Ordinanza n. 267/1984
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 03/12/1984 · relatore Ettore Gallo
Norme in gioco
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 91,
settimo comma, d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393 (Codice della strada),
promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa l'8 giugno 1979 dal Pretore di Brunico nel
procedimento penale a carico di Fistill Reinaldo, iscritta al n. 776
del registro ordinanze 1979 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 8 dell'anno 1980;
2) ordinanza emessa il 20 febbraio 1981 dal Pretore di Saronno nel
procedimento penale a carico di Magugliani Angelo, iscritta al n. 273
del registro ordinanze 1981 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 227 dell'anno 1981.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella camera di consiglio del 30 ottobre 1984 il Giudice
relatore Ettore Gallo.
Ritenuto che il Pretore di Brunico, nel procedimento penale contro
Fistill Reinaldo, imputato di lesioni colpose gravi (art. 590, terzo
comma, cod. pen.), e il Pretore di Saronno, nel procedimento penale
contro Magugliani Angelo, imputato del reato di cui alla stessa
fattispecie, sollevano, rispettivamente con ord. 776/79 dell'8 giugno
1979, e 273/81 del 20 febbraio 1981, questione di legittimità
costituzionale nei confronti dell'art. 91, comma settimo, d.P.R. 15
giugno 1959 n. 393, per contrasto cogli artt. 3, comma secondo, 4,
comma primo e 27, comma terzo, Cost., in quanto esclude ogni
discrezionalità del giudice che decide la sospensione della patente di
guida del condannato per lesioni colpose gravi o gravissime in
dipendenza della circolazione.
che in ambo i giudizi si è costituito il Presidente del Consiglio
dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello
Stato, che ha chiesto declaratoria d'infondatezza della questione.
Considerato che i giudizi possono essere riuniti trattandosi di
identica questione,
che, pur prescindendo dal ricordare che, con sent. 20 gennaio 1977,
n. 47, questa Corte ha già deciso l'infondatezza della questione sotto
il profilo di cui all'art. 3 Cost., e
che l'art. 4 Cost. è del tutto inconferente nella specie, anche
perché proverebbe troppo in quanto riverbererebbe lo stesso dubbio
persino sulla pena principale, mentre poi è evidente che il condannato
a pena pecuniaria ben può servirsi di altri mezzi (ciclomotore,
motocicletta) per l'espletamento del suo lavoro mentre dura la
sospensione, dovendosi appunto assegnare funzione afflittiva e
rieducativa ad un tempo a quel modesto sacrificio che la situazione
comporta (art. 27).
Va osservato, ad ogni modo e da tutto ciò prescindendo, che -
quanto all'ord. 776/79 - s'impone previamente una evidente questione di
rilevanza.
Il Pretore, infatti, non ha considerato che il fatto da lui
adombrato non avrebbe assolutamente consentito quell'amplissimo
invocato esercizio della discrezionalità da riservare - com'egli
vorrebbe - ai casi nei quali il grado della colpa appare talmente lieve
da essere pressoché inapprezzabile (si fa l'ipotesi di una concorrente
colpa della vittima del 99%). L'ordinanza, infatti, dà atto che
l'imputato è andato ad investire l'autovettura incrociante addirittura
sul lato opposto al suo senso di marcia: poco rilevando, in termini di
grado della colpa, che la strada fosse viscida a causa del fondo
ghiacciato, giacché proprio siffatta circostanza, ben prevedibile
nella stagione invernale a quelle latitudini, doveva imporre una
velocità estremamente moderata, tale da consentirgli la completa
padronanza della guida. E poiché alla misura di cui si discute (che
la dottrina qualifica "sanzione penale anomala"), quando consegue ad
una pena principale, non può essere misconosciuta la funzione
sostanziale di "pena accessoria", è evidente che, quand'anche questa
Corte avesse condiviso i dubbi del Pretore, la sentenza non avrebbe
esercitato alcun valore pregiudiziale sul caso di specie, espressione
di colpa specifica, insuscettibile ad essere inquadrato tra le ipotesi
estremamente lievi.
Quanto poi all'ord. 273/81, è sufficiente rilevare che, proprio in
forza della riconosciuta sostanziale natura di "pena accessoria" alla
misura in esame quando consegua alla condanna a pena principale, essa
non potrebbe mai essere applicata nella fase dell'esecuzione, non
essendo predeterminata dalla legge in misura fissa ma anzi in termini
di larga discrezionalità fra minimo e massimo. Ciò comporta che il
Pretore avrebbe dovuto sospendere il procedimento prima della pronunzia
della condanna: solo in tal caso la decisione della Corte avrebbe
potuto avere carattere pregiudiziale rispetto al quesito circa
l'applicabilità della sospensione della patente.
La questione, pertanto, così come sollevata dai due Pretori,
appare, sotto profili diversi, manifestamente inammissibile.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi, dichiara manifestamente inammissibile la
questione di legittimità costituzionale dell'art. 91, comma settimo,
d.P.R. 15 giugno 1959 n. 393, sollevata, con riferimento agli artt. 3,
comma secondo, 4, comma primo e 27, comma terzo, Cost., dal Pretore di
Brunico con ord. 776/79 dell'8 giugno 1979, e dal Pretore di Saronno
con ord. 273/81 del 20 febbraio 1981.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 novembre 1984.
F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO
PALADIN - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO
CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1984:267 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte