Ordinanza n. 266/1998
Altra decisione · depositata il 15/07/1998 · relatore Fernanda Contri
Norme in gioco
usata come parametro
citata
- art. 112Costituzione
- art. 37legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio sull'ammissibilità del conflitto di attribuzione tra
poteri dello Stato sollevato dal Presidente del Consiglio dei
Ministri nei confronti del Procuratore della Repubblica presso il
tribunale di Bologna - in relazione alla richiesta di rinvio a
giudizio avanzata in data 5 maggio 1998 nei confronti di funzionari
del SISDE e di funzionari di polizia che con essi avevano
collaborato, e basata su fonti di prova incise dal segreto di Stato
opposto dal Presidente del Consiglio dei Ministri ex art. 12 della
legge 24 ottobre 1977, n. 801 - con ricorso depositato il 14 luglio
1998 ed iscritto al n. 96 del registro ammissibilità conflitti.
Udito nella camera di consiglio del 15 luglio 1998 il giudice
relatore Fernanda Contri.
Ritenuto che con ricorso del 10 luglio 1998, depositato il 14
luglio 1998 il Presidente del Consiglio dei Ministri ha sollevato,
previa la necessaria deliberazione del Consiglio dei Ministri assunta
in data 26 giugno 1998, conflitto di attribuzione tra poteri dello
Stato nei confronti del pubblico ministero, in persona del
Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Bologna, in
relazione alla richiesta di rinvio a giudizio avanzata in data 5
maggio 1998 nei confronti di funzionari del SISDE e di funzionari di
polizia che con essi avevano collaborato, e che si assume basata su
fonti di prova incise dal segreto di Stato opposto dal Presidente del
Consiglio dei Ministri ex art. 12 della legge 24 ottobre 1977, n. 801
(Istituzione e ordinamento dei servizi per le informazioni e la
sicurezza e disciplina del segreto di Stato);
che il ricorrente premette di aver già sollevato, con ricorso
del 25 novembre 1997, depositato il 26 novembre 1997, conflitto di
attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti del pubblico
ministero, in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Bologna, in relazione ad attività istruttoria svolta
nei confronti di funzionari del SISDE e di polizia, e diretta ad
acquisire elementi di conoscenza su circostanze incise dal segreto di
Stato ritualmente opposto dal Presidente del Consiglio dei Ministri,
ex art. 12 della legge n. 801 del 1977;
che la Procura - sosteneva il ricorrente - nonostante il segreto
opposto e successivamente confermato dal Presidente del Consiglio dei
Ministri, aveva all'epoca proseguito nelle indagini;
che il ricorrente Presidente del Consiglio si doleva del fatto
che l'attività svolta dalla Procura di Bologna avesse eluso gli
effetti della conferma del segreto di Stato opposto già in sede di
interrogatorio, ricercando e ottenendo "proprio quelle notizie che si
erano volute segretare", e ancora che la divulgazione dei dettagli
tecnico-operativi dell'operazione antiterrorismo de qua avrebbe
potuto esporre i Servizi italiani al rischio di ostracismo
"informativo" da parte degli omologhi servizi stranieri interessati a
problematiche comuni;
che il Presidente del Consiglio, ritenendo che l'attività
istruttoria svolta dalla Procura della Repubblica di Bologna e gli
atti istruttori adottati esorbitassero dal potere di indagine in
presenza dell'opposizione del segreto di Stato, aveva lamentato la
lesione della propria sfera di attribuzioni, come delimitata dagli
artt. 1, 5, 52, 87, 94, 95 e 126 della Costituzione, e con riguardo
agli artt. 12 e 16 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, nonché agli
artt. 202, 256 e 362 del codice di procedura penale;
che la Corte costituzionale, con ordinanza n. 426 del 1997 aveva
dichiarato ammissibile il conflitto proposto;
che, successivamente, con sentenza n. 110 del 1998, la medesima
Corte aveva dichiarato non spettare al pubblico ministero, in persona
del Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Bologna, né
acquisire, né utilizzare, sotto alcun profilo, direttamente o
indirettamente, atti o documenti sui quali era stato legalmente
opposto e confermato dal Presidente del Consiglio dei Ministri il
segreto di Stato, né trarne comunque occasione di indagine ai fini
del promovimento dell'azione penale, e conseguentemente aveva
annullato gli atti di indagine compiuti sulla base di fonti di prova
coperte dal segreto di Stato, nonché la sopravvenuta richiesta di
rinvio a giudizio;
che a seguito di tale sentenza, il Procuratore della Repubblica
presso il tribunale di Bologna, al quale gli atti erano stati
restituiti dal giudice per le indagini preliminari, reiterava la
richiesta di rinvio a giudizio;
che, secondo quanto si afferma dall'odierno ricorrente, il
Procuratore della Repubblica di Bologna si sarebbe limitato ad
eliminare dalla richiesta stessa di rinvio a giudizio i riferimenti
ai documenti trasmessi dalla questura di Bologna;
che tale nuova richiesta di rinvio a giudizio, non ottemperando
alla sentenza della Corte ed anzi eludendone il disposto,
riproporrebbe l'esorbitanza dai poteri propri del Procuratore della
Repubblica già censurata;
che, appunto in relazione a ciò, il Presidente del Consiglio dei
Ministri, previa la prescritta deliberazione assunta il 26 giugno
1998 dal Consiglio dei Ministri, ha proposto nuovo conflitto di
attribuzione, deducendo violazione degli artt. 1, 5, 52, 87, 94, 95 e
126 della Costituzione, con riguardo agli artt. 12 e 16 della legge
24 ottobre 1977, n. 801, nonché agli artt. 202, 256 e 362 del codice
di procedura penale, per sentire dichiarare che non spetta al
pubblico ministero di avvalersi per una richiesta di rinvio a
giudizio di atti di indagine compiuti sulla base di fonti di prova
coperte dal segreto di Stato e comunque già annullati dalla Corte,
con il conseguente annullamento della richiesta di rinvio a giudizio
del 5 maggio 1998.
Considerato che in questa fase del giudizio, a norma dell'art. 37,
terzo e quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, la Corte
costituzionale è chiamata a deliberare senza contraddittorio in
ordine all'ammissibilità del conflitto di attribuzione, sotto il
profilo della sussistenza della "materia di un conflitto la cui
risoluzione spetti alla sua competenza", restando impregiudicata ogni
ulteriore decisione, anche in punto di ammissibilità;
che, come già affermato nell'ordinanza n. 426 del 1997, il
Presidente del Consiglio dei Ministri è legittimato a sollevare il
conflitto, in quanto organo competente a dichiarare definitivamente
la volontà del potere cui appartiene in ordine alla tutela,
apposizione, opposizione e conferma del segreto di Stato, alla
stregua delle norme costituzionali che ne delimitano le attribuzioni
(sentenza n. 86 del 1977);
che anche la legittimazione del Procuratore della Repubblica
presso il tribunale di Bologna a resistere nel conflitto deve essere
riconosciuta, in conformità alla giurisprudenza di questa Corte che
riconosce al pubblico ministero la legittimazione ad essere parte di
conflitti di attribuzione tra poteri dello Stato, in quanto, ai sensi
dell'art. 112 della Costituzione, è il titolare diretto ed esclusivo
dell'attività di indagine finalizzata all'esercizio obbligatorio
dell'azione penale (ordinanza n. 269 del 1996; sentenze n. 420 del
1995, e nn. 464, 463 e 462 del 1993);
che, quanto al profilo oggettivo del conflitto, è lamentata dal
ricorrente la lesione di attribuzioni costituzionalmente garantite
(v. sentenza n. 86 del 1977);
che dal ricorso possono ricavarsi "le ragioni del conflitto" e
"le norme costituzionali che regolano la materia", come richiesto
dall'art. 26 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo
1953, n. 87, il conflitto di attribuzione proposto dal Presidente del
Consiglio dei Ministri con il ricorso indicato in epigrafe;
Dispone:
a) che la cancelleria della Corte dia comunicazione della
presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei Ministri,
ricorrente;
b) che, a cura del ricorrente, il ricorso e la presente ordinanza
siano notificati al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale
di Bologna, entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 15 luglio 1998.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Contri
Il cancelliere: Fruscella
Depositata in cancelleria il 15 luglio 1998.
Il cancelliere: Fruscella
ECLI:IT:COST:1998:266 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte