Ordinanza n. 270/1983
Altra decisione · depositata il 26/09/1983 · relatore Antonio La Pergola
Norme in gioco
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 28
della legge della Provincia di Trento 30 dicembre 1972, n. 31 e
successive modificazioni (Riordinamento della disciplina in materia di
edilizia abitativa e norme sulla espropriazione per pubblica utilità)
promossi dalla Corte d'appello di Trento con ordinanze emesse il 26
febbraio e il 14 ottobre 1980, il 10 febbraio, il 17 marzo, il 23
giugno, il 7 luglio, il 10 novembre e il 15 dicembre 1981 e il 16
febbraio (due ordinanze), il 16 marzo (due ordinanze), l'11 maggio, il
7 aprile e il 15 giugno 1982, rispettivamente iscritte al n. 895 del
registro ordinanze 1980, ai nn. 7, 457, 528, 566 e 703 del registro
ordinanze 1981 ed ai nn. 89, 128, 235, 252, 369, 370, 473, 617 e 621
del registro ordinanze 1982 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica nn. 70, 91, 290, 325 e 332 del 1981 e nn. 40, 178, 206,
262, 303 e 310 del 1982.
Visti gli atti di costituzione della Provincia autonoma di Trento;
udito nell'udienza pubblica dell'8 marzo 1983 il Giudice relatore
Antonio La Pergola;
udito l'avv. Giuseppe Guarino per la Provincia autonoma di Trento.
Ritenuto che la Corte d'appello di Trento nel corso di vari
procedimenti di opposizione alla determinazione dell'indennità di
esproprio di immobili, ai sensi della legge della Provincia di Trento
n. 31 del 1972, ha sollevato questione di legittimità costituzionale
dell'art. 28 di detta legge e successive modificazioni, in riferimento
che la norma censurata dispone che la detta indennità di
espropriazione corrisponda:
- per le aree esterne ai centri edificati, al prezzo che deve
essere attribuito all'area quale terreno agricolo, considerato libero
da vincoli di contratti agrari al momento dell'emanazione del decreto
di esproprio e secondo il tipo di coltura ivi in atto;
- per le aree comprese nei centri edificati, al valore agricolo
massimo della coltura più redditizia tra quelle che, nel comprensorio
della Valle dell'Adige, coprono una superficie superiore al 5% su
quella coltivata nel comprensorio stesso; tale valore, determinato nei
modi previsti dalla legge è poi moltiplicato per due, due e cinque e
tre, secondo la popolazione del territorio comunale in cui si trova
l'area espropriata;
che, ad avviso del giudice remittente, il criterio per il calcolo
dell'indennizzo, adottato dal legislatore provinciale, lede gli
invocati parametri costituzionali, in quanto non tien conto del valore
edificatorio delle aree espropriate, alle quali è infatti attribuito
valore di terreno agricolo: laddove si tratterebbe, in ogni caso, di
terreni che, non importa se interni o esterni al centro edificato, sono
già interessati dal processo di urbanizzazione e perciò stesso dotati
di attitudine edificatoria;
che si prospetta, altresì, la lesione dell'art. 53 Cost., qualora
il programma di intervento dell'edilizia abitativa, in funzione del
quale è operato l'esproprio comprenda - a norma dell'art. 2, n. 6,
della legge provinciale n. 31/72 - la costruzione di case abitative da
parte di singoli e di cooperative edilizie, sia a proprietà indivisa,
sia a proprietà individuale: deducendosi che, in questo caso,
l'espropriazione non è giustificata da alcun motivo di interesse
generale, ma concreta un coattivo trasferimento di proprietà da un
privato ad un altro, di cui fa gravare il costo, in via anomala, sul
soggetto espropriato;
ritenuto che la rilevanza della proposta questione è dedotta dal
giudice a quo sull'assunto che il valore edificatorio dell'area
espropriata sarebbe comunque superiore al valore agricolo contemplato
nella disposizione censurata anche là, dove, ai sensi di detta
disposizione, vengono in rilievo i correttivi del valore agricolo di
base;
che la non manifesta infondatezza della questione è in sostanza
argomentata in riferimento alla sentenza n. 5 del 1980 di questa Corte,
dalla quale risulterebbe che il mancato riferimento al valore
edificatorio delle aree espropriate implica un vizio di astrazione
dalla realtà, perché il legislatore prescinderebbe dalle effettive
caratteristiche e dalla conseguente possibilità di utilizzazione del
bene ablato, col duplice risultato di offendere la previsione
costituzionale di un serio ristoro dell'espropriato e lo stesso
principio di uguaglianza, in relazione al trattamento degli interessati
dal provvedimento di esproprio;
ritenuto che nel giudizio instaurato con l'ordinanza n. 895/80 si
è costituita la Provincia di Trento;
che la difesa della Provincia eccepisce la inammissibilità della
questione, prima ancora di dedurne la infondatezza;
che la questione è ad avviso della Provincia irrilevante, perché
proposta con riguardo ad aree che il giudice a quo assume come
edificabili, mentre tali esse non sarebbero, dovendo la vocazione
edificatoria risultare da una scelta dell'autorità amministrativa
preposta al governo del territorio, la quale, nella specie,
difetterebbe;
che nel merito la questione risulterebbe infondata, essendo il
principio - cardine della legge provinciale quello di vietare che nel
calcolo dell'indennizzo si tenga conto della utilizzazione dell'area ai
fini edificatori, nonché dell'esistenza nella zona di opere di
urbanizzabilità: principio, si assume, comune a tutta la legislazione
in materia di esproprio, e ritenuto conforme a Costituzione da questa
Corte anche nella sentenza n. 5/80, invece invocata dal giudice a quo a
sostegno delle proprie deduzioni;
che l'asserita violazione degli artt. 42 e 3 Cost., non
sussisterebbe, in quanto - diversamente dall'art. 16 della legge n.
865 del 1971, dichiarata costituzionalmente illegittimo dalla Corte con
la pronunzia testé ricordata - la disposizione in esame prevede come
criterio del calcolo di indennizzo non il valore agricolo medio, bensì
altro sistema, diretto a garantire l'espropriato, sia col fare
riferimento al concreto valore del bene ablato, sia con l'adottare un
articolato congegno di correttivi di tale valore, grazie al quale si
assicura la congruità dell'indennizzo e si elimina il rischio di
liquidazioni differenziate e sperequate nelle diverse zone;
che, sempre secondo la Provincia, ricevendo il soggetto espropriato
quanto gli spetta per il sacrificio subito, deve, altresì, escludersi,
riguardo alla censura concernente l'art. 53 Cost., alcuna indebita
imposizione fiscale a suo carico;
ritenuto che con ordinanza 617/1982 analoga questione è stata
sollevata dalla Corte di Cassazione in riferimento, oltre che agli
artt. 3 e 42, all'art. 24 Cost.;
che, quanto alla prospettata violazione di quest'ultimo parametro,
il giudice a quo lamenta l'accertamento automatico del bene sottoposto
ad espropriazione "in base a tabelle precostituite" dall'apposita
Commissione, in ordine alle quali non sarebbe consentito un sindacato
di "merito", secondo la caratteristica disciplina dell'atto
amministrativo, e perciò senza le garanzie del procedimento
giurisdizionale;
che la difesa della Provincia, intervenuta anche in questo
giudizio, deduce, con riferimento alla presunta violazione degli artt.
3 e 42 Cost., la inammissibilità e la infondatezza della questione,
sostanzialmente con gli stessi argomenti sopra richiamati riguardo ai
provvedimenti di rimessione della Corte d'appello di Trento;
che, ad avviso della Provincia, è da escludere anche la pretesa
violazione dell'art. 24 Cost., in quanto l'invocato precetto
costituzionale riguarda i procedimenti giurisdizionali di carattere
decisorio o i procedimenti istruttori o preistruttori, strettamente
connessi e preordinati alla attività giurisdizionale, ma non si
estende a considerare momenti anteriori da cui, come accadrebbe nella
specie, il giudizio trae origine;
considerato che le ordinanze in epigrafe sollevano la medesima
questione e che i relativi giudizi possono pertanto essere riuniti e
congiuntamente decisi;
considerato che nelle more del presente giudizio di legittimità
costituzionale è entrata in vigore la legge provinciale 2 maggio 1983,
n. 14 ("Modificazioni ed integrazioni alla normativa in materia di
espropriazione");
che l'art. 1 di detta legge prevede varie modifiche della procedura
prescritta per l'esproprio e del regime indennitario, e detta in
sostituzione del precedente un nuovo testo dell'art. 28, relativo ai
criteri per il calcolo dell'indennizzo;
che l'art. 2 della stessa legge stabilisce in quali casi gli organi
competenti debbano procedere a nuova determinazione dell'indennità;
che spetta ai giudici remittenti valutare se e come queste più
recenti norme di legge trovino applicazione nei casi di specie;
che gli atti dei giudizi vanno pertanto restituiti a detti giudici
perché, alla stregua della normativa sopravvenuta, essi riesaminino
la rilevanza delle dedotte questioni.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti ai giudici a quibus.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 settembre 1983.
F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE
STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -
ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO
PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
FRANCESCO SAJA- GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1983:270 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte