Ordinanza n. 269/1996
Altra decisione · depositata il 19/07/1996 · relatore Carlo Mezzanotte
Norme in gioco
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio sull'ammissibilità di conflitto di attribuzione tra
poteri dello Stato sollevato dalla Camera dei deputati nei confronti
del giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Roma,
sorto a seguito del provvedimento in data 23 maggio 1996 del
tribunale di Roma, sezione giudice per le indagini preliminari,
ufficio 15, con cui è stata dichiarata la non applicabilità
dell'art. 68, primo comma, della Costituzione e la trasmissione alla
Presidenza della Camera dei deputati degli atti del procedimento a
carico degli ex deputati Bonafini Flavio e Tagini Paolo, indagati in
ordine ai reati di cui agli artt. 479 e 494 del codice penale perché
in concorso con deputati assenti si attribuivano falsamente la
qualifica e l'identità di altri parlamentari nella partecipazione
alla seduta della Camera dei deputati del 16 febbraio 1995 e,
successivamente, partecipavano alle operazioni di voto attestando
falsamente la presenza e l'espressione del voto da parte di due
deputati non presenti in aula, depositato l'11 luglio 1996 ed
iscritto al n. 63 del registro ammissibilità conflitti;
Udito nella camera di consiglio del 17 luglio 1996 il giudice
relatore Carlo Mezzanotte;
Ritenuto che, nel corso del procedimento a carico degli ex deputati
Bonafini Flavio e Tagini Paolo, indagati in ordine ai reati di cui
agli artt. 478 e 494 del codice penale per avere, nella seduta della
Camera dei deputati del 16 febbraio 1995, attestato la presenza e
l'espressione del voto da parte di due deputati non presenti in aula,
il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Roma,
con ordinanza del 23 maggio 1996, su conforme richiesta della procura
della Repubblica, ha dichiarato la non applicabilità dell'art. 68,
primo comma, della Costituzione e disposto la trasmissione degli atti
del procedimento alla Presidenza della Camera dei deputati;
che, considerando tale provvedimento lesivo della posizione
costituzionale di indipendenza del Parlamento e dell'autonomia delle
sue funzioni, quali risultano fra l'altro dagli artt. 64 e 68 della
Costituzione, la Camera dei deputati, con ricorso depositato in data
11 luglio 1996, ha sollevato conflitto di attribuzione tra poteri
dello Stato contro il tribunale di Roma sezione giudice indagini
preliminari (ufficio 15);
che la Camera dei deputati chiede a questa Corte:
a) di dichiarare che spetta ad essa, ai sensi degli artt. 64 e
68 della Costituzione, il potere di esercitare insindacabilmente
l'attività legislativa, in particolare nella parte disciplinata dai
regolamenti parlamentari, anche per quel che attiene alla valutazione
del comportamento dei parlamentari nel corso delle votazioni;
b) di annullare conseguentemente l'ordinanza del giudice per le
indagini preliminari di cui in epigrafe;
c) di annullare, per quanto possa occorrere, le richieste della
procura della Repubblica presso il tribunale di Roma (pervenute alla
cancelleria del giudice per le indagini preliminari il 16 maggio
1996) in ordine alla inapplicabilità dell'art. 68, primo comma,
della Costituzione, riaffermando la competenza esclusiva della Camera
a pronunciarsi in proposito;
Considerato che, in questa fase del controllo sulla ammissibilità
del ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, ai
sensi dell'art. 37, commi terzo e quarto, della legge 11 marzo 1953,
n. 87, la Corte è chiamata a valutare, in camera di consiglio e
senza contraddittorio, se esista la materia di un conflitto la cui
risoluzione spetti alla sua competenza;
che ricorrono nel caso di specie i requisiti previsti dall'art.
37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, ai fini della configurabilità
di un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato;
che, infatti, la Camera dei deputati è legittimata a sollevare
il presente conflitto a tutela della propria posizione costituzionale
e dell'esercizio delle proprie funzioni;
che, parimenti, deve essere riconosciuta la legittimazione del
giudice per le indagini preliminari a resistere al conflitto, essendo
costante insegnamento di questa Corte che i singoli organi
giurisdizionali, svolgendo le loro funzioni in posizione di piena
indipendenza, costituzionalmente garantita, sono da considerare
legittimati - attivamente e passivamente - ad essere parti in
conflitti di attribuzione (cfr. ordinanze n. 68 del 1993; n. 38 del
1986; nn. 228 e 229 del 1975; e sentenze n. 1150 del 1988 e n. 231
del 1975);
che anche la legittimazione della procura della Repubblica presso
il tribunale di Roma a resistere al conflitto deve essere
riconosciuta, essendo chiesto, anche se in via eventuale,
l'annullamento di un atto ad essa riferibile e finalizzato
all'esercizio dell'azione penale ed essendo riconosciuto da questa
Corte che il pubblico ministero è legittimato ad essere parte nei
conflitti di attribuzione tra poteri dello Stato, in quanto - ai
sensi dell'art. 112 della Costituzione - è il titolare diretto ed
esclusivo dell'attività di indagine finalizzata all'esercizio
obbligatorio dell'azione penale (sentenze n. 420 del 1995 e nn. 462,
463 e 464 del 1993);
che, sotto il profilo oggettivo del conflitto, è lamentata dalla
ricorrente la lesione di attribuzioni costituzionalmente garantite;
che, pertanto, in questa sede, il ricorso deve essere dichiarato
ammissibile, restando impregiudicata, atteso il carattere meramente
delibatorio della presente pronuncia, ogni ulteriore decisione anche
in punto di ammissibilità;
che, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della legge 11 marzo
1953, n. 87, deve ritenersi interessato al conflitto anche il Senato
della Repubblica, essendo in discussione la posizione costituzionale
delle Camere nei confronti di altri poteri dello Stato.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo
1953, n. 87, il ricorso per conflitto di attribuzione proposto dalla
Camera dei deputati nei confronti del tribunale di Roma - sezione
giudice per le indagini preliminari (ufficio 15);
Dispone:
a) che la cancelleria della Corte dia immediata comunicazione
alla ricorrente della presente ordinanza;
b) che, a cura della ricorrente, il ricorso e la presente
ordinanza siano notificati al tribunale di Roma - sezione giudice per
le indagini preliminari e alla procura della Repubblica presso il
tribunale di Roma, entro il termine di quindici giorni dalla
comunicazione di cui sopra;
c) che, a cura della ricorrente, il ricorso e la presente
ordinanza, entro il medesimo termine, siano notificati al Senato
della Repubblica.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 18 luglio 1996.
Il Presidente: Ferri
Il redattore: Mezzanotte
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 19 luglio 1996.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1996:269 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte