Ordinanza n. 267/1996
Questione dichiarata infondata · depositata il 19/07/1996 · relatore Cesare Mirabelli
Norme in gioco
usata come parametro
citata
- art. 566Codice di procedura penale
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma
secondo, del codice di procedura penale, promossi con ordinanze
emesse il 1 dicembre 1995 dal pretore di Prato, il 2 dicembre 1995
dal pretore di Ascoli Piceno ed il 20 gennaio 1996 dal pretore di
Saluzzo, rispettivamente iscritte ai nn. 156, 271 e 344 del registro
ordinanze del 1996 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica nn. 9, 13 e 17, prima serie speciale, dell'anno 1996;
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 26 giugno 1996 il giudice
relatore Cesare Mirabelli;
Ritenuto che il pretore di Prato, dopo avere convalidato l'arresto
e disposto la misura cautelare degli arresti domiciliari nei
confronti degli imputati condotti a giudizio direttissimo, con
ordinanza emessa il 1 dicembre 1995 (reg. ord. n. 156 del 1996) ha
sollevato, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, secondo
comma, e 101, secondo comma, della Costituzione, questione di
legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, del codice di
procedura penale, nella parte in cui non prevede che non possa
partecipare al giudizio direttissimo il giudice che, all'esito del
giudizio di convalida o comunque prima della fase dibattimentale,
abbia applicato una misura cautelare personale nei confronti
dell'imputato;
che il pretore di Prato richiama i principi enunciati dalla
giurisprudenza costituzionale (sentenza n. 432 del 1995), secondo cui
la valutazione dei gravi indizi di colpevolezza, necessaria per
applicare misure cautelari restrittive della libertà personale,
costituirebbe una anticipazione del giudizio idonea ad incidere
sull'imparzialità del giudice;
che il pretore di Ascoli Piceno, dopo aver convalidato l'arresto
dell'imputato, con ordinanza emessa il 2 dicembre 1995 (reg. ord. n.
271 del 1996) ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24, 25 e 101
della Costituzione, questione di legittimità costituzionale
dell'art. 34, comma secondo, del cod. proc. pen., nella parte in cui
non prevede l'incompatibilità a partecipare alla successiva fase
dibattimentale del giudice che ha convalidato l'arresto dell'imputato
prima di procedere a giudizio direttissimo;
che, ad avviso del giudice rimettente, la mancata previsione di
questa causa di incompatibilità contrasterebbe con il principio del
giusto processo e con le garanzie di indipendenza del giudice,
giacché con la pronuncia sulla legittimità dell'arresto si avrebbe
un approfondito giudizio di colpevolezza dell'indagato, che può
compromettere la genuinità e correttezza del processo formativo del
libero convincimento del giudice;
che anche il pretore di Saluzzo, con ordinanza emessa il 20
gennaio 1996 (reg. ord. n. 344 del 1996), ha sollevato, in
riferimento agli artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma, della
Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 34,
comma 2, del cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che non
possa celebrare il giudizio direttissimo il pretore che all'esito del
giudizio di convalida dell'arresto abbia adottato una misura
cautelare nei confronti dell'imputato;
che nell'ordinanza di rimessione specifico sviluppo argomentativo
è dato al profilo della pratica identità tra la situazione dedotta
e quella oggetto della sentenza n. 432 del 1995;
che in tutti i giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio
dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, chiedendo che le questioni siano dichiarate manifestamente
infondate;
Considerato che le questioni di legittimità costituzionale
riguardano la stessa disposizione e sono poste da tutte le ordinanze
di rimessione in termini e con argomenti identici o analoghi; i
relativi giudizi possono pertanto essere riuniti per essere decisi
con la medesima pronuncia;
che con la sentenza n. 177 del 1996 è stata già dichiarata non
fondata, in riferimento agli artt. 24 e 101 della Costituzione, la
questione di legittimità costituzionale dell'omessa previsione
dell'incompatibilità per il giudizio di merito del pretore che,
investito del giudizio direttissimo, abbia convalidato l'arresto e
disposto una misura cautelare nei confronti dell'imputato;
che nel giudizio direttissimo dinanzi al pretore, configurato
dall'art. 566 del cod. proc. pen., il giudice, al quale è presentato
l'imputato per il giudizio, si pronuncia pregiudizialmente, con la
convalida dell'arresto, sull'esistenza dei presupposti che gli
consentono di procedere immediatamente al giudizio ed è competente
ad adottare incidentalmente misure cautelari, attratte nella
competenza per la cognizione del merito;
che la convalida dell'arresto, pur implicando una valutazione
sulla riferibilità del reato all'imputato, non comporta la
formulazione di un giudizio di merito, neppure prognostico, sulla sua
colpevolezza, essendo volta a verificare la legittimità o meno
dell'arresto (e pertanto se questo è avvenuto nei casi o fuori dei
casi in cui è permesso, nonché se sussiste o meno lo stato di
flagranza);
che non può essere, dunque, configurata una menomazione
dell'imparzialità del giudice che adotta decisioni preordinate al
proprio giudizio o incidentali rispetto ad esso, né una violazione
del principio di eguaglianza, essendo tale situazione diversa da
quella, presa in considerazione dalla sentenza di questa Corte n. 432
del 1995, del giudice del dibattimento che in precedenza, quale
giudice per le indagini preliminari, abbia adottato una misura
restrittiva della libertà personale;
che le questioni vanno quindi dichiarate manifestamente
infondate;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza delle
questioni di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma secondo,
del codice di procedura penale, sollevate, in riferimento agli artt.
3, 24, 25 e 101 della Costituzione, dai pretori di Prato, Ascoli
Piceno e Saluzzo con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 10 luglio 1996.
Il Presidente: Ferri
Il redattore: Mirabelli
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 19 luglio 1996.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1996:267 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte