Ordinanza n. 268/2000
Altra decisione · depositata il 11/07/2000 · relatore Gustavo Zagrebelsky
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 323Codice penale
- art. 289Codice di procedura penale
- art. 416Codice di procedura penale
- art. 555Codice di procedura penale
- art. 555legge 234/1997
- art. 2legge 234/1997
usata come parametro
citata
- art. 375Codice di procedura penale
- art. 415-bisCodice di procedura penale
- art. 375legge 479/1999
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 555, comma 2,
del codice di procedura penale, come modificato dall'art. 2 della
legge 16 luglio 1997, n. 234 (Modifica dell'art. 323 del codice
penale, in materia di abuso d'ufficio, e degli artt. 289, 416 e 555
del codice di procedura penale), promosso con Ordinanza emessa l'8
luglio 1999 dal pretore di Palermo sezione distaccata di Bagheria,
nel procedimento penale a carico di Filippo Pomara, iscritta al
n. 634 del registro ordinanze 1999 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica - prima serie speciale - n. 47 dell'anno
1999;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio dell'8 giugno 2000 il giudice
relatore Gustavo Zagrebelsky;
Ritenuto che con ordinanza dell'8 luglio 1999 il pretore di
Palermo sezione distaccata di Bagheria ha sollevato questione di
legittimità costituzionale dell'art. 555, comma 2, cod. proc. pen.,
in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione;
che, respinta una eccezione di nullità del decreto di
citazione a giudizio sollevata dalla difesa dell'imputato per la
mancata presenza del difensore all'interrogatorio dell'indagato, il
pretore solleva questione di costituzionalità in quanto la norma
impugnata non prevede la nullità del decreto di citazione a
giudizio, oltre che nell'ipotesi, in essa prevista, in cui non sia
stato emesso l'invito a presentarsi per rendere interrogatorio ai
sensi dell'art. 375, comma 3, cod. proc. pen., "anche quando non è
stata data comunque la possibilità all'indagato di sottoporsi
liberamente e validamente all'interrogatorio";
che, ad avviso del rimettente, la norma sarebbe
"insufficiente e claudicante" in relazione alla ratio sottesa alla
legge 16 luglio 1997, n. 234 (che ha modificato la disposizione
stabilendo appunto l'obbligo del previo invito a presentarsi per
rendere l'interrogatorio), poiché da essa deriverebbero a) la
lesione del diritto alla difesa, in quanto il mero invito a
presentarsi per rendere interrogatorio non garantirebbe
all'interessato la necessaria assistenza tecnica, e b) una
irragionevole disparità di trattamento fra i soggetti che sono messi
nella condizione di esercitare appieno il proprio diritto di difesa,
attraverso lo svolgimento dell'interrogatorio, e coloro che, invece,
"rischiano di giungere alla fase processuale non avendo avuto la
possibilità di conoscere le accuse mosse a proprio carico";
che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio
dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, che, richiamando le ordinanze nn. 325 del 1999 e 432 del 1998
della Corte costituzionale, ha concluso nell'assunto dell'analogia
tra le questioni definite con le citate ordinanze e quella ora
all'esame della Corte nel senso della manifesta infondatezza.
Considerato che il giudice rimettente prospetta la possibile
lesione del principio di uguaglianza e della garanzia della difesa
nella "insufficienza" della disposizione dell'art. 555, comma 2, cod.
proc. pen., che, per effetto delle modifiche recate dalla legge
n. 234 del 1997, prevede la nullità del decreto di citazione a
giudizio se questo non è preceduto dall'invito a presentarsi per
rendere l'interrogatorio ai sensi dell'art. 375, comma 3, dello
stesso codice;
che peraltro, successivamente all'ordinanza di rimessione, è
intervenuta la legge 16 dicembre 1999, n. 479 (Modifiche alle
disposizioni sul procedimento davanti al tribunale in composizione
monocratica e altre modifiche al codice di procedura penale.
Modifiche al codice penale e all'ordinamento giudiziario.
Disposizioni in materia di contenzioso civile pendente, di indennità
spettanti al giudice di pace e di esercizio della professione
forense), che ha modificato la norma denunciata;
che, per effetto della nuova disciplina, il previo invito
all'indagato a presentarsi per rendere interrogatorio nell'ambito
delle indagini preliminari non costituisce più un obbligo
incondizionato per il pubblico ministero, bensì è previsto, quale
atto eventuale, solo in seguito a una richiesta in tal senso da parte
dell'indagato stesso, cui deve essere comunicato l'"avviso della
conclusione delle indagini preliminari" (art. 415-bis cod. proc.
pen., introdotto dall'art. 17, comma 2, della legge n. 479 del 1999);
che, in connessione con la diversa configurazione
dell'eventuale contraddittorio tra pubblico ministero e indagato, è
stata correlativamente posta una nuova e diversa disciplina circa la
nullità del decreto di citazione a giudizio per il caso di omissione
degli atti sopra detti (v. l'art. 552, comma 2, "sostitutivo"
dell'art. 555 previgente, quale risultante dall'art. 44 della legge
n. 479 del 1999);
che, stante il complessivo mutamento (in una prospettiva
contraria a quella cui mira la questione sollevata) del quadro
normativo su cui cade la censura di incostituzionalità, occorre,
preliminarmente rispetto a ogni profilo di valutazione di
ammissibilità della addizione richiesta, restituire gli atti al
giudice rimettente, a esso spettando di valutare se, a seguito delle
modifiche intervenute nella disciplina processuale in esame, la
questione sollevata sia, nel giudizio principale, tuttora rilevante
nei termini in cui è stata proposta.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Ordina la restituzione degli atti al pretore di Palermo sezione
distaccata di Bagheria.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 6 luglio 2000.
Il Presidente: Mirabelli
Il redattore: Zagrebelsky
Il cancelliere: Fruscella
Depositata in cancelleria l'11 luglio 2000.
Il direttore della cancelleria: Fruscella
ECLI:IT:COST:2000:268 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte