Corte costituzionale

Ordinanza n. 268/1976

Altra decisione · depositata il 29/12/1976 · relatore Ercole Rocchetti

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 3legge 1883/1941
  • art. 3legge 1383/1941

citata

  • art. 7legge 724/1975

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale della legge 17 luglio

1942, n. 907, e successive modificazioni contenute nella legge 3

gennaio 1951, n. 27, relative al monopolio di Stato sui tabacchi, e

dell'art. 3 della legge 9 dicembre 1941, n. 1883 (rectius: n. 1383),

promosso con ordinanza emessa il 15 novembre 1974 dal tribunale di

Sondrio nel procedimento penale a carico di Patrone Guido ed altro,

iscritta al n. 518 del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 28 del 29 gennaio 1975.

Udito nella camera di consiglio del 28 ottobre 1976 il Giudice

relatore Ercole Rocchetti.

Ritenuto che il tribunale di Sondrio, con l'ordinanza indicata in

epigrafe, solleva due distinte questioni di legittimità costituzionale

relativa la prima alla legge 17 luglio 1942, n. 907, e successive

modificazioni (contenute nella legge 3 gennaio 1951, n. 27),

concernente il monopolio di Stato sui tabacchi, in riferimento agli

artt. 41 e 43 della Costituzione; e la seconda relativa alla norma

contenuta nell'art. 3 della legge 9 dicembre 1941, n. 1883 (rectius: n.

1383), sul reato di collusione con estranei da parte del militare della

guardia di finanza, per violazione dell'art. 3 della Costituzione;

che nel giudizio dinanzi a questa Corte ha spiegato intervento il

Presidente del Consiglio dei ministri, il quale ha chiesto che le

questioni di legittimità prospettate nella ordinanza di rinvio siano

dichiarate non fondate.

Considerato che, con ordinanza emessa in pari data, questa Corte ha

dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 3 della legge 9 dicembre 1941, n. 1383;

che per quanto riguarda le norme della legge 17 luglio 1942, n.

907, e delle successive modifiche contenute nella legge 3 gennaio 1951,

n. 27, a seguito della entrata in vigore della legge 10 dicembre 1975,

n. 724 (il cui art. 7 dispone che "ai fatti di contrabbando che abbiano

per oggetto tabacchi di provenienza estera si applicano esclusivamente

le disposizioni" relative alle violazioni doganali, le quali si

estendono, se più favorevoli, anche ai fatti commessi anteriormente

alla entrata in vigore della legge stessa), è necessario che il

giudice a quo accerti se sussista tuttora la rilevanza della questione

nei termini in cui è stata prospettata;

che, pertanto, analogamente a quanto questa Corte ha ritenuto con

ordinanza n. 61 del 25 marzo 1976, si ravvisa la necessità di disporre

la restituzione degli atti al tribunale di Sondrio.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione al tribunale di Sondrio degli atti relativi

alla ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 dicembre 1976.

F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -

ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -

ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO

DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1976:268 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte