Ordinanza n. 269/1990
Questione dichiarata infondata · depositata il 25/05/1990 · relatore Mauro Ferri
Norme in gioco
usata come parametro
citata
- art. 13Costituzione
- art. 24Costituzione
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 254 bis e 279
del codice di procedura penale (abrogato), promosso con ordinanza
emessa il 5 dicembre 1989 dal Giudice Istruttore presso il Tribunale
di Napoli nel procedimento penale a carico di Cecco Giuseppe,
iscritta al n. 70 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 9, prima serie speciale,
dell'anno 1990;
Visto l'atto di intervento del presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 4 aprile 1990 il Giudice
relatore Mauro Ferri;
Ritenuto che con l'ordinanza in epigrafe il Giudice istruttore
presso il Tribunale di Napoli ha sollevato questione di legittimità
costituzionale degli artt. 254 bis e 279 del codice di procedura
penale del 1930, in riferimento all'art. 97 della Costituzione,
ritenendo che entrambi contrastino con il principio di speditezza del
processo penale (implicito nel più vasto concetto di "buon andamento
della amministrazione") nella parte in cui consentono all'imputato la
reiterazione di istanze per la concessione della libertà provvisoria
o degli arresti domiciliari, in assenza di nuovi elementi di
giudizio, e senza che all'Autorità giudiziaria sia consentito
pronunciarsi in ordine alla loro ammissibilità;
Considerato:
che la violazione del principio del buon andamento
dell'amministrazione non può essere invocata se non quando si assuma
l'arbitrarietà o la manifesta irragionevolezza della disciplina
impugnata rispetto al fine indicato dall'art. 97, primo comma, della
Costituzione;
che nel caso in esame, al contrario, non soltanto è da
escludere che il legislatore abbia operato scelte arbitrarie o
irragionevoli, ma anzi la soluzione adottata risponde al fine di un'
effettiva integrale difesa di un diritto fondamentale del cittadino,
qual è quello relativo alla libertà personale, in aderenza ai
principi garantiti dagli artt. 13 e 24 della Costituzione;
che, peraltro, la soluzione auspicata dal giudice a quo,
(d'inammissibilità delle istanze defatigatorie) non appare in alcun
modo idonea all'efficienza del procedimento poiché, una volta
compiuta la delibazione dell'istanza in ordine alla presenza o meno
di nuovi elementi di giudizio, diventa irrilevante, ai fini della
speditezza, la formula con la quale il mancato accoglimento venga
espresso, senza contare che l'aderenza ai principi processuali in
ordine alla qualifica dei provvedimenti del giudice esclude che un
accertamento sul merito della questione sia definibile come una
pronuncia sull'ammissibilità dell'istanza, che in quanto tale
sarebbe pregiudiziale all'esame del merito;
che pertanto la questione deve essere dichiarata manifestamente
infondata;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità
costituzionale degli artt. 254 bis e 279 del codice di procedura
penale del 1930, sollevata, in riferimento all'art. 97 della
Costituzione, dal Giudice istruttore presso il Tribunale di Napoli
con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 23 maggio 1990.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: FERRI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 25 maggio 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1990:269 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte