Ordinanza n. 267/1995
Questione dichiarata infondata · depositata il 19/06/1995 · relatore Vincenzo Caianello
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 666, comma 2,
del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa l'11
dicembre 1993 dal Pretore di Potenza nel procedimento esecutivo nei
confronti di Caraffa Vito iscritta al n. 202 del registro ordinanze
1994 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 17,
prima serie speciale, dell'anno 1994;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 17 maggio 1995 il Giudice
relatore Vincenzo Caianiello;
Ritenuto che con ordinanza dell'11 dicembre 1993 il Pretore di
Potenza, quale giudice dell'esecuzione, ha sollevato questione di
legittimità costituzionale dell'articolo 666, comma secondo, del
codice di procedura penale, in riferimento agli articoli 3 e 101,
secondo comma, della Costituzione;
che nel sollevare la questione il giudice rimettente espone, in
punto di fatto, che, successivamente alla proposizione di una
richiesta di restituzione di cauzione (in precedenza imposta, ex art.
85 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, recante le norme
di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura
penale, quale condizione per la restituzione di un bene già
sottoposto a sequestro preventivo nel corso del procedimento penale),
avanzata dall'interessato dopo la formazione del giudicato, ma
respinta dal medesimo giudice rimettente sull'assunto che tale
provvedimento avrebbe dovuto essere adottato dal pubblico ministero
quale organo dell'esecuzione, era stata rivolta, sempre al
rimettente, nuova identica istanza di svincolo della cauzione da
parte del pubblico ministero, cui medio tempore l'interessato si era
rivolto in base alla accennata precedente statuizione;
che, in tale situazione, sussisterebbero, secondo l'ordinanza di
rinvio, gli estremi della situazione di mera riproposizione di una
precedente richiesta già respinta, tale da legittimare una
declaratoria di inammissibilità dell'ulteriore richiesta, a norma
dell'art. 666, comma secondo, del codice di procedura penale;
che tuttavia, ad avviso del giudice a quo, quest'ultima norma
precluderebbe, per il suo tenore letterale, l'adozione di una simile
declaratoria, in particolare in ragione dei riferimenti ivi contenuti
alla necessità di previa audizione del pubblico ministero e della
difficoltà di configurare l'audizione dell'interessato in siffatta
ipotesi;
che, muovendo da questa premessa interpretativa, il giudice a
quo ravvisa nella norma impugnata un profilo di violazione dell'art.
3 della Costituzione (programmaticamente sviluppato come principio di
parità delle parti nell'art. 2, punto 3) della legge-delega n. 81
del 1987), per ingiustificata diversificazione del trattamento
accordato alla parte privata rispetto al pubblico ministero;
che ulteriore profilo di illegittimità costituzionale è
dedotto con riferimento all'art. 101, secondo comma, della
Costituzione, in base al rilievo per cui il giudice investito della
richiesta del pubblico ministero si troverebbe obbligato a instaurare
in ogni caso un procedimento camerale, con sottrazione del potere di
delibazione anticipata dei presupposti di ammissibilità della
richiesta, potere viceversa accordato nell'ipotesi reciproca di
richiesta ripetuta dalla parte privata;
che è intervenuto in giudizio il presidente del Consiglio dei
Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, che, rilevando una inadeguata esposizione della vicenda
processuale di cognizione ai fini del controllo sulla rilevanza, e
sottolineando comunque la possibilità di una diversa lettura della
norma impugnata, ha concluso per una declaratoria di inammissibilità
o di infondatezza della questione;
Considerato che l'eccezione, sollevata dall'interveniente, di
inammissibilità per difetto di esposizione dei fatti processuali da
parte del giudice a quo - ai fini della verifica sulla rilevanza del
quesito - non può essere accolta, in quanto le indicazioni contenute
al riguardo nell'ordinanza di rinvio presuppongono logicamente che
non vi sia stata alcuna statuizione in ordine alla sorte della
cauzione nell'ambito del processo di cognizione;
che, nel sollevare la questione, il giudice a quo - che ritiene
di dover applicare la disposizione generale in tema di procedimento
di esecuzione ex art. 666 del codice di procedura penale, in luogo di
ricorrere a diverse previsioni specificamente concernenti la
restituzione di cose sequestrate, secondo una scelta allo stesso
affidata e non censurabile in sede di controllo di costituzionalità
- muove da una interpretazione palesemente erronea della norma
richiamata, in quanto il comma 2 impugnato assoggetta alla medesima
disciplina la richiesta in executivis, da qualunque parte essa
provenga;
che pertanto la questione, sollevata in base al detto
presupposto, deve essere dichiarata, per tale profilo, manifestamente
infondata;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 666, secondo comma, del codice di procedura
penale, sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 101, secondo
comma, della Costituzione, dal Pretore di Potenza, con l'ordinanza
indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 14 giugno 1995.
Il Presidente: BALDASSARRE
Il redattore: CAIANIELLO
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 19 giugno 1995.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1995:267 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte