Ordinanza n. 267/2002
Questione dichiarata infondata · depositata il 20/06/2002 · relatore Annibale Marini
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 143, numero 3),
del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento,
del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della
liquidazione coatta amministrativa), promosso con ordinanza emessa il
10 novembre 2000 dal Tribunale di Siena sul ricorso proposto da
Speranza Sergio, iscritta al n. 627 del registro ordinanze 2001 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 35, 1ª serie
speciale, dell'anno 2001.
Udito nella camera di consiglio del 22 maggio 2002 il giudice
relatore Annibale Marini.
Ritenuto che il Tribunale di Siena, nel corso di un giudizio
avente ad oggetto la riabilitazione di un imprenditore fallito, con
ordinanza emessa il 10 novembre 2000 e depositata il 2 febbraio 2001,
ha sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3, 4, 15, 16 e 41 della
Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 143,
numero 3), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del
fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione
controllata e della liquidazione coatta amministrativa), nella parte
in cui prevede che, per la riabilitazione civile del fallito, debba
comunque decorrere il termine minimo di cinque anni dalla chiusura
del fallimento;
che - ad avviso del rimettente - la norma impugnata non
consentirebbe al giudice "di valutare l'esistenza in concreto delle
condizioni sostanziali sottese alla pronuncia di riabilitazione e
ritenere non impeditive quelle cause o eventi che, ritardando
indefinitivamente l'esaurimento della procedura concorsuale (cause o
eventi pure non imputabili al fallito), impediscono che maturi il
dies a quo di decorrenza del quinquennio";
che la mancata concessione della riabilitazione civile
impedirebbe d'altro canto all'imprenditore fallito di esercitare una
qualsiasi attività commerciale, con pregiudizio del diritto al
lavoro e del diritto all'esercizio di impresa, tutelati dagli artt. 4
e 41 della Costituzione, e con ingiustificata disparità di
trattamento rispetto all'amministratore di società di capitali
fallita, non essendo quest'ultimo colpito dalle incapacità previste
dagli artt. 42 e seguenti della legge fallimentare;
che il protrarsi delle incapacità conseguenti alla
dichiarazione di fallimento, a causa di fatti indipendenti dalla
condotta del fallito, sarebbe stato del resto censurato anche dalla
Corte Europea dei Diritti dell'Uomo (recte: dalla Commissione Europea
dei Diritti dell'Uomo) in una decisione del 26 giugno 1996, quale
ingiustificata ingerenza dello Stato nella vita privata del
cittadino;
che, comunque, nel caso di specie, il lungo tempo trascorso
dall'inizio della procedura renderebbe palese il contrasto della
norma censurata con gli artt. 15 e 16 della Costituzione.
Considerato che la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 143, numero 3), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
(Disciplina del fallimento, del concordato preventivo,
dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta
amministrativa), è stata dichiarata non fondata, in riferimento agli
artt. 3, 4 e 41 della Costituzione, con sentenza n. 549 del 2000;
che in tale sentenza si sottolinea innanzitutto l'erroneità
dell'assunto secondo il quale la condizione di fallito precluderebbe
lo svolgimento di attività di impresa, essendo viceversa
pacificamente riconosciuta dalla giurisprudenza, in mancanza di una
norma di carattere generale che privi il fallito della capacità di
agire, la possibilità, per quest'ultimo, di esercitare una nuova
impresa anche nel corso della stessa procedura concorsuale, con beni
non aggredibili o comunque non aggrediti dal fallimento;
che si rileva in ogni caso come la censura riferita ai
parametri di cui agli artt. 4 e 41 della Costituzione si appalesi del
tutto inconferente, "ove si consideri che la denunciata
illegittimità costituzionale deriverebbe semmai [...] dalle singole
norme che prevedono, quali effetti personali della dichiarazione di
fallimento, limitazioni di carattere permanente alla possibilità di
svolgimento di talune particolari attività lavorative, e non certo
dalla norma impugnata, che al contrario disciplina le condizioni per
la rimozione di tali effetti";
che, per quanto riguarda la possibile disparità di
trattamento tra falliti, in conseguenza della diversa durata delle
procedure fallimentari, si ribadisce nella suddetta pronuncia, in
conformità alla costante giurisprudenza di questa Corte, che "le
disparità di mero fatto, ossia quelle differenze di trattamento che
derivano da circostanze contingenti e accidentali, non danno luogo a
problemi di costituzionalità con riferimento all'art. 3 Cost.
(sentenze n. 175 del 1997, n. 417 del 1996, n. 295 e n. 188 del
1995)";
che, quanto alla pretesa irragionevolezza del requisito
rappresentato dal necessario decorso del termine quinquennale dalla
data di chiusura del fallimento, si afferma nella medesima sentenza
che "la soluzione adottata, traducendosi nel porre la chiusura della
procedura fallimentare quale condizione della misura premiale,
aggiuntiva alla buona condotta del fallito, costituisce in effetti
esercizio non irragionevole dell'ampio potere discrezionale di cui
gode il legislatore nella determinazione dei presupposti della misura
stessa";
che palesemente infondati sono d'altro canto anche i profili
ulteriori di illegittimità prospettati dall'odierno rimettente;
che l'asserita disparità di trattamento tra imprenditore
individuale ed amministratore di società di capitali - a parte
l'obiettiva diversità tra le due situazioni, tale da giustificare la
non identità di disciplina - sarebbe, in ogni caso, ascrivibile,
secondo la prospettazione dello stesso rimettente, alle norme che non
estendono all'amministratore di società fallita le incapacità
personali previste per l'imprenditore individuale fallito e non certo
alla norma impugnata che, come si è detto, disciplina le condizioni
per la rimozione di tali incapacità;
che la censura riferita agli artt. 15 e 16 della Costituzione
- considerato che il fallimento del ricorrente nel giudizio a quo
risulta ormai chiuso, pur se da meno di cinque anni - si fonda
evidentemente sull'erroneo presupposto che i limiti alla segretezza
della corrispondenza ed alla libertà di movimento del fallito, di
cui agli artt. 48 e 49 della legge fallimentare, si protraggano fino
alla pronuncia di riabilitazione, mentre è invece pacifico che essi
vengono meno con la chiusura della procedura;
che, infine, il parametro di cui all'art. 2 della
Costituzione è evocato senza alcuna specifica motivazione;
che la questione va pertanto dichiarata manifestamente
infondata sotto ogni profilo.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi
innanzi alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 143, numero 3), del regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del
concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della
liquidazione coatta amministrativa), sollevata, in riferimento agli
artt. 2, 3, 4, 15, 16 e 41 della Costituzione, dal Tribunale di
Siena, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 17 giugno 2002.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Marini
Il cancelliere:Di Paola
Depositata in cancelleria il 20 giugno 2002.
Il direttore della cancelleria:Di Paola
ECLI:IT:COST:2002:267 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte