Ordinanza n. 27/1986
Altra decisione · depositata il 03/02/1986 · relatore Antonio La Pergola
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 29, secondo
comma, e 73, legge 27 luglio 1978, n. 392 ("Disciplina delle locazioni
di immobili urbani "), promossi con ordinanze emesse il 30 giugno 1983
dal Pretore di Chiavari, il 25 maggio 1984 dal Tribunale di Napoli e il
23 gennaio 1985 dal Tribunale di Napoli, iscritte al n. 903 del
registro ordinanze 1983, al n. 1011 del registro ordinanze 1984 e al n.
246 del registro ordinanze 1985 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 60 del 1984 e nn. 34 bis e 202 bis del 1985.
Visti gli atti di costituzione della s.p.a. EDENMARE, di Bertonazzi
Adriano, di Trevisani Laura, e della s.n.c. CO.VE, nonché gli atti di
intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 20 novembre 1985 il Giudice
relatore Antonio La Pergola.
Ritenuto che il Pretore di Chiavari, con ordinanza del 30 giugno
1983 (r.o. 903/83), ha sollevato questione di legittimità
costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 41 Cost., dell'art. 29,
secondo comma, della legge 27 luglio 1978, n. 392 (" Disciplina delle
locazioni di immobili urbani "), il quale prevede, per le locazioni di
immobili adibiti ad attività alberghiera, che il locatore può negare
la rinnovazione del contratto purché mantenga la destinazione
alberghiera dell'immobile stesso;
che, ad avviso del giudice a quo, la norma censurata violerebbe il
principio di eguaglianza, per ingiustificato disparità di trattatnento
- rispetto alla disciplina dettata dal primo comma dello stesso art. 29
per le locazioni di immobili destinati in genere ad uso diverso da
quello di abitazione - tra " attività ugualmente, sotto il profilo
economico, commerciali ";
che sarebbe violata anche la libertà di iniziativa economica
privata, garantita dall'art. 41 Cost.;
che il Tribunale di Napoli, con due ordinanze sostanzialmente
identiche del 25 maggio 1984 e 23 gennaio 1985 (r.o. 1011/84 e 246/85),
ha sollevato questione di legittimità costituzionale del combinato
disposto degli artt. 29, secondo comma, e 73 della medesima legge n.
392 del 1978 - in riferimento al solo art. 3 Cost, - nella parte in cui
" preclude la possibilità di esercitare il diritto di recesso al
locatore di immobili adibiti ad attività alberghiera per i motivi di
cui al primo comma dell'art. 29, e in particolare per quello di cui
alla lettera b) ";
che in tutti i presenti giudizi è intervenuto il Presidente del
Consiglio dei ministri, il quale, per tramite dell'Avvocatura Generale
dello Stato, conclude per l'infondatezza delle questioni;
che, infine, si sono costituite anche alcune delle parti dei
giudizi di merito concludendo, a seconda dei casi, per la fondatezza o
l'infondatezza delle questioni.
Considerato che i giudizi possono essere riuniti e congiuntamente
decisi, data la sostanziale identità delle questioni sollevate;
che, successivamente alle ordinanze di rimessione e agli atti di
intervento e di costituzione, è stato emanato il d.l. 7 febbraio
1985, n. 12, convertito con modificazioni nella legge 5 aprile 1985, n.
118, recante " Misure finanziarie in favore delle aree ad alta tensione
abitativa. Regolamentazione degli atti e dei rapporti giuridici
pregressi";
che detta normativa sopravvenuta incide, fra l'altro, sulla
disciplina dei contratti di locazione di immobili adibiti ad uso
diverso da quello di abitazione in corso al momento di entrata in
vigore della legge n. 392 del 1978, con disposizioni applicabili, per
espressa previsione, ai giudizi in corso alla data di entrata in vigore
della legge n. 118 del 1985;
che, pertanto, va disposta la restituzione degli atti ai giudici
rimettenti, affinché rivalutino la rilevanza delle proposte questioni.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti al Pretore di Chiavari e al
Tribunale di Napoli.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 gennaio 1986.
F.to: LIVIO PALADIN - ORONZO REALE -
BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI
- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI -
GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO GRECO
- RENATO DELL'ANDRO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1986:27 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte