Corte costituzionale

Ordinanza n. 267/1989

Questione dichiarata infondata · depositata il 18/05/1989 · relatore Francesco Greco

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 23legge 359/1987

citata

  • art. 26legge 87/1953

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 23, quarto

comma, del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359 (Provvedimenti

urgenti per la finanza locale), convertito, con modificazioni, nella

legge 29 ottobre 1987, n. 440, promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa l'8 aprile 1988 dalla Corte di cassazione

nel procedimento civile vertente tra l'I.N.A.D.E.L. e Armenise

Donata, iscritta al n. 770 del registro ordinanze 1988 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 52, prima serie

speciale, dell'anno 1988;

2) ordinanza emessa il 6 aprile 1988 dal Pretore di Bologna nel

procedimento civile vertente tra Vighi Maria Laura e l'I.N.A.D.E.L.,

iscritta al n. 781 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 1, prima serie speciale,

dell'anno 1989;

3) ordinanza emessa l'11 aprile 1988 dal Pretore di Bologna nel

procedimento civile vertente tra Penazzi Maria Luisa e

l'I.N.A.D.E.L., iscritta al n. 782 del registro ordinanze 1988 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 1, prima

serie speciale, dell'anno 1989;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 22 febbraio 1989 il Giudice

relatore Francesco Greco;

Ritenuto che la Corte di cassazione, nel procedimento civile tra

l'I.N.A.D.E.L. e Armenise Donata, con ordinanza dell'8 aprile 1988

(R.O. n. 770 del 1988), ha sollevato questione di legittimità

costituzionale dell'art. 23, quarto comma, del decreto-legge 31

agosto 1987, n. 359, convertito nella legge 29 ottobre 1987, n. 440,

nella parte in cui esclude che le somme dovute a titolo di

riliquidazione dell'indennità premio di servizio diano luogo a

corresponsione di interessi, per contrasto con l'art. 3 della

Costituzione;

che, ad avviso del giudice a quo, la norma censurata

determinerebbe disparità di trattamento tra gli impiegati degli enti

locali e le altre categorie di lavoratori, per i quali l'adeguamento

del credito è automatico;

che l'Avvocatura Generale dello Stato, intervenuta in

rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, ha concluso

per la declaratoria di inammissibilità della questione, essendo la

norma già dichiarata costituzionalmente illegittima con sentenza n.

1060 del 1988;

che il Pretore di Bologna, con due ordinanze di identico

contenuto, l'una del 6 aprile 1988 (R.O. n. 781 del 1988), emessa nel

procedimento civile vertente tra Vighi Maria Laura e l'I.N.A.D.E.L.,

e l'altra dell'11 aprile 1988 (R.O. n. 782 del 1988), emessa nel

procedimento civile vertente tra Penazzi Maria Luisa e

l'I.N.A.D.E.L., entrambe pervenute alla Corte il 1° dicembre 1988, ha

sollevato questione di legittimità costituzionale delle stesse

norme, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, primo comma, 36,

primo comma, 113, primo e secondo comma, della Costituzione, anche

per il profilo della mancata rivalutazione delle somme oltre che per

quello della mancata corresponsione degli interessi, venendo meno la

possibilità di difesa di un diritto, per la carenza di

proporzionalità del trattamento alla quantità e qualità di lavoro

e per la disparità di trattamento con gli altri lavoratori;

che l'Avvocatura Generale dello Stato, intervenuta in

rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, ha concluso

per la inammissibilità della questione per il profilo della mancata

corresponsione degli interessi, essendo stata la norma già

dichiarata costituzionalmente illegittima, e per la infondatezza per

l'altro profilo;

Considerato che i tre giudizi vanno riuniti e decisi con un unico

provvedimento per la evidente connessione;

che questa Corte, con sentenza n. 1060 del 1988, ha dichiarato

non fondata la questione per quanto riguarda la mancata previsione

della rivalutazione delle somme erogate a titolo di riliquidazione

dell'indennità premio di servizio, e fondata, invece, per quanto

riguarda il diniego della corresponsione degli interessi, con

conseguente dichiarazione di illegittimità costituzionale della

norma impugnata nella parte in cui non prevede la corresponsione

degli interessi per il ritardo nel pagamento della detta indennità

riliquidata secondo la sentenza di questa Corte n. 236 del 1986;

che, successivamente, con ordinanza n. 68 del 1989, la stessa

questione è stata dichiarata manifestamente infondata per il primo

profilo, e inammissibile per il secondo, essendo la norma impugnata

espunta dall'ordinamento per effetto dell'intervenuta dichiarazione

di illegittimità costituzionale;

che anche per il giudizio in esame va emanata la stessa

declaratoria, non essendo stati dedotti motivi nuovi tali da indurre

la Corte ad una modificazione della propria decisione;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi dinanzi

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riunisce i giudizi, dichiara:

a) la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 23, quarto comma, del

decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359 (Provvedimenti urgenti per la

finanza locale), convertito nella legge 29 ottobre 1987, n. 359, per

la parte in cui la norma censurata non prevede la corresponsione

degli interessi sulle somme di cui sopra perché già dichiarata

costituzionalmente illegittima nella stessa parte con la sentenza di

questa Corte n. 1060 del 1988;

b) la manifesta infondatezza della questione nella parte in cui

non prevede la rivalutazione delle somme corrisposte per la

riliquidazione dell'indennità premio di servizio, in riferimento

all'art. 3 della Costituzione, sollevate dalla Corte di cassazione e

dal Pretore di Bologna con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 16 maggio 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 18 maggio 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1989:267 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte