Ordinanza n. 269/2000
Altra decisione · depositata il 11/07/2000 · relatore Gustavo Zagrebelsky
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 9legge 341/1990
- art. 17legge 127/1997
usata come parametro
citata
- art. 1legge 264/1999
- art. 2legge 264/1999
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 4,
della legge 19 novembre 1990, n. 341 (Riforma degli ordinamenti
didattici universitari), come modificato dall'art. 17, comma 116,
della legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento
dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di
controllo), promossi con ordinanze emesse il 29 ottobre, il 10, il
15, il 1, il 19 e il 15 dicembre 1997 e il 18 novembre 1998 dal
tribunale amministrativo regionale del Lazio, rispettivamente
iscritte ai nn. 56, 57, 58, 61, 74, 75 e 103 del registro ordinanze
2000 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - prima
serie speciale - nn. 9, 10 e 11 dell'anno 2000.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio dell'8 giugno 2000 il giudice
relatore Gustavo Zagrebelsky;
Ritenuto che il tribunale amministrativo regionale del Lazio, con
sette ordinanze di identico contenuto, ha sollevato, in riferimento
agli artt. 33 e 34 della Costituzione e per violazione del "principio
costituzionale della riserva di legge", questione di legittimità
costituzionale dell'art. 9, comma 4, della legge 19 novembre 1990,
n. 341 (Riforma degli ordinamenti didattici universitari), come
modificato dall'art. 17, comma 116, della legge 15 maggio 1997,
n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento dell'attività
amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo), che
ha attribuito al Ministro dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica il potere di determinare la limitazione
degli accessi a taluni corsi universitari;
che in tutti i giudizi di fronte alla Corte costituzionale è
intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e
difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, sostenendo
l'inammissibilità o l'infondatezza della questione;
Considerato che tutte le ordinanze prospettano una stessa
questione, concernente la medesima disposizione, e che pertanto i
relativi giudizi possono essere riuniti;
che, successivamente alle ordinanze di rimessione (tutte
emesse negli anni 1997 e 1998, ma pervenute alla Corte costituzionale
nel 2000), è sopravvenuta la legge 2 agosto 1999, n. 264 (Norme in
materia di accessi ai corsi universitari), che disciplina (artt. 1 e
2) la programmazione a livello nazionale e di singole università
degli accessi ai corsi di laurea e di diploma universitario che
richiedono una limitazione nel numero degli studenti per esigenze
formative, dettando (art. 3) principi e criteri ai quali le autorità
amministrative devono attenersi per la determinazione del numero dei
posti relativi ai medesimi corsi, e che in particolare (art. 5)
dispone, con disciplina transitoria, la sanatoria delle posizioni
degli studenti iscritti ai corsi negli anni accademici precedenti in
virtù di ordinanze cautelari emesse dai giudici amministrativi
anteriormente alla data di entrata in vigore della medesima legge, o
che siano stati comunque ammessi dagli atenei entro il 31 marzo 1999;
che, essendo così mutato il quadro normativo, delle nuove
disposizioni deve essere valutata l'incidenza nei giudizi che hanno
dato origine alla presente questione di costituzionalità;
che, pertanto, gli atti devono essere restituiti al giudice
rimettente per una nuova valutazione della rilevanza della questione
medesima.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi,
Ordina la restituzione degli atti al tribunale amministrativo
regionale del Lazio.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 6 luglio 2000.
Il Presidente: Mirabelli
Il redattore: Zagrebelsky
Il cancelliere: Fruscella
Depositata in cancelleria l'11 luglio 2000.
Il direttore della cancelleria: Fruscella
ECLI:IT:COST:2000:269 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte