Ordinanza n. 267/1989
Questione dichiarata infondata · depositata il 18/05/1989 · relatore Francesco Greco
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 23legge 359/1987
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 23, quarto
comma, del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359 (Provvedimenti
urgenti per la finanza locale), convertito, con modificazioni, nella
legge 29 ottobre 1987, n. 440, promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa l'8 aprile 1988 dalla Corte di cassazione
nel procedimento civile vertente tra l'I.N.A.D.E.L. e Armenise
Donata, iscritta al n. 770 del registro ordinanze 1988 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 52, prima serie
speciale, dell'anno 1988;
2) ordinanza emessa il 6 aprile 1988 dal Pretore di Bologna nel
procedimento civile vertente tra Vighi Maria Laura e l'I.N.A.D.E.L.,
iscritta al n. 781 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 1, prima serie speciale,
dell'anno 1989;
3) ordinanza emessa l'11 aprile 1988 dal Pretore di Bologna nel
procedimento civile vertente tra Penazzi Maria Luisa e
l'I.N.A.D.E.L., iscritta al n. 782 del registro ordinanze 1988 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 1, prima
serie speciale, dell'anno 1989;
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 22 febbraio 1989 il Giudice
relatore Francesco Greco;
Ritenuto che la Corte di cassazione, nel procedimento civile tra
l'I.N.A.D.E.L. e Armenise Donata, con ordinanza dell'8 aprile 1988
(R.O. n. 770 del 1988), ha sollevato questione di legittimità
costituzionale dell'art. 23, quarto comma, del decreto-legge 31
agosto 1987, n. 359, convertito nella legge 29 ottobre 1987, n. 440,
nella parte in cui esclude che le somme dovute a titolo di
riliquidazione dell'indennità premio di servizio diano luogo a
corresponsione di interessi, per contrasto con l'art. 3 della
Costituzione;
che, ad avviso del giudice a quo, la norma censurata
determinerebbe disparità di trattamento tra gli impiegati degli enti
locali e le altre categorie di lavoratori, per i quali l'adeguamento
del credito è automatico;
che l'Avvocatura Generale dello Stato, intervenuta in
rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, ha concluso
per la declaratoria di inammissibilità della questione, essendo la
norma già dichiarata costituzionalmente illegittima con sentenza n.
1060 del 1988;
che il Pretore di Bologna, con due ordinanze di identico
contenuto, l'una del 6 aprile 1988 (R.O. n. 781 del 1988), emessa nel
procedimento civile vertente tra Vighi Maria Laura e l'I.N.A.D.E.L.,
e l'altra dell'11 aprile 1988 (R.O. n. 782 del 1988), emessa nel
procedimento civile vertente tra Penazzi Maria Luisa e
l'I.N.A.D.E.L., entrambe pervenute alla Corte il 1° dicembre 1988, ha
sollevato questione di legittimità costituzionale delle stesse
norme, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, primo comma, 36,
primo comma, 113, primo e secondo comma, della Costituzione, anche
per il profilo della mancata rivalutazione delle somme oltre che per
quello della mancata corresponsione degli interessi, venendo meno la
possibilità di difesa di un diritto, per la carenza di
proporzionalità del trattamento alla quantità e qualità di lavoro
e per la disparità di trattamento con gli altri lavoratori;
che l'Avvocatura Generale dello Stato, intervenuta in
rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, ha concluso
per la inammissibilità della questione per il profilo della mancata
corresponsione degli interessi, essendo stata la norma già
dichiarata costituzionalmente illegittima, e per la infondatezza per
l'altro profilo;
Considerato che i tre giudizi vanno riuniti e decisi con un unico
provvedimento per la evidente connessione;
che questa Corte, con sentenza n. 1060 del 1988, ha dichiarato
non fondata la questione per quanto riguarda la mancata previsione
della rivalutazione delle somme erogate a titolo di riliquidazione
dell'indennità premio di servizio, e fondata, invece, per quanto
riguarda il diniego della corresponsione degli interessi, con
conseguente dichiarazione di illegittimità costituzionale della
norma impugnata nella parte in cui non prevede la corresponsione
degli interessi per il ritardo nel pagamento della detta indennità
riliquidata secondo la sentenza di questa Corte n. 236 del 1986;
che, successivamente, con ordinanza n. 68 del 1989, la stessa
questione è stata dichiarata manifestamente infondata per il primo
profilo, e inammissibile per il secondo, essendo la norma impugnata
espunta dall'ordinamento per effetto dell'intervenuta dichiarazione
di illegittimità costituzionale;
che anche per il giudizio in esame va emanata la stessa
declaratoria, non essendo stati dedotti motivi nuovi tali da indurre
la Corte ad una modificazione della propria decisione;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi dinanzi
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riunisce i giudizi, dichiara:
a) la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 23, quarto comma, del
decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359 (Provvedimenti urgenti per la
finanza locale), convertito nella legge 29 ottobre 1987, n. 359, per
la parte in cui la norma censurata non prevede la corresponsione
degli interessi sulle somme di cui sopra perché già dichiarata
costituzionalmente illegittima nella stessa parte con la sentenza di
questa Corte n. 1060 del 1988;
b) la manifesta infondatezza della questione nella parte in cui
non prevede la rivalutazione delle somme corrisposte per la
riliquidazione dell'indennità premio di servizio, in riferimento
all'art. 3 della Costituzione, sollevate dalla Corte di cassazione e
dal Pretore di Bologna con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 16 maggio 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 18 maggio 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1989:267 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte