della corresponsione del credito, senza che al
ritardo siano connesse le più ampie conseguenze patrimoniali
previste per le rimanenti obbligazioni di natura pecuniaria;
che è intervenuto, in tutti i giudizi, tranne che in quello
relativo alla ordinanza di cui al r.o. n. 44 del 1996, il Presidente
del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
generale dello Stato, il quale ha concluso nel senso che la questione
sia dichiarata non fondata, mentre, con una successiva memoria, ha
formulato richiesta di inammissibilità ovvero di manifesta
infondatezza della questione stessa;
Considerato che le ordinanze prospettano identiche questioni e che
pertanto i relativi giudizi possono essere riuniti e decisi
congiuntamente;
che la premessa dalla quale muove il giudice rimettente, e cioè
quella dell'esistenza di un "diritto vivente" nel senso
dell'inapplicabilità dell'art. 1283 cod. civ. ai rimborsi IVA, non
trova riscontro nella giurisprudenza ordinaria e tributaria,
orientata, invece, a ritenere che la disciplina degli interessi
anatocistici concerna anche le obbligazioni qui in esame;
che, pertanto, risultando erroneo il presupposto che il giudice a
quo pone a base delle censure, la questione è da ritenere
manifestamente infondata;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza della
questione di legittimità costituzionale dell'art. 38-bis, primo
comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (Istituzione e disciplina
dell'imposta sul valore aggiunto), sollevata, in riferimento agli
artt. 3, 24, primo e secondo comma, e 97, primo comma, della
Costituzione, dalla commissione tributaria di secondo grado di
Vicenza, con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 10 luglio 1996.
Il Presidente: Ferri
Il redattore: Vari
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 19 luglio 1996.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1996:266 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte